La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 10955/2009) ha stabilito che è valida la notifica dell’accertamento delle imposte eseguita nelle mani della suocera del contribuente. Nel caso di specie, la Corte ha ribadito il principio per cui “nel caso in cui la notifica dell’avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell’art. 139 c.p.c., l’obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell’intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione della relata di notifica non ne comporta di per sé la nullità, potendo quest’ultima derivare soltanto dall’esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall’interessato al fine di superare la predetta presunzione”.
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11/08/2009, ore 22:48
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31/08/2009, ore 18:16
Fammi capire una cosa, che una mia amica e' in una situazione un po strana.Lei e il marito si sposano, se ne vanno all'estero per un anno, le residenze in italia rimangono ognuno presso i propri genitori.Gli hanno notificato delle cartelle esattoriali a casa della suocera, residenza del marito, sono valide?Lei la residenza in quell' anno l'ha mantenuta dalla madre, le cartelle non andavano notificate li? La madre e' andata da alcuni parenti, qundi gli avvisi andavano a vuoto, forse e' per questo che hanno compiuto la notifica a l'altro domicilio, pero' riango in dubbio se sia valida, dato che secondo me dopo gli avvisi dovevano passare per affissione al comune, e notificarla cosi. |
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