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Salve,sono un contribuente a cui è arrivato un avviso di accertamento.mi sono rivolto al caaf che ha richiesto all'agenzia delle entrate lo sgravio parziale.l'agenzia ha accolto lo sgravio parziale e il caaf mi ha compilato il modello F24 da pagare entro i termini previsti.purtroppo però il caaf si è sbagliato e ha omesso nel modello f24 il calcolo degli interessi.l'agenzia delle entrate mi invia per questo motivo una cartella di pagamento richiedendomi gli interessi e anche la sanzione IRPEF.Nelle informazioni aggiuntive presenti sulla cartella di pagamento c'è scritto: "iscrizione dei 3/4 sulla differenza già versata del 1/4 della sanzione relativa al versamento effettuato oltre i termini dei 60 giorni previsti dall'art.15 D.Lgs 218/97 sull'accertamento parziale automatizzato n. xxxxxxx emesso ai sensi dell'art.41 bis del DPR 29.09.73 n 600 notificato il 15.06.2007, corretto in autotutela relativo a redditi di lavoro dipendente e/o assimilati non dichiarati per l'anno di imposta 2000. Inoltre sono stati iscritti gli interessi delle maggiori imposte accertate relativi ai tributi IRPEF - Add.li Regionali e Comunali non versati con modello F24."La domanda: se avessi pagato per intero e in modo corretto il mod.F24 la cartella sarebbe comunque arrivata?Grazie a tutti.

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Assolutamente no.In questo periodo, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto, in maniera del tutto sconsiderata, ad iscrivere a ruolo la maggiore imposta dovuta relativa a redditi soggetti a tassazione separata, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 412, della Legge 30 Dicembre 2004 n. 311, nonostante la stessa sia stata interamente o parzialmente versata (nell'ipotesi di rateazione) dal contribuente entro il termine previsto dal ricevimento dell'esito dell'attività di liquidazione (30 giorni) effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600.E' venuto fuori che gli esiti di tale attività non solo erano stati emessi da Centri differenti in date diverse e quindi duplicati, ma anche che non si era provveduto alla verifica interna dei versamenti dei contribuenti.Ad ogni buon conto Lei può rivalersi contro il CAF per la restituzione della sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate (art. 12, comma 9, del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600).

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Gentile MrDike,Innanzitutto grazie per la celere risposta. Questa mattina mi sono recato presso il CAAF comunicando la mia intenzione di proseguire per vie legali nel caso in cui quest’ultimi non volessero ammettere il proprio errore, sostenendo le mie ragioni(la sua risposta sul forum appunto).La stessa persona che all’epoca mi compilò l’autotutela ha ammesso soltanto parte delle colpe, rispondendo che come CAAF può ritenersi responsabile solo degli interessi non calcolati (ca. € 97,00) e non per le sanzioni (ca. € 692,00), in quanto l’Agenzia delle Entrate ha risposto oltre i termini previsti dalla legge.A questo punto penso di dover inserire qualche data:1° Avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate notificato in data 15 Giugno 2007;2° Istanza di autotutela con richiesta di sgravio fiscale presentata il 9 Agosto 2007;3° Risposta da parte del’Agenzia delle Entrate per l’accettazione dello sgravio fiscale ed il ricalcolo dell’imposta IRPEF in data 29 Settembre 2007.E’ possibile che il CAAF stia “giocando” sulle date per ovviare ai propri errori?Posso ancora rivalermi su di loro?Grazie

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[La stessa persona che all’epoca mi compilò l’autotutela ha ammesso soltanto parte delle colpe, rispondendo che come CAAF può ritenersi responsabile solo degli interessi non calcolati (ca. € 97,00) e non per le sanzioni (ca. € 692,00), in quanto l’Agenzia delle Entrate ha risposto oltre i termini previsti dalla legge]FALSO.1) I soggetti indicati al comma 2 dell’art. 12 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600 e successive modifiche ed integrazioni devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti e a tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.2) Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. 31 Maggio 1999 n. 164 e successive modifiche ed integrazioni “le società richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonchè al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata”.[A questo punto penso di dover inserire qualche data]Con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 01/01/1999, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione dei redditi. In caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare.Tuttavia, l'art. 10 della Legge 289/2002, come modificato dall'art. 5-bis del D.L. 282/2002, convertito nella Legge 27/2003, dispone la proroga di due anni di tali termini, nonchè di quelli di cui all'art. 57 del D.P.R. 633/1972, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 212/2000 per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni contenute negli artt. da 7 a 9 della Legge 289/2002.[1° Avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate notificato in data 15 Giugno 2007;2° Istanza di autotutela con richiesta di sgravio fiscale presentata il 9 Agosto 2007;3° Risposta da parte del’Agenzia delle Entrate per l’accettazione dello sgravio fiscale ed il ricalcolo dell’imposta IRPEF in data 29 Settembre 2007.]- Termine presentazione dichiarazione (persone fisiche) redditi 2000: 31/07/2001.- Termine di decadenza per l'accertamento in caso di dichiarazione presentata: 31/12/2005 con condono, 31/12/2007 senza condono.Nel contempo Le rammento che il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati fino a tutto il 31 dicembre 2008 è stato comunque prorogato al 30 giugno 2009, dall’art. 83, comma 18-ter, lett. b), della Legge 6 Agosto 2008 n. 133, allo scopo di consentire il necessario adeguamento delle procedure amministrative ed informatiche che supportano le attività di accertamento.

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