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Gentili Sigbori buongiorno! Volevo avere un Vostro parere. Ho una cessione del quinto dello stipendio in corso tra l'altro rinnovata ad Agosto 2012 per 120 mesi e pago € 259, 00 al mese. Poiché ho scoperto che qualora sia io stesso a linceziarmi tramite lettera di dimissioni, oltre al Tfr maturato l'azienda versa anche l'ultimo stipendio alla finanziaria. Di conseguenza avevo pensato di fare come segue. Una volta incassato lo stipendio del mese, presento la lettera dimissioni senza preavviso. Tutto questo perché in Italia sono nulla tenente e vorrei andarmene all'estero a lavorare. Un altra domanda per quanto banale è anche questa. L'assicurazione in questo caso paga la Finanziaria erogante ma poi si rifarà su di me ma io In Italia non ho nulla di intestato e nel contratto di cessione del quinto non c'è nessun garante. Dunque l'assicurazione non può rifarsi sui miei genitori? Lo so che il problema so ripresenta. qualora decidessi di tornare in Italia. Grazie per la pazienza e apero di ricevere una risposta che mi dia un po di tranquillità perché ne ho bisogno. Saluti. Domenico.



Domenico Maio
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Ragazzi buonasera! Allora qualcuno di voi potrebbe darmi una mano? GRAZIE.



Domenico Maio
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Articolo reperito nel web. Se può servirti, leggi e rifletti.
I GENITORI RISPONDONO DEI DEBITI ANCHE DEI FIGLI ADULTI

Capita sovente che i figli divenuti maggiorenni ed adulti continuino a convivere con i genitori ed accade spesso che i figli, pur non possedendo nulla, contraggano, senza troppo pensarci, obbligazioni anche di ingente valore che poi non riescono ad onorare ritenendo peraltro erroneamente che, comunque, in difetto di beni personali su cui soddisfarsi, il creditore non potrà far valere le sue ragioni sui beni dei familiari.
Al contrario, infatti il creditore munito di titolo esecutivo potrà chiedere il pignoramento mobiliare all'ufficiale giudiziario il quale, giunto presso la residenza del debitore, potrà portarsi via beni mobili di valore fino alla concorrenza del debito.
Questo potere dell'ufficiale giudiziario di pignorare i mobili di casa e quanto in essi contenuto deriva dall'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 513 del codice di procedura civile secondo cui "l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore" ovvero nel luogo in cui quest'ultimo risiede e si trovano i suoi beni.
La casa del debitore, nel caso in cui questo sia un figlio maggiorenne ancora convivente con i familiari, coincide pertanto con l'abitazione dei genitori: per questo motivo una volta individuata la residenza del debitore l'ufficiale giudiziario non si limita a ricercare gli oggetti del debitore ma procede a pignorare i beni di valore che vi rinviene.
La giurisprudenza d'altro canto ha sempre approvato questo tipo di comportamento ritenendo che l'art. 513 c.p.c. consente di presumere che i beni presenti nell'abitazione appartengano al debitore fino a prova contraria.
Effettuato il pignoramento mobiliare per un debito contratto del figlio maggiorenne convivente non resta altro da fare ai genitori che intendano rientrare nel possesso dei loro beni che presentare "opposizione di terzo" con ricorso al giudice dell'esecuzione provando che i beni oggetto del pignoramento non appartengono al figlio-debitore.
Si ricordi però in merito che l'art. 621 c.p.c. pone limiti rigidi alla prova testimoniale in ordine alla proprietà del bene; pertanto per riavere il bene pignorato sarà necessario produrre un documento che ne attesti inequivocabilmente la proprietà.

avv. Cristian Vezzoli

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