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ragazzi ho bisogno di una mano direi anche due...ho mia zia in fin di vita fase terminale ha ancora qualche ora di vita...mia zia e' madre di 3 figli una sposata con la sua famiglia e 2 che vivono con lei ...uno di 43 anni e uno di 41..entrambi disoccupati... ...(oggi sono riuscita a far prelevare alla figlia sposata con delega tutto cio' che era sul conto corrente postale perche' se poi viene bloccato sono nei guai seri...)una di questi due figli e' gravemente malata cieca e con un residuo meningioma cerebrale per cui oltre a non vedere non e' in grado di capire ...ha avuto da poco il riconoscimento di invalida civile al 100% con accompagnatore ma ancora non percepisce alcun reddito...mia zia e'...ancora per poco...una consulente del lavoro che percepisce pensione dall'albo a cui era iscritta...ha 68 anni...adesso ho bisogno di sapere se e' possibile far avere la pensione ai due figli visto che so' per certo che qualcuno pensionato inpdap e' riuscito a lasciare la pensione ai figli con handicap...volevo sapere come si puo' fare cosa posso fare a chi posso rivolgermi se ci sono leggi che conoscete insomma qualcosa...hanno solo la casa di proprieta' ed un terreno con un piccolo deposito attrezzi tutto questo lasciato dal padre che mori' nel 1969 giovanissimo loro avevano solo 5 3 e 2 anni...dopo una vita di sacrifici mia zia adesso purtroppo sta per andarseme...se qualcuno puo' aiutarmi...o meglio aiutare loro...grazie
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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ragazzi mia zia e' morta...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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innanzitutto condoglianze. appena puoi vai all'ente che eroga la pensione e chiedi se e cosa si puo fare per la revesibilità. ritengo anch'io che sia possibile.

C'è bancario e bancario. Anche in banca, val più la pratica che la grammatica.
Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo (Goethe)

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La pensione ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato o dell’assicurato che ancora lavori. La pensione ai superstiti può essere di reversibilità, nel caso il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, oppure indiretta, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi.Viene riconosciuta:al coniuge anche separato (se il tribunale ha decretato il diritto agli alimenti) o, in casi particolari, anche divorziato; ai figli che alla data del decesso siano minori, studenti che non svolgano attività lavorativa (fino ai 26 anni se studenti universitari); inabili indipendentemente dall’età; in alcuni casi specifici ai genitori (ultra65enni, se non ci sono figli, nipoti, o coniuge e se sono a carico al momento del decesso); ai nipoti (se minorenni e se i genitori non sono in grado di assisterli al momento del decesso); ai fratelli e alle sorelle (se a carico e se non ci sono figli, coniugi, genitori o nipoti). A quanto ammontaLe quote dovute ai familiari vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva – se la pensione risultante è troppo bassa – dell'eventuale integrazione al trattamento minimo. La pensione spetta in percentuale diversa, a seconda del grado di parentela degli aventi diritto. Vediamo i casi più frequenti.Il coniuge: 60% della pensione Il coniuge con un figlio: 80% Il coniuge con due figli: 100% Nel caso manchi il coniuge, i familiari a carico al momento del decesso, hanno diritto ad aliquote diversificate; ad esempio:figlio: 70% due figli: 80% tre figli: 100% un genitore: 15% due genitori: 30% Nel caso più soggetti abbiano diritto alla pensione, la somma delle diverse aliquote non può superare comunque il 100% della pensione cui aveva diritto l’assicurato al momento del decesso.Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta percentualmente a seconda del reddito. Ad esempio: se il reddito annuo è superiore a tre volte il trattamento minimo (per il 2009, 17.869,80 euro), l’ammontare della pensione viene ridotta del 25%. Se è superiore a 4 volte il trattamento minimo viene diminuita del 40% e, se è superiore di 5 volte, del 50%.Cosa significa “a carico”È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia. La normativa vigente prevede che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. (Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7) Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto. La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente: i figli maggiorenni (con le precisazioni esposte sopra) che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè 595,66 euro mensili per il 2009); i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili per il 2009); i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per il 2009). Il “mantenimento abituale” è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite. Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso è sufficiente lo stato di autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso – non convivenza - è necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale” ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente. RIGUARDO I FIGLII figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:- minori di 18 anni;- studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;- studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa;- inabili di qualunque età, a carico del genitore

A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.
A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.

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grazie a one e bacolo...quindi potrei far avere la pensione sicuramente alla figlia con handicap...non hanno nessun reddito i 2 figli a carico conviventi e dipendenti in tutto e per tutto dalla madre..i figli non lo hanno mai avuto un reddito...vediamo se riesco anche con l'altro figlio...ma lui e' sano non ha nulla...rientrerebbe lo stesso?bacolo poiche' in questo momento non sono in grado di intendere ...io...in parole povere appena avro' ripreso coscienza provero' a leggere meglio le tue info...comunque credo di avere almeno una speranza...grazie
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CINZIAvai alla sede INPDAP e vacci sùbito. Quanto prima...............

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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