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ho scoperto recentemente, ed in modo del tutto fortuito,di essere iscritto al registro protesti. riassumento brevemente, due anni fa circa (20 marzo 2010) ho emesso un assegno a favore di un'agenzia assicurativa. all'atto dell'incasso (un mese dopo circa la consegna dell'assegno, 13 aprile 2010) lo stesso titolo non era totalmente coperto; la stessa agenzia mi ha ricontattato in data 10 maggio 2010, ed ho provveduto immediatamente al pagamento tramite bonifico, ricevendo rassicurazioni per iscritto in merito al fatto che non sarebbe stata intrapresa alcuna azione di rivalsa nei miei confronti, ne da parte loro ne da parte di una eventuale agenzia recupero crediti, anche perchè avevo saldato quanto dovuto. Dopo due anni,circa due settimane fa, all'atto di produrre documentazione per acquisto di un immobile, scopro di essere iscritto al registro protesti, ragion per la quale mi è stato negato il mutuo. dalla visura si evince che l'assegno è quello di due anni fa, che comunque è rimasto in mano all'agenzia e che me lo spedito per posta (sono in attesa). Evidenzio che, in questi due anni, niente e nessuno mi ha notificato nulla, ed inoltre sono rimasto cliente della suddetta agenzia. non ho avuto alcun preavviso di segnalazione alla CAI, ne alcun altra comunicazione di sorta.

Sta di fatto che:

  • reputazione compromessa;
  • acquisto immobile compromesso;
  • iscrizione al registro senza aver avuto la possibilità di ovviare alla situazione in alcun modo e senza che qualcuno mi notiziasse.

A conti fatti, se io non avessi iniziato l'iter per il mutuo, sarei rimasto protestato chissà per quanto e senza saperlo. Inoltre, sempre per iscritto, l'agenzia continua a negare di aver promosso alcuna azione nei miei riguardi, ma mi sembra esclusivamente una comuniczione ingannevole.

vorrei ora promuovere un'azione legale e risarcitoria; ne vale la pena?

vi ringrazio per eventuali suggerimenti in merito

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In generale, ove l'assegno non trovi copertura anche parziale, viene de plano attivata la procedura di segnalazione. Tuttavia, nel suo caso, avendo provveduto al pagamento, il beneficiario avrebbe dovuto richiamare l'assegno a nostro avviso o comunque restituirle il titolo. Può, ove di suo interesse, contattare la nostra delegazione adusfeb: 06/3722060; fax 06/89281088; 3332259287.


_________________ Delegazione Adusbef via R. Grazioli Lante, 15/A 00195 Roma tel. 06 3722060 fax 06 89281088

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la ringrazio per la pronta e cortese replica; presso la vostra delegazione posso fissare un appuntamento? o esporre telefonicamente?

Ad ogni modo, come di seguito riportato, la banca era comunque obbligata per legge a contattarmi, come recita la normativa di riferimento. Grazie ancora.

....

"Per quanto attiene all'emissione di assegni senza autorizzazione va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente le stesse con un inasprimento del 100% della sanzione amministrativa che può arrivare quindi fino a 12.395,00 euro.

Per completezza si ricorda che ricorre l'ipotesi di assegno privo di autorizzazione in caso di emissione di titolo quando: a) il conto è stato chiuso precedentemente all'emissione; b) il conto è stato acceso in assenza di convenzione di assegni; c) il titolo è stato revocato prima dell'emissione; d) vi è stata una revoca aziendale all'emissione; e) è stato ricevuto un preavviso di revoca per assegno emesso precedentemente a quello in esame; f) assegno emesso su conto intestato ad altro soggetto o altre motivazioni che non giustifichino l'emissione di un assegno.

In entrambi i casi il soggetto traente viene diffidato alla CAI.

Si rammenta, in proposito, che sono appunto due le fattispecie che possono generare l’iniziativa da parte del sistema bancario per la registrazione negli archivi CAI:
l'emissione di assegno senza autorizzazione e l'emissione di assegno senza provvista:

  • Nel caso di assegno emesso senza autorizzazione, l’iscrizione avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell’assegno per il pagamento;
  • Nel caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo nei tempi previsti dalla Legge sull’Assegno (si ripete, 8 giorni per gli assegni pagati sullo stesso Comune di emissione, 15 giorni per gli altri), indipendentemente dal fatto che si consegni il titolo o meno per il protesto o azione equivalente, la banca provvederà ad inviare il preavviso di revoca.

Nel caso in cui, inviato il preavviso di revoca, l’assegno non venga pagato nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo (concretamente: 60+8 = 68 giorni dalla data di emissione per gli assegni su piazza, 60+15 = 75 giorni dalla data di emissione per gli assegni fuori piazza), la banca iscriverà il nominativo alla CAI.

La presentazione al pagamento presso la banca trattaria fuori dai termini degli 8 e 15 giorni, non consente di ravvisare gli estremi di emissione senza provvista, e quindi non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi della disciplina sanzionatoria." ...

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Posso contattarla telefonicamente la vostra delegazione? o si puo fissare un appuntamento?

La rinmgrazio per la pronta e cortese risposta; ad ogni modo, come di seguito riportato, la banca era obbligata a notizarmi.

"Per quanto attiene all'emissione di assegni senza autorizzazione va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente le stesse con un inasprimento del 100% della sanzione amministrativa che può arrivare quindi fino a 12.395,00 euro.

Per completezza si ricorda che ricorre l'ipotesi di assegno privo di autorizzazione in caso di emissione di titolo quando: a) il conto è stato chiuso precedentemente all'emissione; b) il conto è stato acceso in assenza di convenzione di assegni; c) il titolo è stato revocato prima dell'emissione; d) vi è stata una revoca aziendale all'emissione; e) è stato ricevuto un preavviso di revoca per assegno emesso precedentemente a quello in esame; f) assegno emesso su conto intestato ad altro soggetto o altre motivazioni che non giustifichino l'emissione di un assegno.

In entrambi i casi il soggetto traente viene diffidato alla CAI.

Si rammenta, in proposito, che sono appunto due le fattispecie che possono generare l’iniziativa da parte del sistema bancario per la registrazione negli archivi CAI:
l'emissione di assegno senza autorizzazione e l'emissione di assegno senza provvista:

  • Nel caso di assegno emesso senza autorizzazione, l’iscrizione avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell’assegno per il pagamento;
  • Nel caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo nei tempi previsti dalla Legge sull’Assegno (si ripete, 8 giorni per gli assegni pagati sullo stesso Comune di emissione, 15 giorni per gli altri), indipendentemente dal fatto che si consegni il titolo o meno per il protesto o azione equivalente, la banca provvederà ad inviare il preavviso di revoca.

Nel caso in cui, inviato il preavviso di revoca, l’assegno non venga pagato nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo (concretamente: 60+8 = 68 giorni dalla data di emissione per gli assegni su piazza, 60+15 = 75 giorni dalla data di emissione per gli assegni fuori piazza), la banca iscriverà il nominativo alla CAI.

La presentazione al pagamento presso la banca trattaria fuori dai termini degli 8 e 15 giorni, non consente di ravvisare gli estremi di emissione senza provvista, e quindi non fa sorgere in capo alla banca trattaria gli obblighi della disciplina sanzionatoria.

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Può contattarci per una prima disamina ai numeri forniti. Ove di interesse per una verifica dettagliata, può prendere un appuntamento in delegazione: 06/3722060; 3332259287.


_________________ Delegazione Adusbef via R. Grazioli Lante, 15/A 00195 Roma tel. 06 3722060 fax 06 89281088

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Jurgen

Controlla, il numero non corrisponde anessuna delegazione adusbef.

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