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Chiedo scusa ma ho copiato male nell'altro post.Qui è più chiaro.Da www.unoformat.itDOMANDASono un lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ho stipulato un contratto di cessione del quintocon un istituto finanziario circa 2 mesi fa. Può la Regione procedere pignorando ulteriormente il mio stipendio per un tributo dame dovuto?RISPOSTALa normativa in materia di aggredibilità della retribuzione, è rimessa a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180 “Testo Unicodelle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni”, come successivamentemodificato dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80.La L. n. 311/2004, c.d. “Legge finanziaria 2005”, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, all’art. 1 comma 137 ha previsto l’estensione anche ai dipendenti delle aziende privatedella disciplina contenuta nel suddetto D.P.R. n. 180/1950, originariamente destinato ai soli dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.In base a quanto disposto dall’art. 1 D.P.R. n. 180/1950, salvo le eccezioni specificamente previste, non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti i trattamentieconomici di qualsiasi specie (compresi le pensioni, le indennità, i sussidi), corrisposti dallo Stato, da enti, da aziende o imprese pubbliche o private.Come sopra indicato, restano salve le eccezioni specificamente previste, vale a dire, i seguenti casi in cui gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti possono essereoggetto di sequestro o pignoramento nei seguenti limiti:1) fino a concorrenza di 1/3 dell’ammontare di tali somme, per causa di alimenti dovuti per legge;2) fino al massimo di 1/5 dell’ammontare di tali somme, per debiti verso lo Stato, altri enti, aziende e imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego olavoro;3) fino a concorrenza di 1/5 dell’ammontare di tali somme, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico fin dall’origine all’impiegato o al salariato.Nel caso in esame vengono in rilievo due differenti istituti, quali il pignoramento della retribuzione e la cessione delquinto.La “cessione del quinto” è una particolare tipologia di prestito personale al lavoratore (in possesso di determinatirequisiti che verranno analizzati in seguito) concessa da società finanziarie o Istituti di Credito, le cui rate mensili dirimborso vengono direttamente addebitate in busta paga, per un ammontare non eccedente il quinto dello stipendio cui illavoratore stesso ha diritto.L’attuale T.U. n. 180/1950, all’art. 52 prevede che i dipendenti pubblici e privati, “…assunti in servizio a tempoindeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono farecessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore a dieci anni, quandosiano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.”Per quanto concerne le ipotesi di cumulo della cessione con il pignoramento (o sequestro) della retribuzione, occorre farriferimento ai limiti quantitativi stabiliti dall’art. 68 titolo V del D.P.R. n. 180/1950.Il suddetto articolo effettua una differenzazione a seconda che l’atto di cessione sia posto in essere posteriormente oanteriormente al pignoramento (o sequestro).In particolare, il primo comma dell’art. 68 prevede che, qualora preesistano pignoramenti e sequestri, la cessione dellaretribuzione, fermo il limite del quinto di cui all’art. 5, non può eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione (alnetto delle trattenute) e la quota colpita da sequestri e pignoramenti.Ad esempio, se lo stipendio al netto delle trattenute è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramento nel limite del quinto(20), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra i 2/5 di 100 (40) e la quota pignorata (20), ossia sarà paria 20.In riferimento al suo quesito è necessario invece far riferimento a quanto stabilito dal secondo comma del suddetto art.68, secondo cui “Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamentenotificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto diritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.”Pertanto, se, ad esempio, lo stipendio al netto è pari a 100 e vi è stata una cessione nei limiti del quinto (20), ilpignoramento successivo potrà essere eseguito non oltre la differenza tra la metà dello stipendio (50) e la quota ceduta(20) ossia 30.Tuttavia il legislatore richiama espressamente i limiti fissati dal già esaminato art. 2 D.P.R. n. 180/1950 per cui si potràarrivare fino a 30 solo in caso di pignoramento per causa di alimenti dovuti per legge, mentre nel suo caso specifico dipignoramento per tributo dovuto alle Regioni, non si potrà comunque superare il quinto dello stipendio (20).Dal combinato disposto dell’art. 68, comma 2 e dell’art.2 , si evince, quindi, che esiste un doppio limite: quelloconcernente i singoli pignoramenti o sequestri (o il loro cumulo) regolato dall’art. 2, e l’altro nell’ipotesi di coesistenza dipignoramenti, sequestri e cessioni della retribuzione, regolato dall’art. 68.Dott. Stefano Carotti - Consulente del Lavoro in Ancona

"Conosco solo due cose infinite: l'universo e la stupidità umana... e del primo non ne sono nemmeno tanto sicuro." - A. Einstein

"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

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