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Buongiornoho presentato ricorso contro una cartella esattoriale, emessa a seguito di infrazione al CdS. L'infrazione era stata pagata, ma secondo il comune, che ha fatto emettere la cartella esattoriale, avrei pagato un importo inferiore al dovuto. Di fronte al mio ricorso il comune (la polizia locale) non ha presentato alcun giustificativo scritto, alla prima udienza non si è presentato alcun rappresentante (con conseguente rinvio) e a quella successiva l'agente incaricato di rappresentare la polizia locale non ha saputo dare i chiarimenti chiesti dal giudice (il tutto verbalizzato dai verbali delle udienze). così il giudice ha disposto un ulteriore rinvio chiedendo al comune di fornire le notizie utili per addivenire al giudizio.Considerato l'importo del ricorso (60 €) comunque vadano le cose, per il sottoscritto, sarà comunque una perdita (naturalmente io ho sempre presenziato alle udienze, perdendo giornate di lavoro).Le mie domande sono: - i procedimenti del giudice di pace non hanno un limite temporale (se il comune non presentasse le proprie motivazioni il procedimento potrebbe andare avanti di rinvio in rinvio?)?- la polizia locale che non si presenta all'udienza non commette "omissione di atti d'ufficio", oppure non si può considerare la polizia locale reticente se non produce le informazioni richieste da un giudice?Preciso che prima della cartella esattoriale non ho ricevuto alcun documento ho richiesta di sanatoria bonaria. Ho ricevuto solo la contravvenzione (che ho pagato): ho letto sul forum che se non si riceve l’avviso per la con conciliazione bonaria, la cartella esattoriale deve considerarsi nulla: in base a quale norma/legge?? ringrazio anticipatamente chi potrà essermi d'aiuto

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Mi risulta che se una delle parti NON si presenta all'udienza dal GdP venga dato soccombente.

(The Godfather)
(The Godfather)

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Ciao.Una volta presentato il ricorso, la differenza non è data dal fatto che il Comune (i Vigili) si presenti o meno; la differenza è se si costituisce o rinuncia a difendersi.Per intenderci, il Comune - a sua libera scelta - può costituirsi e poi presentarsi in udienza; può costituirsi con memoria difensiva atta a sostenere le sue ragione e poi non presentarsi; oppure può anche rinunciare del tutto.Generalmente, come appunto accennava l'altro utente, quando la controparte non si costituisce, o si costituisce con motivazioni comunque insufficienti, il GdP accoglie il ricorso e chiude la procedura.Questa è la consuetudine, non è che sia obbligato a farlo.Nel tuo caso, sei stato semplicemente sfortunato nell'incappare in un giudice particolarmente "scrupoloso".Quanto al resto, nessuna legge rende nulla la Cartella se non preceduta da avvisi bonari (cosa diversa è la notifica della sanzione, che deve necessariamente esserci); l'avvisointimazione - che sia bonario o meno - è invece indispensabile prima d'iniziare la fase esecutiva (ipoteca, Fermo Amm. eccetera).Un saluto

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