Visto che gli uffici postali continuano a far di testa loro riguardo al rimborso dei buoni postali cointestati a persone decedute ho nuovamente interessato della cosa la cassa depositi e prestiti che a tempo di record mi ha mandato la risposta che riporto testuale. A chi interessa potete scaricarla e sbatteral in faccia agli impiegati e ai direttori incompetenti.Gentile cliente,in esito alla Sua richiesta di chiarimenti, qui pervenuta per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti SpA, Le rappresento che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi non cedibili salvo essere trasferiti per causa di decesso dell'intestatario/cointestatario; ciò significa che i titoli possono essere conservati dagli aventi diritto , cointestatari o eredi e, posti all'incasso anche in epoca successiva al decesso dell'intestatario ovvero attendere la scadenza naturale dei BFP, ovviamente i titoli continuano a maturare interessi fino al momento del rimborso.Con l'occasione Le preciso che l'eventuale notifica di decesso di un intestatario o di tutti gli intestatari, di Buoni Fruttiferi Postali, anche se emessi con la clausola della PFR, fa cadere in successione i titoli, determinando il temporaneo blocco al pagamento fino alla definizione della pratica di successione, con conseguente rimborso a favore di tutti gli aventi diritto ossia intestatari superstiti, e tutti gli eredi del cointestario deceduto che devono quietanzare il rimborso congiuntamente.Ciò posto per il pagamento, il cointestatario dei buoni, o chiunque ne abbia diritto, dovrà presentare presso qualsiasi Ufficio postale, debita documentazione successoria comprendente il certificato di morte del cointestatario deceduto e atto notorio riflettente compiutamente lo stato della successione o se ne ricorrono le condizioni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attualmente per importi complessivi inferiori a € 10.000,00.Definita la pratica successoria, la somma viene rimborsata in parti uguali a tutti i cointestatari descritti sul titolo, la parte spettante al de cujus è rimborsata a favore dei legittimi eredi del cointestatario deceduto; la ripartizione delle somme avviene senza alcuna ingerenza da parte di Poste Italiane.Le preciso infine che, i buoni fruttiferi postali così come i depositi titoli che contengono esclusivamente "titoli del debito pubblico" (BOT, BTP, CCT etc.), sono esenti dall'imposta di successione (art 12 comma 1 lettere H ed I del D.Lgs 346/90 ed art 1 comma 5 DM 6 ottobre 2004). Distinti salutip.Il Responsabile del Servizio Risparmi Dr. Mario De SilvestrisPece Maria GiustinaPoste Italiane SpABusiness Unit BancoPostaOperazioni Risparmi----- Inoltrato da daniela leo/CDP il 19/11/2007 14.26 ----- " Per "daniela leo"
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19/11/2007, ore 19:18
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24/02/2014, ore 21:19
sono cointestatario di due buoni postali emessi nel 1983 , il secondo cointestarario ( mio padre ) è deceduto , all'atto della riscossione il direttore dell'ufficio postale dove erano stati emessi mi ha chiesto di presentare tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del buono postale . una volta presentata è stato necessario aspettare 2 mesi per ricevere il nullaosta dalla direzione per il pagamento , fino a quasto punto tutto regolare , al momento della riscossione mi è stata liquidata una somma decisamente inferiore rispetto a quello che era chiaramente scritto sul retro del buono postale . quando ho provato a chiedere spiegazioni all'impiegata e successivamente anche alla direttrice della filiale circa i motivi di questo rimborso inferiore a quanto preventivato, mi è stato risposto che esisteva un decreto legge o legge di cui loro non conoscevano ne numero ne data, che aveva portato alla riduzione degli interessi maturati. qualcuno sa dirmi a che legge o decreto si stavano riferendo ? eventualmente che tipo di azione posso intraprendere per far valere i miei diritti ? grazie xxxxxx |
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21/03/2014, ore 10:05
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