Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68201  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 10519

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Salve a tutti,quando arriva l'ufficiale giudiziario per fare l'inventario delle attrezzature del mio laboratorio, ha il potere di chiedermi di accedere ad un locale attiguo al mio (porta comunicante) per verificare se ci sono altre cose da pignorare ?Con la nuova riforma è possibile pignorare fino ad 1/5 del valore del debitore anche se è piccolo imprenditore o artigiano. Un bel guaio !Avete consigli ? Quando non è possibile "distrarre" macchinari perchè molto grandi, sapendo che a breve ci sarà la visita dell'uff. giudiziario....cosa si può fare ?

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 5
Vai alla pagina [1 2 3 4 5]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

la logica non ti dice nulla? se il locale non è di tua proprietà ne ti è stato dato in comodato, no. ma la porta in quel caso non sarebbe solo chiusa a chiave da una parte o dall'altra, ma sprangata per prevenire intrusioni....se tu non puoi "distrarre" macchinari ingombranti, questi non saranno "distraibili" neppure dall'ufficiale giudiziario, che presumibilmente non te li pignorerà perchè non rivendibili....

... e continuavano a chiamarlo l'ineffabile...

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Grazie Gustavo,ma non sono convinto che l'uff. giudiziario non proceda al pignoramento.Per quel che ne sò io, il bene anche se ingombrante e pesante può essere messo in vendita tramite gli IVG (istituti vendite giudiziarie) e lasciato in custodia presso il debitore. La vendita può essere effettuata sul posto e se c'è un acquirente poi sono problemi di quest'ultimo la rimozione e quant'altro. Non credi ?

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

dipende non solo dalle dimensioni del bene, ma dall'età, dallo stato d'uso, dai collegamenti alla struttura della casa....dalla fungibilità, in altre parole... non sono in grado di quantificare in quanti casi avvenga ciò che dici tu, ma il buon senso mi dice solo in una minoranza di casi.. e comunque.... alternative? non certo quella di smontarlo e di rimontarlo a casa del vicino per qualche giorno, anche se tecnicamente possibile...

... e continuavano a chiamarlo l'ineffabile...

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Metti un pannello di cartongesso alla porta e fai finta che sia murata...almeno per il momento..se non ti serve sempre fa come se fosse chiusa...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

La legge 689/81 parla chiaro... la sanzione amministrativa divenuta titolo esecutivo in seguito all'inadempimento del debitore entro il termine per il pagamento in misura ridotta, viene iscritta a ruolo e la famigerata Equitalia Spa, che sarebbe il boia dello Stato, ha l'obbligo di rivalersi sui beni patrimoniali del debitore fino alla totale estinzione del debito... ciò vuol dire che l'ufficiale giudiziario non terrà conto di nulla... farà inventario dei suoi beni fino al soddisfacimento del debito residuo siano essi nuovi o usati obsoleti o senesi, in altri termini purchè faccia cassa!!Cordialità

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 5
Vai alla pagina [1 2 3 4 5]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito