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In data 8.1.2009 ho ricevuto un avviso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione ed omesso versamento di imposta degli anni 2002 e 2003 e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni da parte della Tri.com. (gestione entrate tributarie patrimoniali ed extratributarie del comune di Fasano - br ) relativo ad aree fabbricabili che di fatto sono utilizzate come pertinenza dell'abitazione principaleIn data 11.02.2009 procedevo ad inviare istanza di autotutela per l'annullamento dei suddetti avvisi di accertamento facendo riferimento alla nozione di pertinenza civilistica ex art. 817 cod.civ. ( in tal senso Cass. Sez. trib. sent. nr. 17035 del 26.08.2004).La suddetta istanza (ricevuta dalla Tri.com in data 16.02.2009) ad oggi non ha ricevuto risposta.Il quesito è il seguente: essendo trascorsi oltre 90 gg. dalla ricezione della suddetta istanza trova applicazione l'art.20 della legge 80/2005 (silenzio-assenso) ? Se la Tri.com. procede con l'iscrizione a ruolo come posso difendermi ?

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Aveva 60 giorni di tempo dalla notifica per ricorrere nel merito avverso l'avviso di accertamento. Per l'autotutela è necessario l'accoglimento espresso dell'amministrazione.In caso di iscrizione a ruolo avrà sessanta giorni di tempo dalla notifica della cartella per promuovere ricorso, ma soltanto per vizi propri della cartella e non nel merito.Credo che contestualmente al reclamo per autotutela avrebbe dovuto ricorrere in commissione tributaria avverso l'avviso d'accertamento. cordiali saluti

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@ nat62Sarebbe bastato richiamare l'intervenuta decadenza ex art. 1, comma 161, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007):“[Omissis]… gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.Anno 2002: notifica entro il 31/12/2007.Anno 2003: notifica entro il 31/12/2008.

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