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14.11.10 - Giudice di Pace: illegittima richiesta di pagamento del servizio idrico con ingiunzione fiscale Dichiarata illegittima la richiesta di pagamento del servizio idrico tramite ingiunzione fiscale dell'esattoria. Il Giudice di Pace di Gragnano condanna il gestore e l'esattore al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nei confronti di una utente di Gragnano.Si segnala un'interessantissima decisione del Giudice di Pace di Gragnano dott. Cira Di Somma (che all'epoca aveva sollevato l'eccezione di incostituzionalità sulla natura tributaria del canone di depurazione) nei confronti di GORI s.p.a. (gestore del servizio idrico integrato di cui alla legge Galli in 76 Comuni della provincia di Napoli e Salerno) e dell'esattoria (nella fattispecie AREARISCOSSIONI S.P.A.). Il Giudice, con ampia, articolata e condivisibile motivazione, ricostruendo analiticamente la normativa in tema di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n.639 e nel dichiarare l'illegittimità di tale procedura per il recupero del servizio idrico integrato, ha annullato l'ingiunzione fiscale nei confronti dell'utente condannando GORI e l'esattoria, anche al risarcimento danni di Euro 300,00 per la temerarietà dell'azione.La questione al vaglio del giudicante era stata proposta da una cittadina assistita dall'ufficio legale di un'associazione consumatori, che aveva sollevato l'illegittimità del ricorso all'ingiunzione fiscale e/o cartella esattoriale per recuperare il canone del servizio idrico integrato, soprattutto alla luce della sentenza n.335/2008 che aveva definitivamente accertato la natura di corrispettivo e quindi civilistica e non più tributaria del canone di depurazione e di fognatura. L’ingiunzione fiscale è un istituto risalente nel tempo (il relativo fondamento giuridico è costituito dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639), concepito per la riscossione con modalità procedurali accelerate dei crediti dello Stato e degli enti pubblici e strutturato sullo schema dei provvedimenti monitori. E’ necessaria quindi una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso, ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti. Ebbene, le diverse disposizioni emanate in tempi più recenti (art. 52 d.lgs. 446/97, riforma riscossione del 1999, legge n. 265/2002) consentono di affermare che l’ingiunzione fiscale rappresenta tuttora uno strumento compatibile con l’attuale assetto legislativo per la riscossione coattiva delle entrate.Le ingiunzioni fiscali sono atti emessi dall’Ente pubblico creditore consistenti nell’ordine al debitore di pagare entro trenta giorni la somma dovuta. Si tratta di uno strumento che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.L’ingiunzione, infatti, non necessita di essere resa esecutiva da un’autorità giurisdizionale: essa stessa costituisce titolo esecutivo quando non vi sia opposizione da parte del debitore entro trenta giorni dalla data di notifica o quando l’opposizione sia rigettata.Come sottolineato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8162 del 15/06/2002, presupposto fondamentale per poter ricorrere all’ingiunzione fiscale, è che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile e ciò all’evidente scopo di tutelare le posizioni soggettive di coloro che vengono in contatto con gli Enti pubblici.Una giurisprudenza consolidata ha evidenziato che l’ingiunzione fiscale è applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della Pubblica amministrazione.Con sentenza N. 277 del 13/07/2000 la Corte Costituzionale ha ritenuto estensibile il sistema della riscossione tramite ingiunzione fiscale anche alle pretese creditorie derivanti da contratto.In buona sostanza la conclusione è che l’ingiunzione fiscale di cui all’art. 2 del R.D. n. 639/1910 è riservata alle sole pubbliche amministrazioni in senso proprio e che un soggetto privato può avvalersene solo per espressa autorizzazione legislativa.Inoltre il giudice ha accertato l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione per mancanza della relata di notifica essendo stata inviata direttamente per posta dai dipendenti dell'esattoria e senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (Ufficiale giudiziario o Messo di conciliazione) ed ha rilevato la mancanza di sottoscrizione da parte dell'Ente creditore.Essendo evidente la temerarietà della richiesta, il giudice ha, infine, ritenuto applicabile l'art.96 comma 3 c.p.c. nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 69/2009 e ciè la liquidazione equitativa di un danno per responsabilità aggravata quantificato forfettariamente in Euro 300,00.(Giudice di Pace di Gragnano - Dottoressa Cira di Somma, Sentenza 4 novembre 2010)

"quando non si sa attaccare il ragionamento, si attacca il ragionatore"
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