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premesso che sono già diversi mesi che leggo e rileggo i vari post e bene o male le domande o le spiegazioni sono sempre le stesse non riesco a capire quando si incomincia un discorso un chiarimento e poi non si finisce esempio blues da poco mi/ci avevi detto della lettura di qualche legge che per cifre da ridare intorno ai 6000,00 € non poteva essere iscritta ipoteca di 2 grado ( parlo di banche o finanziarie ) o non sei riuscito ad informati oppure è stata buttata lì molte volte ho notato che si pura retorica io lo so ma no quello sbaglia non è vero ecc. visto che reputo il sito molto utile perchè non sfruttarlo al meglio con risposte mirate .scusa Blues si ti ho preso come esempio .Claudio .

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ho provato ad addentrarmi su quello che suggeriva blues mi devo arrendere perchè i miei studi tecnici non me lo permettono confido in qualche utente molto esperto nel settore .Claudio

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Eh....ma allora....ART. 76 DPR. 602/19731. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1. l'art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importocomplessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8000€.Il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica dellacartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valoredell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'APPLICAZIONE DEL 5%Per la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.p.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni, a settantacinque volte il redditodominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue: unità immobiliari classificatenei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro. Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro. Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsiall'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 10 per cento. Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto 2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal presente comma, sono rivalutati nella misura del 20 per cento. Circa l'applicazione della presente disposizione vedasi lo stesso art. 1-bis, commi 7 e 8, D.L. n. 168/2004.in sintesicategoria consist. rendita coeff aumentato A (escluso A/10) numero vani rendita aumentata del 5% 100 10% prima casa e 20% altro A/10 numero vani rendita aumentata del 5% 50 20% B metri cubi rendita aumentata del 5% 100 20% C (escluso C1) metri quadri rendita aumentata del 5% 100 10% pertinenza prima casa e 20% altro C1 metri quadri rendita aumentata del 5% 34 20% D non da imprese rendita aumentata del 5% 50 20% Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I civile, del 19-10-2006, n. 22375

Saluti Leonardo


"E' più facile giudicare un uomo dalle Sue domande, che non dalle risposte....."
D.d.L.

Leo

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Calma longoleo , visto che sei in vena se il credito è di una banca o finanziaria cosa cambia e quando per loro è conveniente per cifre sempre intorno ai 6/8000 euro claudio

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Allora ..../"'°ç§, ricomincia a leggere il post col condizionale d'obbligo, poi te lo spiega Blues, che conosce meglio i tuoi problemi....io non sò, adesso devo andare...

Saluti Leonardo


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Leo

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