ho firmato il compromesso (dove c'era scritto che in caso di recesso da parte mia perdevo la caparra mentre in caso di recesso da parte loro mi avrebbero restituito l'assegno ricevuto da me),per prendere in affitto un'appartamento tramite agenzia e quest'ultima dopo aver firmato il contratto di affitto (trattanuto)dall'agenzia in attasa di tornare per portargli i soldi per la cauzione e affitto anticipato , il giorno dopo l'inaricato dell'agenzia mi telefona per dirmi che il proprietario ha deciso di scindere il contratto , dicendomi che mi avrebbe restituito la caparra ricevuta .ma... in caso di recesso da parte dell'agenzia o del proprietario dell'appartamento la caparra non dovrebbero restituirmela raddoppiata ??.potete rispondermi ed eventualmente indicarmi dove posso reperire l'articolo di legge che regola questa condizione ??grazie
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17/01/2008, ore 22:46
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29/01/2008, ore 14:45
Il CPC parla chiaro; "l'inadempienza da parte del proporrente il quale ha ricevuto una caparra da parte del cliente per una determinata locazione o acquisto, equivale all'indennizio del doppio versato come anticipo/caparra"-------------------Il Codice di Procedura Civile, come il penale, lo si puó trovare su intenet. Comunque questa domanda é bene anche porgerla ad un amministratore di condomini. E ce ne sono molti in giro.Nonno Michelino. |
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29/01/2008, ore 18:54
Nacci dice il giusto, se sulle carte è stato utilizzato il termine caparra questa deve essere restituita raddoppiata. |
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29/01/2008, ore 20:35
""<..La caparra confirmatoria è una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili che, al momento della conclusione del contratto, una parte dà al l'altra allo scopo di rafforzare l'impegno di garantire l'adempimento. Infatti, in caso di inadempimento l'altra parte può recedere dal contratto, ritenendo la caparra, mentre, se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere ed esigerne il doppio (art. 1385, c. 2°, c.c.).È possibile che denaro o cosa vengano dati non a titolo di caparra ma a titolo di anticipo, ossia soltanto come parte della prestazione dovuta, con la conseguenza che la risoluzione del contratto ne comporta esclusivamente la restituzione (salvo il risarcimento del danno se la risoluzione avvenga per inadempimento imputabile).Nel silenzio delle parti, il versamento del denaro o la consegna della cosa sono da considerare come anticipo e non come caparra: questa aggrava la posizione dell'inadempiente onde non si può presumere che le parti vi si siano assoggettate tacitamente . Né al giudice di merito è dato di scindere la funzione della somma versata dal debitore al momento della nascita dell'obbligazione, considerandone una parte quale caparra e un'altra parte quale acconto sul prezzo .."( Federico Roselli-Consigliere della Corte di Cassazione -citazione da Legislazione e Giurisprudenza ) |
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29/01/2008, ore 20:43
Vedo con piacere che tieni sempre il breviario a tiro (non penso tu lo conosca a memoria).Bravo! |
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30/01/2008, ore 20:55
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