Se un conto corrente è movimentato solo dallo stipendio da dipendente del debitore si può pignorare il saldo per l'intero oppure si può pignorare solo il quinto? Grazie per chi volesse rispondere.
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12/05/2009, ore 22:26
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12/05/2009, ore 22:44
Il quinto si pignora presso il datore di lavoro, il positivo del C/C è presso terzi. Bisognerebbe formulare opposizione e dimostrare che il positivo è frutto dei soli proventi di lavoro, solo che il giudice autorizzerebbe il prelievo in quanto cifra eccedente le necessità di vita. |
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12/05/2009, ore 23:49
se sul cc transita solo lo stipendio,e quest'ultimo è già pignorato x il 5°,e il nostro amico non ha nient'altro sul conto, cosa volete che pignorino ancora? |
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13/05/2009, ore 05:12
Bisognerebbe innanzitutto conoscere per bene la procedura che ha portato al pignoramento non si capisce se nella busta paga c'e' già un pignoramento del quinto oppure....In materia di pignoramenti del "conto corrente" occorre premettere che tale procedura, nell'ambito della prassi esattoriale, trova il suo fondamento normativo nell'art. 72 bis del DPR 602/73; norma che, come sopra riportato, è nata per regolare la procedura stragiudiziale di pignoramento del quinto dello stipendio, che è stata, poi, riformulata al fine di estendere siffatta procedura semplificata a tutti i crediti e che è stata, infine, "utilizzata" per pignorare somme disponibili presso le banche. Pertanto i pareri forniti sul tema si fondano sul tenore letterale del citato art. 72 bis interpretato alla luce dei principi giuridici generali.Nei casi di pignoramento pressi terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 si intima alle banche di versare le somme dovute entro 15 giorni dalla notifica in relazione ai crediti già maturati ed alle rispettive scadenze i crediti maturandi. La questione che si è posta è quella di stabilire quale sia il limite di durata del vincolo derivante dal pignoramento in parola. In particolare, ci si chiede se occorra far riferimento al limite di 120 giorni stabilito dall'art. 53 del DPR 602/73, quello di 90 giorni previsto dall'art. 497 c.p.c. ovvero quello della completa estinzione del debito derivante dall'art. 72 bis in parola. L'art. 72 bis prevede, testualmente, un ordine al terzo di pagare fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. A ben vedere tali previsioni sono del tutto estranee e quindi prevalenti, sul punto, rispetto alla procedura prevista dagli artt. 543 e ss. c.p.c.A questi argomenti di carattere testuale vanno aggiunti, altresì quelli di tenore logico sistematico.Infatti, il limite di efficacia di 120 gg. stabilito dall'art. 53 DPR 602/73 appare certamente non applicabile nei confronti del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, facendo testuale riferimento a "il primo incanto" che nel pignoramento presso terzi non ricorre. Al tempo stesso, anche il termine di efficacia di 90 gg. prescritto dall'art. 497 c.p.c. appare non applicabile nei confronti del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73, facendo dipendere l'inefficacia del pignoramento dalla mancata richiesta dell'assegnazione o della vendita nel prescritto termine (fasi che chiaramente non ricorrono nella procedura "stragiudiziale").Tutto ciò dimostra il chiaro intento del legislatore di legare l'efficacia dello speciale pignoramento di cui all'art. 72 bis DPR 602/73 alla compiuta estinzione del debito tributario.Ne consegue che fino all'estinzione del debito (per avvenuto pagamento o diversa causa) non esistono elementi normativi, di prassi o pronunzie giurisprudenziali tali da consentire di ritenere estinta la procedura in parola.Quanto alla normativa e alla prassi seguite dall'Agente della Riscossione, occorre preliminarmente rilevare che l'art. 49 del D.P.R. 602/73, in tema di espropriazione forzata, dispone che le norme del codice di procedura civile trovano applicazione in materia esattoriale solo laddove non sono derogate dalle disposizioni della normativa speciale (D.P.R. 602/73) ed in quanto compatibili.In tema di pignoramento, la disciplina esattoriale, in deroga all'art. 543 c.p.c., detta specifiche modalità operative per "il pignoramento dei crediti presso terzi di cui al citato articolo 72 bis D.P.R. 602/73 ed al "pignoramento di fitti o pigioni" disciplinato dal già citato art. 72 del D.P.R. 602/73.Peculiare, inoltre, è la disciplina dettata dall'art. 75 del D.P.R. 602/73, che in tema di pignoramenti presso pubbliche amministrazioni, dispone che se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei Conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 c.p.c., se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto. Tale disposizione non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge. |
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13/05/2009, ore 07:45
Che pignorino l'intero c/c non credo propio,a meno che non ci siano in conto qualche migliaio di euro,d'altronde se uno nel conto fà trasitare i soliti 1000-1200 euro al mese e lo fà da mesi (scusate il gioco di parole) si capisce che quei soldi sono di uno stipendio,se mi si dice che dal c/c pignorano 1/5 su 1000 euro su questo posso anche essere d'accordo.Insomma........i Giudici non sono stupidi e conoscono bene certi modi delle finanziarie e delle Banche.Cosa importante è: chi subisce il blocco dell'intero importo faccia denuncia immediatamente per appropiazione indebita,porti prove certe che quei soldi servono per vivere e che fanno parte esclusivamente dello stipendio....insomma non state inerti e non subite queste angheria passivamente ricordate.......1/5 nulla di più.Bayz |
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13/05/2009, ore 09:58
se lo stipendio è già pignorato presso il datore di lavoro,il restante che viene accreditato sul conto come bonifico da parte dell'ente presso il quale lavori è chiaro che sul conto oltre a questo bonifico non vi è null'altro non ti pignora niente nessuno. se sbaglio correggetemi. |
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