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Portabilità del numero: la Corte di Giustizia Europea dice la suaCorte di Giustizia UE , sez. IV, sentenza 01.07.2010 n° C-99/09 (Manuela Rinaldi)Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Le autorità nazionali di regolamentazione (ARN) e di garanzia nelle comunicazioni hanno l’obbligo di considerare i costi sostenuti dagli operatori delle reti telefoniche mobili relativi all’attivazione del servizio di portabilità del numero telefonico.Il carattere dissuasivo della tariffa relativa alla sopra menzionata portabilità deve essere valutato in considerazione dei costi sopportati dall’operatore per la fornitura del servizio.La Corte di giustizia UE è intervenuta, nella causa C-99/09, con la recente sentenza del 1 luglio scorso, sulla questione delle tariffe legate alla portabilità del numero di telefono.La questioneNel 2006, il presidente dell’autorità nazionale polacca inflisse un’ammenda di circa 25mila euro alla Polska Telefonia Cyfrowa (di seguito PTC), sostenendo che la tariffa di circa 29,70 euro fatturata dalla stessa, in caso di cambiamento di operatore nel corso del periodo dal 28 marzo al 31 maggio 2006, costituisse “…una violazione della legge sulle telecomunicazioni, in quanto un tale importo dissuadeva gli abbonati della PTC dal far uso del loro diritto alla portabilità del numero”.PTC propose appello ritenendo che l’importo della tariffa unica relativa alla portabilità del numero non potesse essere calcolato senza tener conto dei costi sostenuti dall’operatore per l’attuazione di tale servizio.La Corte suprema polacca chiedeva, quindi, alla Corte di giustizia se l’Autorità nazionale competente (tenuta a verificare che gli oneri a carico dei consumatori per l’utilizzazione del servizio della portabilità del numero non producano l’effetto di dissuaderli dall’avvalersi di tale agevolazione) fosse tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori di reti di telefonia mobile.La decisioneNella sentenza in oggetto la Corte precisa, innanzitutto, che il diritto alla portabilità dei numeri ha come obiettivo quello di eliminare gli ostacoli alla libera scelta dei consumatori, e nello specifico tra gli operatori di telefonia mobile, in modo tale da garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi telefonici.La Corte osserva poi che, per conseguire tali obiettivi, la direttiva servizio universale prevede che le ARN controllino che i prezzi dell’interconnessione correlati alla portabilità del numero siano orientati ai costi e che gli eventuali oneri a carico del consumatore non producano l’effetto di dissuaderlo dall’uso di tali servizi complementari.La Corte ha dedotto da ciò che i costi dell’interconnessione sostenuti dall’operatore e l’importo della tariffa dovuta dal consumatore, in linea di principio, sono connessi.Tale connessione consente di garantire un compromesso tra due interessi, quello dei consumatori e quello degli operatori.Spetta ai regolatori nazionali stabilire, con un metodo obiettivo e affidabile, non solo i costi sostenuti dagli operatori per la fornitura del servizio, ma anche la tariffa limite al di là della quale i consumatori potrebbero essere indotti a rinunciare a detto servizio.Continua ancora la Corte precisando che “i regolatori devono opporsi “all’applicazione di una tariffa che, pur essendo in connessione con detti costi, alla luce di tutti i dati di cui essa dispone, avrebbe un carattere dissuasivo per il consumatore”, mantenendo, anche, “la facoltà di fissare l’importo massimo di tale tariffa esigibile dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori dall’avvalersi dell’agevolazione della portabilità”.Il giudizio della Corte Ue non risolve la controversia: spetta ora al giudice nazionale risolvere la causa in conformità con la decisione della Corte.(Altalex, 9 agosto 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

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