La BPL per 8 anni mi ha trattenuto un ulteriore 20% sugli interessi da una obbligazione data in garanzia di un mutuo. Ora ho ricevuto la risposta all' interpello presentato all' Agenzia delle Entrate che sancisce che la trattenuta del 20% è solo dovuta se la garanzia è prestata a favore di una impresa e quindi ho ragione : la banca dovrà darmi indietro sto 20% trattenuto ma non dovuto, più interessi e spero spese. Ed allora chiedo ai frequentatori del Forum : ma a qualcuno di voi è successa una cosa simile e come vi siete comportati anche perché , a mio parere, si potrebbe ravvisare l’ appropriazione indebita e quindi il penale, in quanto da anni io reclamavo e la banca a tener duro, finxhè è arrivata sta decione, molto importante e tombale, mi è stato detto, della Direzione Generale dell’ Agenzia delle Entrate. Grazie a tutti
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16/06/2011, ore 17:52
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16/06/2011, ore 18:18
Allora, per quanto riguarda l'appropriazione indebita non credo che si rientra in quel campo. Se effettivamente vi è stato un versamento di ritenute non dovute (te le hanno certificate?) dovresti chiedere un rimborso all'Erario.Per quanto riguarda comunque il comportamento della Banca ho qualche dubbio sulla interpretazione della AE leggendo la norma (art.7 c,1 dl 323/96) Potresti postare per intero la risposta al tuo interpello?Posto qui l'articolo in questione;TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATACAPO I IMPOSTE DIRETTEART. 7. REDDITI DI CAPITALE 1 . SUI PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI DI DENARO, DI VALORI MOBILIARI E DI ALTRI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DA TITOLI SIMILARI, A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI AD IMPRESE RESIDENTI, EFFETTUATI FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO D'IMPRESA DA PARTE DI PERSONE FISICHE, NONCHÉ DA PARTE DI SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917, DI ENTI NON COMMERCIALI O DI SOGGETTI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI ALTRO TIPO DI PRELIEVO PREVISTO PER I PROVENTI MEDESIMI, È DOVUTA UNA SOMMA PARI AL 20 PER CENTO DEGLI IMPORTI MATURATI NEL PERIODO D'IMPOSTA. I SOGGETTI INDICATI NEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1972, N. 600, CHE HANNO RICEVUTO I PREDETTI DEPOSITI, PROVVEDONO ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI I PROVENTI SONO EROGATI, AL VERSAMENTO DIRETTO DELLA SOMMA AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, COMPETENTE IN RAGIONE DEL LORO DOMICILIO FISCALE, TRATTENENDONE L'IMPORTO SUI PROVENTI CORRISPOSTI O RICEVENDONE PROVVISTA DALL'AVENTE DIRITTO. |
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16/06/2011, ore 20:46
Ma qua c'è da inc........si veramente!!! E' basta con sto fatto della banca ladrona!!!!!!! E' che diavolo non se ne può più!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma come la Banca trattien il 20% come SOSTITUTO DI IMPOSTA (caro forumista domandante lo sai cosa vuol dire?) lo versa all'ERARIO (caro forumista domandante l'erario è lo STATO) è dagli alla Banca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Non era dovuta? Bene lo Stato ti deve rimborsar ei soldi, mi dici che cavolaccio c'entra la Banca? Chi ha fatto l'interpello? Il tuo commercialista? il tuo commercialista non sapeva che la banca agiva come terza datrice di ipoteca? No!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Canbia commercialista |
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16/06/2011, ore 21:30
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17/06/2011, ore 15:59
Non sono d'accordo con BancarioNonno. Il sostituto d'imposta (la banca) ha coattivamente trattenuto e versato quanto il forumista domandante chiedeva di non versare perche' non dovuto. Il rapporto e' forumista domandante/sostituto d'imposta=banca. Non forumista/erario. E' la banca che ha sbagliato a trattenere e versare, non il forumista domandante.Se il forumista domandante ha documentato le sue rimostranze alla banca, trovo ci sia materia perche' sia la banca a rimborsare il forumista, salvo rivalersi sull'erario (magari compensando). Se errore c'e' stato, e' del sostituto d'imposta, non del forumista domandante. Il danno economico e' derivato al forumista dall'inopinata trattenuta bancaria coattiva (=al forumista e' stato impedito di versare l'importo esatto).Se non ricordo male, mi pare che ci siano delle sentenze in materia di responsabilita' nei versamenti da parte del sostituto d'imposta.Ad ogni modo, di che cifre parliamo? Non posso immaginare che siano notevoli (anche se il concetto di notevole e' moooolto variabile). |
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17/06/2011, ore 16:45
Non sono assolutamente d'accordo con Pimander.Fermo restando che ancora ho seri dubbi sulla pretesa del nostro amico e al quale ho chiesto lumi sulla risposta al suo interpello della AE, nel caso avesse ragione l'art.37 del DPR 602/73 così recita:Art. 37 - (Rimborso di ritenute dirette) Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso .Avverso la decisione dell’intendente di finanza , ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell’intendente di finanza , il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.Quindi il nostro amico dovrà recarsi all'Agenzia delle Entrate documentando l'errata applicazione della ritenuta e proporre istanza di rimborso. |
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