Ho emesso un assegno che serviva come garanzia, erroneamente è stato versato e poi richiamato,la banca mi chiede l'avvenuto pagamento con il 10 % di tardivo pagamento...... sono in possesso del titolo,posso farmi l'attestazione di avvenuto pagamento? in quanto portatore del titolo? grazie
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18/04/2009, ore 15:42
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18/04/2009, ore 20:45
Stai creando confusione. A chi hai fatto l'assegno e la richiamato , il possessore e questultimo . IL RICHIAMO NON COMPORTA il 10% come spese da dare alla banca. la banca prende solo spese di richiamo XX .. ma chi possiede l'assegno alla restituzione può chiedere il 10% anche se non e protestato poi se sei in possesso del titolo dal momento che e stato richiamato . Non occorre fare niente . CAV DON TURIDDU |
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19/04/2009, ore 10:45
Guarda che l'assegno è stato versato e poi richiamato,per il circuito bancario l'assegno se non viene pagato subito devi automaticamente riconoscere il 10% a colui che ha messo all'incasso l'assegno,sia in seconda presentazione e sia che venga protestato.La banca non ha un'opzione su assegno richiamato La società alla quale ho dato l'assegno si è scusata e mi ha ridato il titolo,ne io ne loro pensavamo ci fosse bisogno di nulla.Invece sul mio conto ho un blocco e devo portare un atto notorio dove risulti pagato il titolo oltre il 10% le spese ecc. La società non mi fa questa cosa perché dichiarerebbe il falso.Dovrei fare io un versamento a loro favore del 10% pari euro 650,00 (che non devo riconoscere ovviamente) per evitare la segnalazione in cai,(come li riprendo poi?) e del titolo pagato chi me la fa la dichiarazione? Allora siccome la dichiarazione di avvenuto pagamento può farla anche il portatore oltre al beneficiario,io sarei il portatore perché ho il titolo,me la faccio da solo? Andrà bene? Ciao grazie a tutti spero di essere stato chiaro |
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20/04/2009, ore 11:07
Per la normativa CAI, l'illecito per l'emissione di un assegno senza che fossero presenti i fondi si perfeziona nel momento del passaggio in stanza in compensazione dello stesso. Per questa ragione il richiamo, che ovviamente arriva sempre dopo quel momento, evita il protesto, ma non interrompe l'iter previsto dalla CAI. Chi ha emesso l'assegno ha quindi 60 giorni di tempo per pagare il facciale dell'assegno, il 10% di penale e gli interessi legali dalla data di passaggio in stanza dell'assegno alla data di pagamento. Per fare ciò ci sono 2 strade: il deposito in banca di tali cifre (la banca dell'emittente l'assegno), oppure la presentazione di dichiarazione autenticata da parte del BENEFICIARIO dell'assegno di avere incassato quanto dovuto (ossia facciale+penale+interessi). Se entro 60 giorni non si prova il pagamento, si viene iscritti in CAI, con la conseguenza che si devono restituire tutti i moduli di assegni inutilizzati e che per 6 mesi non si può emettere alcun assegno. Oltre al fatto che rimane traccia dell'iscrizione.Saluti |
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20/04/2009, ore 13:27
Grazie innanzi tutto , però volevo sottoporti questa cosa curiosa: tu sai che "l'attestazione di avvenuto pagamento tardivo di assegno bancario" può essere fatta dal portatore/beneficiario/giratario dell'assegno? avendo io l'assegno in mano , sono il portatore , no ? |
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20/04/2009, ore 13:45
Certo , ma dovresti fartelo firmare come girata dal beneficiario .A meno che il beneficiario fosse M.M. ( me medesimo ) |
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