nel settembre 2007 mio padre ha avanzato richiesta di attivazione del servizio tele 2 "tutto compreso", poichè la prima registrazione non è andata a buon fine è stata fatta una seconda registrazione direttamente con me (il figlio) e per giunta sulla mia utenza mobile; nel febbraio 08 è stato recapitato il CD per l'installazione della ADSL ma ogni tentativo di configurazione è stato vano. nonostante ciò sono state inviate fatture comprensive del pacchetto "tutto compreso", ma essendo stato impossibilitato nella fruizione del servizio internet, ho provveduto a pagare le fatture previo storno degli importi relativi ai servizi adsl; la stessa cosa si è verificata per le successive fatture. all'inizio di maggio 08 il servizio telefonico è satto sospeso e l'operatore di turno mi ha cosigliato di pagare per intero le fatture prima stornate affinchè riattivassero il servizio. nonostante ciò il servizio non è mai stato riattivato. nel mese di settembre 2008 ho mandato una raccomandata di disdetta corredata dall'intimazione a non persistere con i loro ateggiamenti vessatori ma a tutt'oggi persistono nell'inviare fatture e la GE.RI mi ha intimato di pagare le fatture evase poichè nonostante il servizio fosse sospeso vi sarebbe sempre l'obbligo di pagamento poichè la mia disdetta è giunta solo nel settembre 2008. cosa mi dite in merito al fatto che la registrazione non è stat fatta con la persona intestataria della utenza telefonica ma con me ( figlio) e per giunta sul mio cellulare? non è altresì configurabile un'ipotesi di mancato adempimento della controprestazione da parte di tele 2 che legittimerebbe il mio mancato pagamento a far data dalla sospenzione del sevizio (maggio 08)? non vedo l'ora di ricevere una Vs. risposta...!!!
Rev.0 Segnala
11/03/2009, ore 18:53
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
11/03/2009, ore 19:53
beh, che il contratto non sia stato fatto con l'intestatario ha poco contociò che conta è che il codice di consumo europeo parla chiaroi contratti fatti al telefono vanno poi supportati per essere validi da contratto letto e sottoscritto dal cliente e reinviato alla compagnia telefonica (sentenza della corte europea Codice del Consumo articolo 57 ) |
||||
|
Rev.0 Segnala
11/03/2009, ore 20:08
pardon, articolo 53 |
||||
|
Rev.0 Segnala
12/03/2009, ore 16:08
|
||||
|