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Giudice di PaceLocriSentenza 12 giugno 2009, n. 283UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRIREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL GIUDICE DI PACEDott . Avv. Giovanni Golotta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 391/2007 R.G.A.C. promossa dalla sig. raRosa xxxxxx come in atti generalizzata e rappresentata e difesa dall’avv. xxxxxxx ed elettivamente domiciliato in Locri alla Via xxxxxxxxx presso lo studio del detto professionista come da procura in attiATTRICECONTROYyyyyyyy SPA in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e difesa dall’avv. xxxxx ed elettivamente domiciliata in Roccella Jonica alla xxxxxxx presso lo studio del’Avv. xxxxxx;CONVENUTACONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza del 6 febbraio 2009 i procuratori delle parti concludono riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi nonché alle deduzioni di causa insistendo per l’accoglimento integrale delle rispettive conclusioni.SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIOCon atto di citazione ritualmente notificato l’attrice esponeva di essere titolare, quale erede del proprio defunto marito WWWWW dell’utenza di telefonia fissa n. XXXXXXXXX utilizzata nell’ambito di un rapporto contrattuale di fornitura di servizi telefonici intercorrente con la convenuta.Il 2 febbraio 2005 YyyyyyItalia sospendeva senza preavviso il servizio.Malgrado le reiterate lamentele della signora xxxxx, Yyyyyy non provvedeva alla riparazione.Yyyyyygiustificava tale propria condotta asserendo che il guasto poteva essere riparato solo mediante accesso ad un fondo di proprietà di terzi che, tale accesso avrebbero però reiteratamente negato.Tale situazione si protraeva,a dire dell’attrice, dal 2 febbraio 2006 fino a tutto il mese di ottobre dello stesso anno e, così per un totale di 215 giorni lavorativi.Nel mese di ottobre 2006, poi, sempre a dire della signora Xxxxx, il guasto sarebbe stato riparato da tecnici Yyyyyy direttamente da una centralina posta sotto casa sua e senza che i medesimi tecnici avessero bisogno di alcuna autorizzazione da parte dei proprietari vicini o di terzi più in generale.La signora Xxxxx, premesso di aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione davanti al CORECOM della Regione Calabria,chiedeva il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei termini previsti dalle condizioni generali di contratto che quantificava in complessivi € 1565,20 ( € 7,28 – pari alla metà del canone mensile- per 215 gg. di mancata fruizione del servizio) oltre alla restituzione di € 178,10 pari all’importo dei canoni pagati durante il periodo di mancata erogazione del servizio.Chiedeva infine la liquidazione del danno esistenziale asserendo che date le proprie precarie condizioni di salute, la mancanza del telefono le avrebbe causato ulteriore stress .Si costituiva Yyyyyyche contestava le avverse pretese ritenendole infondate.Evidenziava che nela circostanza s’era verificato un guasto particolarmente grave ed evidenziava che la sua mancata tempestiva riparazione era dipesa dall’opposizione di un terzo proprietario di un fondo limitrofo all’abitazione dell’attrice ed attraversato dalle linee telefoniche.Di conseguenza l’inadempimento lamentato dall’attrice non si sarebbe potuto ritenere imputabile alla convenuta- come del resto a dire di Yyyyyy sarebbe stato desumibile dalla corrispondenza allegata dalla stessa attrice- .Concludeva chiedendo il rigetto della domanda ed, in via gradata ridurre le pretese dell’attrice.Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sostituito l’originario istruttore per la temporanea cessazione delle funzioni giudiziarie, con l’odierno giudicante la causa, veniva istruita con l’esame di testi e incamerata a sentenza con termine per memorie difensive conclusionali e di replica.MOTIVI DELLA DECISIONELa domanda spinta dall’attrice è fondata e provata e va accolta.Va preliminarmente affermato che il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema della “somministrazione”1 al quale, com’è noto per l’art.1570 c.c. ai applicano, in quanto compatibili anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni ( nella fattispecie il contratto di appalto) nonché i principi portati dagli art. 1175 e 1375 del codice civile che impongono alle parti, in sede di adempimento delle obbligazioni in capo a ciascuna di esse nascenti nel contesto di rapporti sinallagmnatici, l’obbligazione ulteriore di comportarsi secondo correttezza e buona fede.Nella fattispecie risultano provati sia il ritardo nell’adempimento dell’obbligo di riparazione del guasto ad opera di parte convenuta , sia la violazione da parte della stessa Società, del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.Quanto al ritardo la circostanza oltre che provata per testi e documentalmente è, in parte ammessa anche dalla convenuta medesima che, tuttavia, la imputa all’attività ostruzionistica di terzi.Quanto alla violazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto, la stessa risulta dal comportamento di Yyyyyy che con una lettera datata 10 febbraio 2005, afferma che la riparazione del guasto non è possibile in dipendenza dell’opposizione all’intervento da parte di proprietari limitrofi interessati, mentre dall’istruttoria della causa è risultato che ciò non era vero.In proposito, infatti, parte attrice,ha offerto la prova utile ad escludere qualsivoglia apporto causale dei terzi ( sia in termini di contegni attivi che in termini di contegni omissivi) nel ritardo nella riparazione avendo le testimoni, signore Maria ZZZZZZ e Rita KKKKKKK , sentite entrambe all’udienza del 7 novembre 2008, confermato l’affermazione di parte attrice circa la quale la riparazione è avvenuta mediante un intervento sulla cabina telefonica posta nelle vicinanze dell’abitazione della signora Xxxxx con esclusione di qualsiasi coinvolgimento delle proprietà di terzi.D’altra parte la società convenuta non ha provato, come sarebbe stato proprio onere ex art. 2697 secondo comma c.c., la sussistenza di fatti ostativi ad un intervento ripristinatore del servizio più celere di quello posto in essere ed addebitabili a comportamenti attivi od omissivi di terzi .Pur avendo affermato nelle proprie difese la sussistenza di detti contegni come causa esclusiva del ritardo nell‘adempimento, Yyyyyy non ha offerto alcun altro elemento neppure utile alla sola generica identificazione dei terzi che tali comportamenti avrebbero posto in essere, né di un suo intervento idoneo a dimostrare interesse alla rimozione degli ostacoli frapponentisi alla riparazione.A parte attrice spettano quindi gli indennizzi forfettari per i disservizi della società telefonica nella misura prevista dalle condizioni generali di contratto.Questi hanno la funzione di agevolare l'utente, e consentirgli di ricevere un ristoro per il disservizio sulla base della semplice constatazione di quest'ultimo, senza la necessità di provare il danno e, pertanto, lasciano inalterate le conseguenze derivanti dalla generale responsabilità per inadempimento azionabile sulla base della disciplina civilistica in sede giurisdizionale.In concreto alla signora Xxxxx spettano dunque:a) l’indennizzo di cui all’art. 26 delle dette condizioni generali di contratto e che testualmente prevede :<< Ritardi nell’adempimento degli obblighi assunti da Yyyyyy Italia nella fornitura del Servizio1. Qualora YyyyyyItalia non rispetti i termini previsti per l’attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l’effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. In caso di ritardo nell’attivazione di un nuovo impianto o di un trasloco, l’indennizzo viene riconosciuto automaticamente.2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile al Cliente ovvero a terzi diversi da Yyyyyy Italia, considerando come YyyyyyItalia anche i suoi subfornitori/subappaltatori .Poiché è incontestato che il canone corrisposto dalla signora Xxxxx è di € 14,56 alla stessa, a titolo di indennizzo, spetta la somma di € 7,28 per ciascun giorno di ritardo e, quindi per il ritardo nella riparazione per cui è causa , € 1.565,20 pari al prodotto di detta somma di € 7,28 per il n. di giorni di ritardo ( 215).b) la restituzione della somma di € 178,10 pari all’importo dei canoni telefonici corrisposti per il periodo di mancato utilizzo della linea dando luogo tale attribuzione patrimoniale ad un indebito arricchimento di Yyyyyycon danno per l’utente;c) il risarcimento del danno non patrimoniale . A tale ultimo proposito, va detto la recente sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni unite,( sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972) ha previsto, tra l’altro, che nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vadano ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.Sempre per tale sentenza “il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” ed “è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)”.Esso “postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria”.Nella fattispecie il contegno di Telecom, che ha ritardato per circa 9 mesi il ripristino della linea telefonica dell’attrice ha determinato, con relazione causale diretta, un danno ingiusto consistente nel restringimento dell’area di esercizio del diritto alla libertà di comunicazione e alla libertà di pensiero dell’attrice. Entrambi i diritti hanno rango costituzionale essendo previsti dagli artt. 15 e 21 della Costituzione e rientrano nel novero dei diritti inviolabili della persona.Gli stessi nella fattispecie risultano negativamente incisi a danno dell’attrice determinando un danno ingiusto.L’attrice, anziana ed ammalata, ha dovuto infatti sopportare ingiustamente un periodo di sospensione del rapporto di utenza telefonica durato circa 9 mesi durante il quale ha dovuto far fronte con mezzi di fortuna ed avvalendosi della collaborazione spontaneamente offertale da amici ( si veda la deposizione della signora Gelonese) per farsi prestare quell’assistenza necessaria che , funzionante il servizio telefonico, avrebbe potuto chiedere direttamente, ogni volta che ne avesse avuto necessità e senza particolari difficoltà .Tale posta risarcitoria si può liquidare,tenuto conto del ristoro parziale già sopra riconosciuto all’attrice ai sensi dell’art. 26 delle condizioni generali di contratto ed in via equitativa, in complessivi euro 700,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da calcolarsi a far tempo dalla data della domanda e fino al soddisfo.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.P.Q.M.Il Giudice di Pace di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattese così dispone:accoglie la domanda e, per l’effetto;condanna Yyyyyy Italia Spa in persona del proprio legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore dell’attrice delle seguenti somme : € 1.565,20 a titolo di ristoro per i giorni di ritardo ( 215)nella riparazione del guasto giusta la previsione dell’art. 26 delle condizioni generali di contratto; € 178,10 per l’arricchimento indebitamente conseguito da Yyyyyy per il pagamento dei canoni durante il periodo di inutilizzabilità del servizio; € 700,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale patito per effetto del ritardo e cosi, nel complesso, al pagamento della somma di € 2.443,30 ;condanna YyyyyyItalia Spa in persona del proprio legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di lite determinate in € 1.238,00 dei quali € 38,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 700,00 per onorari di avvocato oltre Iva , Cpa e maggiorazione per spese generali disponendone la distrazione in favore dell’avv. Xxxxx, difensore dell’attrice che dichiara di essere antistatario;dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

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se qualcuno dovesse leggerlo sarebbe così gentile da farmi un riassunto e spiegarmi l'argomento di cui si parla?grazie in anticipo.

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Fagnanus inveteratus!1) Yxxx lascia senza telefono un utente per nove mesi con scuse varie2) Giudice di pace riconosce il danno e dispone il risarcimento.

M. Gavio Apicio
M. Gavio Apicio

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Grazie, Marco, non avevo voglia di leggermi tutto. Risparmio poi....risparmia anche gli occhi eh! eh! eh!

Carla
Carla

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Ma l'individuo che fa copia/incolla, lo legge?


Ciao!

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Penso di no.

M. Gavio Apicio
M. Gavio Apicio

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