Buongiorno a tutti gli utenti,desidererei avere un aiuto relativamente all'interpretazione del seguente criterio per ottenere l'agevolazione per l'acquisto prima casa: c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale,di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.Il mio dubbio deriva dal fatto che nel 1999 ho acquistato, in regime di separazione dei beni, una casa con la mia ex moglie.Dal 2008 sono separato e il Tribunale le ha assegnato definitivamente la casa coniugale poiché c'è un figlio minore.A questo punto, non avendo più il possesso né potendo godere del bene, è giustificabile la richiesta di fruire nuovamente dell'imposta agevolata prima casa, in caso di mio acquisto in altro comune?Ciò è determinante anche per tante cose, quali il regime fiscale da applicare al mutuo, l'ICI, l'anticipazione del TFR etc etc... Quali sono le possibili conseguenze penali e civili di una dichiarazione inesatta davanti al notaio, in tale controversa situazione che penalizza soprattutto i coniugi separati non affidatari?Grazie a tutti per l'attenzione
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04/09/2009, ore 10:24
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04/09/2009, ore 11:34
Su quale o quali dichiarazioni dei redditi compare attualmente l'immobile? |
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04/09/2009, ore 15:59
Purtroppo, la normativa attualmente vigente in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa è quella prevista dal T.U.I.R. che non prevede ancora il caso specifico del genitore non assegnatario dell'unità immobiliare: quindi con le regole odierne, un eventuale altro acquisto sconterebbe l'imposta di registro ovvero l'IVA rispettivamente al 7% od al 10% (anziché rispettivamente al 3% od al 4% in presenza dei requisiti prima casa...) oltre che l'imposta sostitutiva sui mutui al 2% anziché lo 0,25%... La compravendita oggi sarebbe piuttosto onerosa... Anche le agevolazioni sull'ICI permangono solo nel caso in cui il coniuge separaro non assegnatario non possieda altro immobile destinato ad abitazione principale nello stesso Comune della casa coniugale assegnata. Ti consiglio di seguire l'iter legislativo della Progetto di Legge n.1757 presentato d'iniziativa da un gruppo di deputati con primo firmatario l'On. Gabriella Giammanco ([email protected]) l'8 ottobre 2008 ed assegnato alla VI Commissione Finanze il 13 gennaio 2009 ma da questa non ancora discusso, che intende apportare le opportune modifiche al TUIR e altre disposizioni tributarie in favore del coniuge non assegnatario dell'abitazione familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, proprio nella direzione che hai prospettato nel tuo post di apertura. http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?pdl=1757&ns=2 |
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04/09/2009, ore 17:43
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05/09/2009, ore 10:23
Ringrazio tutti per la gentilezza dimostrata. L'immobile è presente sia nella mia dichiarazione dei redditi che in quella dell'ex coniuge. |
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07/09/2009, ore 09:11
Se è presente nella sua dichiarazione dei redditi non potrà avere ulteriori agevolazioni come prima casa.Suggerisco visita ad un esperto, non il notaio bensì un commercialista. |
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