Alghero, lì 19 aprile 2008 Riflettori sui limiti del contratto Swap stipulato dall´Amministrazione catalana. Indipendentemente dall´andamento dei tassi il Comune dovrà sborsare 800mila euro Swap: Alghero conquista il Sole 24 Ore ALGHERO – Riflettori sulle operazioni contabili dell’Amministrazione Comunale algherese. Alghero conquista la pagina 23 di Plus, l’inserto odierno de Il Sole 24 Ore. Si parla di Derivati chiari e contratti controversi, il caso Swap. L’autorevole quotidiano economico nazionale ripercorre l’intera operazione finanziaria sui derivati “Interest Rate Swap”, denominata “Irs Purple Collar”, per un importo di oltre 21milioni di euro, con scadenza fissata per il 2023. Sia che i tassi di interessi salgano sia che scendano, il Comune di Alghero uscirà perdente dai contratti derivati stipulati con la Bnl. Infatti – si legge nell’approfondimento – dalla rinegoziazione degli Irs (Interest Rate Swap) del 2005 e del 2006 il municipio sardo ha gia lasciato nelle casse dell’istituto di credito quasi 800mila euro di costi impliciti. Ma quello che ancor più preoccupa, è il valore negativo dell’accordo, di oltre 3milioni di euro. Infatti, se il Comune volesse chiudere la posizione nei confronti della banca romana – adesso del gruppo francese Bnp Paribas – dovrebbe sborsare 3milioni di euro. Dopo un’attenta analisi del contratto stipulato dall’ente algherese, e appurato che nelle ristrutturazioni dei contratti Swap ad uscirne con lauti guadagni sono soltanto le banche, il Sole 24 Ore fa luce sui costi occulti applicati da Bnl (forse con leggerezza da parte degli esperti comunali). A questo punto, rilanciano sul quotidiano finanziario, al Comune non resta che “gestire” il prodotto. Una strada, scrive Francesco Frisone, potrebbe essere quella di un’opportuna rinegoziazione dei propri mutui con la banca da cui ricavarne, almeno, economie per far fronte ai flussi negativi dello Swap, oppure adire a vie legali contro Bnl. Che dire, il buco economico c'è, e la situazione si rivela molto più grave di quanto ci si poteva aspettare. Nella foto: L'ex assessore comunale alle Finanze Angelo Caria ed il sindaco Marco Tedde
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03/01/2009, ore 11:51
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03/01/2009, ore 15:57
Gentile Utente,l'unica chanche per vincere una causa in materia di Interest Rate Swap, ed ottenere la nullità del contratto, si configura con la mancata sottoscrizione del modulo disposto dall'art. 31 reg. Consob 11522/98, ove il legale rappresentante dichiara di essere in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari complessi.Da quanto ho avuto modo di esaminare, tutti hanno firmato tale dichiarazione, ma purtroppo, nessuno ha capito nulla rispetto a quanto stavano sottoscrivendo.Infatti, ad oggi, la magistratura non ha pronunciato condanne in relazione a quanto scritto in premessa.Cordialmente |
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03/01/2009, ore 16:06
Vista la sua conoscenza della materia, cosa ne pensa della validità dei derivati otc fatti sottoscrivere alle persone fisiche? |
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03/01/2009, ore 16:57
Gentile Utente,desidero precisarle che ho prevalentemente seguito situazioni aziendali ove, tali operazioni venivano legate a mutui, leasing o affidamenti. .A volte il mio intervento è servito ad impedire la sottoscrizione di questi contratti, in altri casi, purtroppo, è stato troppo tardi.Per quanto concerne la sottoscrizione da parte di privati, il cliente sostanzialmente si autocertifica "operatore qualificato", senza però comprendere il rischio a cui va incontro.E' comunque mia opinione consolidata che debba essere applicata la massima correttezza professionale, accertando quali siano le esigenze del risparmiatore e tutelare il capitale investito.A questo proposito è interessante esaminare una recente sentenza del Trinunale di Novara, secondo il quale la banca deve attenersi ad un comportamento di elevata diligenza e, chi fa stipulare l'accordo, è tenuto a verificare se lo strumento finanziario sia adeguato.La sentenza ha condannato la banca al risarcimento delle perdite subite.Questo provvedimento non può essere applicato a tutti i risparmiatori essendo le casistiche assai diverse.Coordialmente |
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03/01/2009, ore 17:14
Per l'appunto... L'art. 31 c. 2 del Regolamento Consob parla di "società e persone giuridiche" non di persone fisiche.Secondo il Reg. Consob 11522/98 sono operatori qualificati solo le persone fisiche iscritte all'Albo dei Promotori Finanziari.Ogni altra casistica di sottoscrizione in tal senso effettuata da soggetti diversi è nulla. |
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03/01/2009, ore 17:26
Gentile utente,per operatore qualificato, in ambito di sottoscrizione e non di raccolta, si intende colui (l'investitore) che attesata di avere competenza in materia finanziariaCordialmente |
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