ciao . dicono i caf che 730 e altre dichiarazioni di redditi bisogna custodirli x 5 anni ma... ci sono stati dei casi di controllo da parte agenzia delle entr. a distanza di 10 anni dalla avvenuta dichiarazione. mi piacerebbe senza mezze risposte e senza dei ma....il cittadino onesto che paga le tasse x quanto tempo deve tenere la documentazione? La legge in proposito parla chiaro o si maschera dietro qualche postilla. In attesa di risp. porgo saluti agli utenti forum. grazie
Admin61
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16/01/2009, ore 17:21
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20/02/2009, ore 16:09
@ jos611Premesso che il condono regolarizza definitivamente la propria posizione fiscale precludendo la strada ad ogni ulteriore accertamento tributario, ovvero bloccando ogni controllo, la Commissione Tributaria Regionale di Trento, con la sentenza 22 Settembre 2008 n. 88, favorevole all'Agenzia delle Entrate, ha statuito che il pagamento di parte e/o in ritardo delle somme dovute per la definizione degli omessi o ritardati versamenti (articolo 9-bis della Legge 289/2002) porta all'inefficacia del condono, con la conseguenza che l'istanza non si perfeziona (il momento perfezionativo dell'efficacia di tutte le tipologie di sanatoria disciplinate dalle Legge 289/2002 è subordinato al versamento delle somme dovute).A tal fine si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 471, rapportata all'imposta originariamente non versata tramite provvedimento di diniego di definizione del condono.Analogamente, in materia di tributi locali, si applica il combinato disposto dagli artt. 14 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504 e 76 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.In tale fattispecie vige dunque l'art. 10, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), come modificato dall'art. 5-bis della legge 21 Febbraio 2003 n. 27.Curiosità:Le Commissioni Tributarie Provinciali di Frosinone e di Cosenza avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale del succitato art. 10, censurando la norma che proroga di due anni i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del D.P.R. n. 633/72, per la notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 7 a 9 della Legge n. 289/2002 (il condono fiscale).Per la Corte Costituzionale, la proroga disposta dalla norma censurata non ha la finalità di “punire” chi abbia scelto “di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e di decadenza della pretesa fiscale,che prevedibilmente derivano agli uffici finanziari dalla necessità di eseguire le operazioni di verifica conseguenti alla presentazione delle richieste di condono dei contribuenti. Tale proroga è, dunque, diretta a tutelare il preminente interesse dell’amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo non si sia avvalso, per qualche ragione (giuridica o di fatto), dell’agevolazione medesima”. |
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20/02/2009, ore 18:28
Ottima disamina, MrDike.…conoscevo, grandi linee, il pronunciamento della Corte C., che trovo assolutamente condivisibile rispetto alla proroga di cui all’art. 10 della 2892002 e già un po’ meno rispetto all’ulteriore intervento di cui all’art. 5-bis del 21 |
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20/02/2009, ore 20:02
@ jos611Prima di postare la penultima risposta, avevo dato già uno sguardo a quel thread... grazie comunque.Forse però non mi sono spiegato bene nell'ultimo post, avendo fatto riferimento a vari dettati normativi.In caso di condono fiscale non perfezionato vige il termine originario per l'accertamento del tributo, prorogato di due anni.Infatti, in materia tributaria, si parla più spesso di "decadenza" che di "prescrizione civilistica" ex art. 2946 c.c. (termine decennale), che, tuttavia, viene comunque contemplato.In ogni caso non può trattarsi di un'obbligazione a sè stante con termine decadenziale diverso, in quanto in primis non possiamo parlare di "obbligo", ma di "volontà" del contribuente "ad accordarsi" in tema di sanzioni tributarie; nè possiamo svincolare la posizione tributaria con un accertamento che "viaggia" su un canale parallelo, in quanto, come già ribadito in precedenza, i condoni non perfezionati risultano nulli e il contribuente viene di nuovo sottoposto al controllo originario. In riferimento al thread dell'utente freelance il silenzio dell'Agenzia per gli anni d'imposta 1998 e 1999 conferma quanto sopra riportato. E aggiungo:L'Agenzia delle Entrate con la nota del 02/09/2005 ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative sul controllo delle dichiarazioni relative al 2001 e al 2002, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, in caso di presentazione di istanza di definizione agevolata di cui all'art. 9-bis della Legge 289/2002.Richiamando quanto disposto dalla Circ. Min. del 09/08/2005 n. 36/E, vengono precisati i seguenti aspetti:DEFINIZIONE PERFEZIONATE E NON - EFFETTI: in presenza di sanatorie invalide, la sanzione applicata è determinata sull'intero importo delle somme dovute risultanti dal controllo delle dichiarazioni originarie. In caso di condoni perfezionati, se gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni sono sanati dai versamenti effettuati in seguito alla presentazione dell'istanza di definizione, gli stessi vengono annullati con procedura centralizzata.NOVITA'/TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO:L'art. 37, commi da 24 a 26, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248, modifica sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, la disciplina dei termini per l'attività di accertamento di cui, rispettivamente, all'art. 43 del D.P.R. 600/73 e all'art. 57 del D.P.R. 633/1972.E' infatti stabilito che l'ordinario termine decadenziale per l'attività di accertamento è aumentato al doppio, quando il contribuente abbia comesso una violazione che comporta l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000.In queste ipotesi l'Amministrazione Finanziaria potrà, dunque, notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 Dicembre dell'ottavo mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 Dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA. |
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21/02/2009, ore 13:49
Ciao....sì, ora tutto quadra.Conservavo memoria di un intervento legislativo atto al prolungamento dei termini; ma lo legavo erroneamente al Condono, laddove è invece riferito all'art. 331 CpC, in riferimento al DL 74/2000.Nella fattispecie, ciò ch'è ormai chiuso fuori dalla porta per intervenuta decadenza, potrebbe in determinati casi rientrare dalla finestra di cui sopra.Ti ringrazio per le delucidazioni fornite e spero tu voglia continuare a frequentare il Forum Adusbef.Un saluto |
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22/02/2009, ore 18:51
mrdike, in definitiva e senza mezzi termini la dichiarazione dei redditi con possibili proroghe quanto deve custodirle? Cosi uno dorme tranquillo ringrazio tutti. posso attenermi agli esempi? ciao |
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