cosa deve fare l'erede quando viene a conoscenza che al deceduto era sta fatta una causa e l'udienza è prossima ?fin tanto che non gli viene comunicato ufficialmente deve fare qualcosa comunque ?
Rev.0 Segnala
25/06/2011, ore 16:19
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
25/06/2011, ore 19:04
Basta avvisare con l'avvocato..che avrebbe dovuto..difendere(avendolo)..altrimenti si avvisa la cancelleria del tribunale..mandando il certificato di morte.Ma..questo non interrompe..l'iter.(cercano l'erede per ripartire con la notifica giusta).se ci sono eredi del de cuius...e se c'è o ci sarà un'eredita' accettata.(si puo' pertanto rifiutarla..sapendo!)..sempre che la causa è per danni o recupero di crediti..se per altro.reati da .codice penale...si avra' la decadenza..per non luogo a procedere...causa morte dell'imputato.PS:.ce lo potevi mettere che tipo di causa... |
||||
|
Rev.0 Segnala
26/06/2011, ore 17:56
pare sia una causa della badante che però era gestita dall'amministratore di sostegno e con la supervisione del giudice tutelare.più volte l'amministratore era stato indicato come non idoneol'erede diverso dall'amministratore che responsabilità può avere in una causa di lavoro ? |
||||
|
Rev.0 Segnala
27/06/2011, ore 11:49
Bisogna vedere che limiti ha fissato il giudice..per la responsabilità nell'assistenza..anche su cose finanziarie, ma non credo che c'entri..piu' di tanto..da come dici...Se queste sono limitate..come ovvio.;.una causa di lavoro per risarcimento..si rivale sugli eredi..del de cuius..se questi hanno accettato di divenirne gli eredi..si accollano tutte le pendenze..in sospeso..pure!Pertanto..è tutto da scoprire..in tribunale..quanto chiede la badante..e se è congrua la richiesta..e se ne ha diritto.. legalmente..e con quali prove..Detto questo..ecco chi è l'Amministratore di Sostegno..figura nata da un legge 6/2004Una volta presentata la domanda il giudice tutelare fisserà un'udienza in cui incontra la persona per cui si chiede l'amministratore di sostegno e decide i compiti dell'amministratore. Proprio per limitare il meno possibile i diritti del tutelato, la legge stabilisce una serie di paletti molto precisi. Innanzitutto, per evitare speculazioni, chi fa l'amministratore di sostegno lo fa gratuitamente: non riceve, di norma, un compenso. E non possono diventare amministratori di sostegno gli operatori socio-sanitari che normalmente assistono la persona. Chi richiede al giudice l'amministratore di sostegno per un famigliare deve informare tutti gli altri parenti e deve dimostrare poi al giudice di averlo fatto. L'amministratore di sostegno deve inoltre periodicamente riferire, sempre al giudice, come sta seguendo il suo assistito. Il giudice stabilisce anche, per esempio, quanti soldi del beneficiario l'amministratore di sostegno può spendere, quali atti può compiere e quali no, ogni quanto deve dar conto delle sue azioni. Il giudice può anche ovviamente annullare gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione del suo decreto di nomina. Insomma, l'amministratore di sostegno è strettamente controllato perché non abusi del suo potere. |
||||
|
Rev.0 Segnala
27/06/2011, ore 20:55
ma ha resaponsabilità civile ?e il giudice ha responsabilità civile ?credo che l'operato dell'amministratore sia realmente solo responsabilità sua e di chi gli ha dato incarico a fare |
||||
|
Rev.0 Segnala
28/06/2011, ore 11:12
..è solo una delega....e/o affidamento..altra roba per il c.c...la responsabilità civile resta in carico..alla persona ..con tutti i diritti e doveri.....per non avere la resp. civile..bisogna che ci sia un giudice che decida..in tribunale con una sentenza.motivata..(parere medico.legale).che il tal dei tali...viene ritenuto "interdetto"...(causa facoltà mentali.. e/o di salute)..quindi..il de cuius...era stato interdetto...(avrebbe perso pure la facoltà testamentaria)..e staremmo parlando d'altro! |
||||
|