ciao a tutti... vorrei un'informazionecome ho scritto in precedenza la macchina ci ha "mollati" e non abbiamo soldi per comperarne un'altra...il signore che ci aveva un po' illusi di darci la sua a un po' al mese ha ritrattato... ora vuole i soldi subito... mio marito lavora in una ditta artigiana con meno di 15 dipendenti da 3 anni e mezzo e già l'anno scorso per pagare le rate quando io ero in ospedale ha chiesto 1000 euro di acconto tfr che il datore di lavoro gli ha dato... ora ha richiesto altri 1000 euro per o aggiustare la nostra (guarnizione di testa bruciata ecc..) o trovare qualche occasione... anche se è dura con 1000 euro... comunque il datore di lavoro ha detto che glie li da anche perchè senza auto non è raggiungibile l'azienda (ora gli stanno facendo un favore a venirlo a prendere)mio marito ora è un po' preoccupato perchè abbiamo letto che di solito si deve avere 8 anni di anzianità lavorativa ecc... e ha timore che quando arriverà il pignoramento di 1/5 di stipendio per i debiti con le finanziarie verrà fuori che l'azienda gli ha anticipato tfr... insomma ha paura di creare problemi alla sua ditta... io gli ho detto che se il datore di lav gli concede questi acconti forse lo può fare perchè è azienda artigiana con meno di 15 dipendenti... ma non so se è vero... so solo che mio marito che era il forte della famiglia sta un po' "cedendo" e dice che appena arriva il decreto ingiuntivo lui si licenzia....
Rev.0 Segnala
25/01/2010, ore 19:59
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
25/01/2010, ore 20:18
il tuo datore di lavoro non è obbligato per legge ad anticiparti iltfr e se lo fa e per una sua autonoma decisione. riguardo al pignoramento del quinto questo viene fatto sullo stipendio mensile e non riguarda il tfr maturato fino al momento. in pratica il tuo datore ti toglie un quinto del tuo stipendio e lo da alla finanziaria ma solo dopo una sentenza del giudice |
||||
|
Rev.0 Segnala
25/01/2010, ore 20:30
Da Unione ConsulentiL'art. 2120 c.c. contenente la disciplina del trattamento di fine rapporto, così sostituito ad opera dell'art. 1 della legge 297/1982, prevede per il prestatore di lavoro la possibilità di richiedere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto spettante.La normativa è di per se, univoca nello stabilire, condizioni e casi in cui, tale previsione diviene effettivamente realizzabile.Presupposto imprescindibile è, innanzitutto, il protrarsi dell'attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo minimo di otto anni e tale richiesta non può essere superiore al 70% del TFR totale spettante.Ciò che caratterizza tale disposizione normativa, è indubbiamente il carattere di necessità e straordinarietà come prerogativa della richiesta di anticipazione TFR. La stessa può essere domandata una sola volta, nel corso del rapporto di lavoro.Il datore di lavoro procede annualmente alla liquidazione delle richieste pervenute, entro i limiti del 10% degli aventi diritto e nei confronti di un numero di dipendenti che non oltrepassi la soglia del 4% dei dipendenti in forza.Si sottolinea che, una volta corrisposta l'anticipazione, tale importo sarà necessariamente detratto dal TFR spettante al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.La legge fa espressa menzione delle circostanze nelle quali il lavoratore può richiedere l'anticipazione del TFR: in caso di spese sanitarie per terapie o interventi, ritenuti dalla legge necessari e straordinari,oppure di fronte all'eventualità di acquisto di prima casa per sé o per i propri figli, documentato con atto notarile.Al di fuori delle ipotesi menzionate, l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. consente la possibilità di condizioni più favorevoli nei contratti collettivi o nei patti individuali. |
||||
|
Rev.0 Segnala
25/01/2010, ore 20:31
si so che il giudice stabilisce il pignoramento del quinto dello stipendio, ma credevo che se uno poi magari si licenzia con pignoramento in atto si rivalessero anche sul tfr e da qui il timore di far avere problemi avendo avuto acconti |
||||
|
Rev.0 Segnala
25/01/2010, ore 20:34
Al di fuori delle ipotesi menzionate, l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. consente la possibilità di condizioni più favorevoli nei contratti collettivi o nei patti individuali.per patti individuali si intende che il datore di lavoro decide cosa fare?scusate sono ignorante in materia |
||||
|
Rev.0 Segnala
25/01/2010, ore 20:43
|
||||
|