Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 44461

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Visto che gli uffici postali continuano a far di testa loro riguardo al rimborso dei buoni postali cointestati a persone decedute ho nuovamente interessato della cosa la cassa depositi e prestiti che a tempo di record mi ha mandato la risposta che riporto testuale. A chi interessa potete scaricarla e sbatteral in faccia agli impiegati e ai direttori incompetenti.Gentile cliente,in esito alla Sua richiesta di chiarimenti, qui pervenuta per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti SpA, Le rappresento che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi non cedibili salvo essere trasferiti per causa di decesso dell'intestatario/cointestatario; ciò significa che i titoli possono essere conservati dagli aventi diritto , cointestatari o eredi e, posti all'incasso anche in epoca successiva al decesso dell'intestatario ovvero attendere la scadenza naturale dei BFP, ovviamente i titoli continuano a maturare interessi fino al momento del rimborso.Con l'occasione Le preciso che l'eventuale notifica di decesso di un intestatario o di tutti gli intestatari, di Buoni Fruttiferi Postali, anche se emessi con la clausola della PFR, fa cadere in successione i titoli, determinando il temporaneo blocco al pagamento fino alla definizione della pratica di successione, con conseguente rimborso a favore di tutti gli aventi diritto ossia intestatari superstiti, e tutti gli eredi del cointestario deceduto che devono quietanzare il rimborso congiuntamente.Ciò posto per il pagamento, il cointestatario dei buoni, o chiunque ne abbia diritto, dovrà presentare presso qualsiasi Ufficio postale, debita documentazione successoria comprendente il certificato di morte del cointestatario deceduto e atto notorio riflettente compiutamente lo stato della successione o se ne ricorrono le condizioni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attualmente per importi complessivi inferiori a € 10.000,00.Definita la pratica successoria, la somma viene rimborsata in parti uguali a tutti i cointestatari descritti sul titolo, la parte spettante al de cujus è rimborsata a favore dei legittimi eredi del cointestatario deceduto; la ripartizione delle somme avviene senza alcuna ingerenza da parte di Poste Italiane.Le preciso infine che, i buoni fruttiferi postali così come i depositi titoli che contengono esclusivamente "titoli del debito pubblico" (BOT, BTP, CCT etc.), sono esenti dall'imposta di successione (art 12 comma 1 lettere H ed I del D.Lgs 346/90 ed art 1 comma 5 DM 6 ottobre 2004). Distinti salutip.Il Responsabile del Servizio Risparmi Dr. Mario De SilvestrisPece Maria GiustinaPoste Italiane SpABusiness Unit BancoPostaOperazioni Risparmi----- Inoltrato da daniela leo/CDP il 19/11/2007 14.26 ----- " Per "daniela leo" e qusta era la mia nota:Oggetto Buoni postali cointestati Gentilissima Dott.ssa Leo Vengo di nuovo a disturbarla per l'annosa diatriba che oppone le Poste Italiane ai titolari di buoni caduti in successione. Leggo sul sito dell'ADUSBEF che tutt'ora gli uffici postali continuano a bloccare gli interessi dei buoni di cui sopra alla data di apertura della successione costringendo il legittimo erede a riscuoterli anticipatamente rimettendoci molti soldi. A questo punto, onde evitare ause civili lunghe e dispendiose sarebbe opportuno che si facessero circolari una volta per tutte chiarificatrici in merito. Conto sulla sua cortesia e le auguro Buona giornata --------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.16.0/1137 - Release Date: 18/11/2007 17.15

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

sono cointestatario di due buoni postali emessi nel 1983 , il secondo cointestarario ( mio padre ) è deceduto , all'atto della riscossione il direttore dell'ufficio postale dove erano stati emessi mi ha chiesto di presentare tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del buono postale .

una volta presentata è stato necessario aspettare 2 mesi per ricevere il nullaosta dalla direzione per il pagamento , fino a quasto punto tutto regolare , al momento della riscossione mi è stata liquidata una somma decisamente inferiore rispetto a quello che era chiaramente scritto sul retro del buono postale .

quando ho provato a chiedere spiegazioni all'impiegata e successivamente anche alla direttrice della filiale circa i motivi di questo rimborso inferiore a quanto preventivato, mi è stato risposto che esisteva un decreto legge o legge di cui loro non conoscevano ne numero ne data, che aveva portato alla riduzione degli interessi maturati.

qualcuno sa dirmi a che legge o decreto si stavano riferendo ?

eventualmente che tipo di azione posso intraprendere per far valere i miei diritti ?

grazie

xxxxxx

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

oramai non si capisce più nulla...sono senza parole...mha speriamo in qualche miracolo.....

aggiungi un commento
aggiungi un commento


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito