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Salve a tutti, sono nuova nel forum.Vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo caso, sperando che qualcuno possa darmi info su come e se procedere per la richiesta di rimborso...Il caso è questo: nave Tirrenia, la tratta Civitavecchia-Cagliari viene soppressa: la Tirrenia converte i biglietti nella tratta Civitavecchia-Olbia e fa comunque partire i passeggeri che accettano. Ma non rimborsa il costo chilometrico del trasporto che i passeggeri devono sostenere per raggiungere Cagliari. Alle proteste è stato risposto: "fate ricorso".Come procedere? Si può effettivamente fare ricorso?Questo è quello che recita il regolamento della compagnia di trasporto:"Art. 12 - Impedimento della Nave - Soppressione della partenza - Mutamento d'itinerario - Ritardo della partenza - Interruzione del viaggio della NaveSe la partenza della Nave è impedita per causa non imputabile alla Società, il contratto è risolto e la Società rimborserà totalmente il prezzo del biglietto (art. 402 cod. nav.).Se la Società sopprime la partenza della nave ed il viaggio non può essere effettuato con altra nave della Società stessa, che parta successivamente, il contratto è risolto e la Società deve rimborsare il prezzo versatole.Qualora, invece, vi siano partenze successive di altre navi della stessa Società, il passeggero ha facoltà di effettuare il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto.Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto se la Società muta l'itinerario con pregiudizio all'interesse del passeggero stesso.Nei casi indicati nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia, se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio (art. 403 cod. nav.).Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio ed al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.Se trattasi di viaggi di durata inferiore alla ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo.Se non si avvale di questa facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio ed il vitto a spese del vettore. Il passeggero che chiede la risoluzione del contratto avrà diritto al rimborso totale del biglietto.Se il ritardo della partenza è dovuto a causa imputabile al vettore, il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni (art. 404 cod. nav.).Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore, il prezzo di passaggio sarà dovuto dal passeggero in proporzione al tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli, nell'intervallo, l'alloggio ed il vitto se questo fu compreso nel prezzo di passaggio (art. 405 cod. nav.).La Società non risponde per i danni causati da inevitabili cambi di rotta, approdi di poggiata o di rilascio, da quarantene, o da cause di forza maggiore."Grazie a tutti per l'attenzione...

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Io ho risolto in questa maniera, navigando sul web mi sono imbattuto in un sito http://www.sosviaggiatore.it dove tramite la sezio e contattaci ho esposto il mio problema. Subito mi hanno risposto, tutto GRATUITAMENTE, facendomi ricevere il rimborso. Io lo consiglio, anche perché è tutto gratuito e sono tutti a disposizione. Ciao e spero di essere stato utile

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