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Gentilissimi, volevo chiedere se in presenza di un atto di precetto notificato il 17/03/2005 a seguito di decreto ingiuntivo del tribunale del 24/05/2005, è possibile procedere a contattare l'avvocato della parte richiedente per un tentativo di saldo e stralcio oppure se la minaccia di esecuzione forzata se non si procede a sl saldo entro 10 giorni dal ricevimento è ormai imprescindibile.Cordiali saluti

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2005 ? sono passati 4 anni,se non sbaglio il precetto ha una validità di 60 giorni dalla data della notifica,dopodichè se non effettuano il pignoramento devono fare di nuovo tutta la trafila un'altra volta.Mica valgono una vita gli atti,mentre per non mandare in prescrizione un debito basta una raccomandata al debitore,per il precetto è ben diverso.Bayz

Lotterò perchè io possa far valere le mie opinioni e per quanto possano essere differenti dalle tue lotterò allo stesso modo perchè anche tu possa esprimerle liberamente.
bayz Nebbia

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Potrebbero non aver proseguito con una azione volta ad eventuali pignoramenti proprio perchè non hanno visto carne attorno all'osso.Ergo un tentativo di saldo e stralcio (non più del 20-25%) dovrebbe essere ben accetto.
Questo link porta ai vademecum da leggere prima di approfondire: http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?F=26&id=203057

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MPAONElascia stare il cane che dorme ! Se hai proprio voglia di pagare e fare un accordo,aspetta almeno che si rifàcciano vivi ! Quel precetto del 2005 è scaduto ed avariato ! Adesso è solo carta straccia.Evidentemente hanno soprasseduto pechè hanno odorato ce non c'era trippa per gatti.............

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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Se il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale nel 2005 non è stato opposto a mezzo legale nel termine di 40 giorni dalla notifica lo stesso è divenuto esecutivo e definitivo.L'invito a provvedere al pagamento entro 10 giorni dalla notifica del precetto solitamente non è in pratica così tassativo, posto che contattando il legale di controparte solitamente si possono raggiungere ulteriori accordi, nel caso che il debitore voglia onorare il debito.Tutto dipende dalla volontà delle parti,dalle trattative, nonchè dalla effettiva possibilità di procedere alla fase successiva dell'esecuzione forzata sui beni del debitore.Parlando in generale se una persona non è intestataria di beni mobili, immobili o se non ha stipendi e/o se è coniugata in regime di separazione dei beni l'esecuzione non è possibile, e se comunque effettuata fantasiosamente (a volte capita) su beni mobili meramente in possesso o in uso si potrà comunque fare opposizione agli atti esecutivi dimostrando la proprietà del terzo e facendosi liquidare dal giudice le spese legali sostenute che a questo punto saranno a carico della parte che ha richiesto il pignoramento......

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