ciao a tutti, avevo già scritto nel forum riguardo la mia situazione e mi avete risposto aiutandomi tantissimo, mi avevate scritto che non essendo proprietaria dell'immobile in cui vivo,( è di mio padre, io risulto residente dal 2011, in quanto separata, sono tornata da mio padre che tra l'atro ha una doppia residenza e vive sempre all'estero..qui viene di rado...) non possono avvalersi sull'immobile nè le finanziarie nè la banca....la banca deutsch con la quale ho il prestito bancoposta ..ha detto che passerà al pignoramento...non posseggo nulla solo lo stipendio quindo mi aspetto il pignoramento del V..ma leggendo in internet ho trovato questo articolo scritto da un avvocato....e ora sono un po' preoccupata....che ne dite?
GENITORI RISPONDONO DEI DEBITI ANCHE DEI FIGLI ADULTI
Capita sovente che i figli divenuti maggiorenni ed adulti continuino a convivere con i genitori ed accade spesso che i figli, pur non possedendo nulla, contraggano, senza troppo pensarci, obbligazioni anche di ingente valore che poi non riescono ad onorare ritenendo peraltro erroneamente che, comunque, in difetto di beni personali su cui soddisfarsi, il creditore non potrà far valere le sue ragioni sui beni dei familiari.
Al contrario, infatti il creditore munito di titolo esecutivo potrà chiedere il pignoramento mobiliare all'ufficiale giudiziario il quale, giunto presso la residenza del debitore, potrà portarsi via beni mobili di valore fino alla concorrenza del debito.
Questo potere dell'ufficiale giudiziario di pignorare i mobili di casa e quanto in essi contenuto deriva dall'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 513 del codice di procedura civile secondo cui "l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore" ovvero nel luogo in cui quest'ultimo risiede e si trovano i suoi beni.
La casa del debitore, nel caso in cui questo sia un figlio maggiorenne ancora convivente con i familiari, coincide pertanto con l'abitazione dei genitori: per questo motivo una volta individuata la residenza del debitore l'ufficiale giudiziario non si limita a ricercare gli oggetti del debitore ma procede a pignorare i beni di valore che vi rinviene.
La giurisprudenza d'altro canto ha sempre approvato questo tipo di comportamento ritenendo che l'art. 513 c.p.c. consente di presumere che i beni presenti nell'abitazione appartengano al debitore fino a prova contraria.
Effettuato il pignoramento mobiliare per un debito contratto del figlio maggiorenne convivente non resta altro da fare ai genitori che intendano rientrare nel possesso dei loro beni che presentare "opposizione di terzo" con ricorso al giudice dell'esecuzione provando che i beni oggetto del pignoramento non appartengono al figlio-debitore.
Si ricordi però in merito che l'art. 621 c.p.c. pone limiti rigidi alla prova testimoniale in ordine alla proprietà del bene; pertanto per riavere il bene pignorato sarà necessario produrre un documento che ne attesti inequivocabilmente la proprietà.