a parte non pignorabile della pensione è quella che corrisponde al trattamento minimo mensile fissato dalla legge e pari attualmente a 402,12 euro.E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Napoli con un’ordinanza depositata il 30 aprile scorso.L’interessante pronuncia rappresenta il primo intervento giurisprudenziale sulla quantificazione del “minimo vitale” che, in virtù della sentenza n. 506/02 della Corte costituzionale, deve essere escluso dall’azione di pignoramento della pensione.I giudici del Tribunale di Napoli, dunque, fissano per la prima volta una quantificazione di “minimo vitale” da escludere dall’azione di pignoramento della pensione, in attesa dell’auspicato intervento legislativo che ne fissi l’entità una volta per tutte.Per comprendere appieno la portata della novità è opportuno ricordare che, alla fine dello scorso anno, con la sentenza n. 506/02 la Corte costituzionale ha stabilito il principio per cui la pensione è pignorabile per ogni credito fino a concorrenza di un quinto del suo ammontare al netto di una “quota” (quella ora fissata dai giudici di Napoli) che dovrà essere stabilita dalla legge, necessaria al pensionato ad assicurarsi i mezzi adeguati alle esigenze di vita.I giudici della Consulta, in particolare, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 128 del regio decreto legge n. 1827/35 nella parte in cui è sancita l’impignorabilità assoluta delle pensioni Inps e non della sola quota necessaria al sostentamento del pensionato, con la conseguente pignorabilità della parte residua nei limiti di un quinto della stessa.Il Tribunale di Napoli ha svolto appieno il compito affidatogli dalla suprema Corte, ritenendo che, nell’attesa delle determinazioni del legislatore, la parte assolutamente impignorabile della pensione debba essere individuata nell’ammontare del cosiddetto “trattamento minimo” mensile.Tale trattamento, in particolare, è l’integrazione che lo stato, tramite l’Inps, corrisponde al pensionato qualora la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati dovesse risultare d’importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”.In questo caso l’importo della pensione viene aumentato (“integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.Per il 2003, l’importo mensile è pari a euro 402,12.In conclusione, per il corrente anno, la pensione è pignorabile mensilmente, per ogni credito, fino a concorrenza di un quinto del suo ammontare al netto di euro 402,12 che rappresenta la quota ritenuta necessaria al pensionato per assicurarsi i mezzi adeguati alle esigenze di vita.Con questo articolo io vorrei far luce una volta per tutte sul pignoramento che uno stipendio può supire e mi piacerebbe sentire l'opinione degli esperti, anche se è un argomento che trattate spesso, capite bene che ci sono casi diversi, e vorremmo tutti comuni mortali un pò di chiarezza su questo.
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01/03/2010, ore 12:04
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01/03/2010, ore 13:48
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01/03/2010, ore 14:08
a parte non pignorabile della pensione è quella che corrisponde al trattamento minimo mensile fissato dalla legge e pari attualmente a 402,12 euro.Ma anche per gli stipendi è cosi? Cioè su uno stipendio di 1.500,00 euro posso pignorare piu' di 300 euro? |
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01/03/2010, ore 16:01
a proposito del minimo pignorabile al pensionato, vorrei sapere, se tale importo deve essere aumentato in caso di moglie o figli o altre persone a carico ? grazie |
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01/03/2010, ore 17:47
SPIRITnon è affatto la prima volta che un Tribunale si pronunci sul minimo pignorabile. L’INPDAP,ad esempio,già nel 2006,ha fornito chiarimenti alle proprie Sedi sulla determinazione della quota di pensione che può essere ceduta o pignorata tenendo conto delle disposizioni dell’art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per l’anno 2006), secondo cui in caso di cessione o pignoramento della pensione “è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo”. |
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