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Quotidiano d'informazione giuridica - n.3047 del 16.11.2010 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - AiutoUsername Password ricorda Non sei ancora registrato?Registrati gratuitamente Il tuo carrello Cerca L’epopea dell’art. 2051 c.c.: caduta del centauro in centro storico comunaleCassazione civile , sez. III, sentenza 15.10.2010 n° 21328 (Marta Buffoni)Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Fa concorrenza alle migliori telenovelas degli ultimi anni la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di responsabilità da cose in custodia che vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni quali responsabili civili per il risarcimento dei danni.Il cardine intorno a cui ruotano tutte le sentenze in materia è l’individuazione dei limiti della c.d. “esigibilità della custodia” in relazione a beni di grande estensione quali, ad esempio, la rete viaria.Nella Sentenza in commento la Corte ritorna a trattare la questione con riferimento al caso di un vespista che, a brodo del mezzo, è scivolato sull’acciottolato del centro storico comunale riportando danni personali e materiali.Sostiene il ricorrente che, in relazione alle concrete condizioni della sede viaria in esame, il Comune avrebbe dovuto indicare la situazione di pericolo mediante idonea segnaletica e l’adozione di appropriate misure di sicurezza, come prescritto dal codice della strada.Per liberarsi dalla responsabilità derivante dall’operare della presunzione iuris tantum di cui alla norma in esame, il comune avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito,ovvero la prova dell’azione di un evento tale da recidere il collegamento causale tra le condizioni della strada e la caduta.Resiste il Comune sostenendo l’inesigibiltà della custodia stante i base all’estensione del bene.La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento ed insegna che:- la presunzione di responsabilità ex art. 2051 .c.c. si applica,nei confronti della pubblica amministrazione custode del bene demaniale interessato, ogni volta in cui sia possibile esercitare da parte dello stesso un potere di fatto o signoria sul bene medesimo;- la nozione di custodia è elemento strutturale dell’illecito perché qualifica il tipodi potere esercitato dall’ente sul bene;- i criteri di valutazione di esigibilità della custodia ineriscono alle natura ed alle caratteristiche del bene custodito n relazione al sinistro per cui è causa;- l’operare di detta presunzione è escluso nel caso di sopravvenuto caso fortuito atto ad interrompere la catena causale tra le condizioni del bene e l’evento di danno, ovvero dall’eventuale concorso di comportamento colposo dell’utente ex art. 1227 c.c. che produca il medesimo effetto: in entrambe i casi l’onere della prova è posto a carico del custode.In particolare, con riguardo al bene “strada”, ai fini della valutazione della sussistenza di una custodia esigibile dovrà guardarsi all’estensione della stessa, alla sua dimensione, alle dotazioni ed ai sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazione di pericolo presenti, al fine di salvaguardare l’utente che, quotidianamente, la percorre.Nel caso in questione, il tratto di strada interessato dal sinistro è collocato nel cento storico cittadino e, pertanto, rientra pacificamente nelle possibilità di controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia dell’ente comunale, vuoi con la presenza d vigili, vuoi con l’apposizione di segali che evidenziano la presenza di strada antica e sdrucciolevole per presenza di avvallamenti e buche.La carenza di prova di caso fornita dal Comune in ordine al caso fortuito, poi, conferma l’operatività della presunzione di responsabilità ex lege e determina l’accoglimento del ricorso.In altri termini, dice la Corte, nel centro storico del territorio di propria pertinenza, il Comune DEVE garantire l’esercizio del potere di custodia e controllo sul bene strada, qui deve dare il meglio di sé perché le condizioni della strada, sua estensione ed il tipo di utenza, prevalentemente pedonale, lo mettono in condizione di farlo.Alla luce di questa pronuncia, nella nebulosa e fitta rete di sentenze in materia, sembra filtrare un raggio di luce, sembra doversi intendere, tra le righe, che i criteri di esigibilità della custodia debbano doversi valutare con specifico riferimento al luogo del verificarsi del sinistro, cioè con una valutazione ex post in concreto.Che sia davvero così?Se l’auspcio comune fosse corroborato da una pronuncia Sezioni Unite, gli operatori del diritto potrebbe dormire sonni più tranquilli, con buona pace degli amanti delle telenovelas.(Altalex, 12 novembre 2010. Nota di Marta Buffoni)

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