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Diffida recupero creditiSpett/ .......................via..............città.............Raccomandata A/RUfficio recupero creditivia...................città..................Oggetto:Pratica finanziamento 00000000Spett /le ......................Il/La sottoscritta..................ai sensi della Legge 31/12/96 n.675chiede di effettuare le seguenti operazioni :La correzione/aggiornamento dei dati personali,tra cui indirizzo per le comunicazioni1.- Numero di telefono xxx yyyyyy con orario dalle ore.......alle ore....e dalle................alle .................2.-Indirizzo per la corrispondenza: ................................................................Sono a chiederVi di attenervi scrupolosamente ai recapiti sopra riportati, in caso contrario ogni eventuale corrispondenza,contatti telefonici, come già avvenuto,presso la sede di lavoro,verrà ritenuta come violazione alla legge sulla privacy.Pertanto siete diffidati di utilizzare altre forme o indirizzi per comunicazioni , mi riservo la facoltà di tutelare i miei diritti sulla privacy , rivolgendomi alle autorità e sedi competenti .Infine,nella eventualità di forme e toni minacciosi,minatori e persecutori da parte vostra,oltre a diffidarvi,vi informo che sporgerò denuncia penale per i reati che potranno essere configurati.CESSIONI E PIGNORAMENTIConcorso tra cessione, sequestri e pignoramenti della retribuzioneSempre in materia di limiti quantitativi alla cessione della retribuzione occorre farriferimento all’art. 68 collocato nel titolo quinto del d.p.r. n. 180/1950. L’art. 68disciplina l’ipotesi del cumulo della cessione e del pignoramento e/o sequestro della8retribuzione. Il cumulo può verificarsi in due distinte ipotesi: la prima, quandol’atto di cessione della retribuzione è posto in essere dal lavoratore dopo ilpignoramento o sequestro (I° comma art. 68). La seconda, nel caso in cui lacessione sia stata perfezionata e notificata anteriormente al sequestro e alpignoramento (II° comma art. 68). In entrambi i casi, il legislatore fissa precisilimiti quantitativi oltre i quali non può estendersi la garanzia del terzo creditore. Inparticolare, il primo comma dell’art. 68 prevede che, quando preesistonopignoramenti e sequestri, la cessione della retribuzione, fermo il limite del quinto dicui all’art. 5, non può eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione (alnetto delle trattenute) e la quota colpita da sequestri e pignoramenti. Ad esempio, selo stipendio al netto delle trattenute è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramentonel limite del quinto (20), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra i2/5 di 100 (40) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari a 20.Il secondo comma, invece, stabilisce che qualora il lavoratore abbia notificato unacessione dello stipendio, i successivi pignoramenti o sequestri sono consentiti soloper la differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta dal lavoratore,fermi i limiti di cui all’art. 2 già illustrati. Pertanto, se, ad esempio, lo stipendio alnetto è pari a 100 e vi è stata una cessione nei limiti del quinto (20) il pignoramentosuccessivo potrà essere eseguito non oltre la differenza tra la metà dello stipendio(50) e la quota ceduta (20) ossia ( non oltre) 30, ma fermi i limiti di cui all’art. 2 deld.p.r. n. 180. Conseguentemente si potrà arrivare fino a 30 solo nel caso di creditialimentari (cfr. art. 2, co. 1, n. 1) ovvero nel caso di concorso tra crediti alimentari ecrediti di altra natura (cfr. art. 2, co. 2). Dal combinato disposto dell’art. 68, comma2 e dell’art.2 , comma 2, si evince, quindi, che esiste un doppio limite: quelloconcernente i singoli pignoramenti o sequestri (o il loro cumulo) regolato dall’art. 2,e l’altro nell’ipotesi di coesistenza di pignoramenti, sequestri e cessioni dellaretribuzione, regolato dall’art. 68. Sulla legittimità di queste disposizioni si èpronunciata la Cassazione che ha ammesso, ai sensi dell’art. 68, comma 2, lacoesistenza di un pignoramento nei limiti del quinto successivamente ad unacessione di eguale misura regolarmente perfezionata e notificata, purché il lorocumulo non superi la quota complessiva della metà dello stipendio, posta dalla9norma quale limite assoluto per il concorso di siffatte cause (cfr. Cass. n.4488/1994, Cass. n. 4584/1995).ABBASSAMENTO RATASpett.le XXXXXXvia XXXXXluogo dove si trovaVostro nome cognomeindirizzoOGGETTO: RICHIESTA ABBASSAMENTO RATA.Il Sottoscritto xxxxxx, nato a xxxxxx, residente in xxxxxx, viaxxxxx, codice fiscale xxxxxx,titolare del contratto nr.xxxxxx,stipulatoil xxxxxx presso di Voi in data xxxxx, richiede gentilmente che gli venga dimezzata la rata corrente che è di euro xxxxx, in quanto per problemi seri lavorativi non riesce più a far fronte all'intero importo precedentemente concordato.In questo periodo per me di crisi vorrei onorare il debito contratto con Voi in quanto mi sembra giusto considerando la fiducia che mi avete dato in precedenza e che non vorrei perdere.All'uopo (allo scopo) sono costretto mio malgrado a richiedere il dimezzamento della rata, spero che prendiate in considerazione in tal senso la mia richiesta in quanto non saprei in futuro davvero come pagare per il motivo citato sopra, ma sono sicuro che con la rata dimezzata sarei in grado di onorare per intero il mio debito.Faccio presente che mi potete contattare al nr xxxxx e all'indirizzo xxxxx per eventuali chiarimenti in merito.Sperando in una Vostra cortese e affermativa risposta colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.PIGNORAMENTO MACCHINASe il pignoramento avviene al domicilio ed il posto macchina non è pertinenza, non possono pignorare l'auto.Se invece esiste il solo pignoramento dell'auto, allora può avvenire ovunque, purchè il proprietario sia nei pressi della macchina contemporaneamente alla presenza dell'UG...E ora proviamo tenerli su ;-)

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.))

SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO!! E IO PAGO!! grande Totò!!
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