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salve a tutti sono strega 52 questa volta posto x chiedere consigli x me personalmente... ho una disabilità motoria riconosciutami al 100/100/con indennità di accompagnamento..vivo con mia madre che prende la pensione di reversibilità di mio padrexchè lei non ha una sua pensione, hho sentito parlare di una legge che dice che , ai figli disabili spetta la reversibilità del genitore .. ora chiedo cortesemente se qualcuno di voi ne sapesse di più su questa legge... e cosa dovrei fare x poterne usufruire.... ovviamente il più lontano possibile..... vi ringrazio anticipatamente buona serata a tutti strega 52............ ha un saluto da cleme e da gregory il problema di cleme forse si sta risolvendo nel migliore dei modi vi farò sapere ...

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ti rispondo io perche' ho appena avuto un'esperienza simile in famigliaSI puoi sicuramente avere la reversibilita' se hai un handicap del 100% che ti impedisce di lavorare credo diano il 70 % della pensione a patto che tu sia convivente ed a carico di tua madre...La pensione ai superstiti Il trattamento indiretto e quello di reversibilità: beneficiari, misura della prestazione, casi di incompatibilità. Il trattamento di pensione ai superstiti è a due vie: la pensione indiretta che spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte di un lavoratore assicurato e il trattamento di reversibilità se la persona deceduta era già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità. La pensione indiretta spetta solo se il lavoratore aveva accumulato, anche in epoche diverse, almeno 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la scomparsa.La disciplina dei trattamenti di reversibilità e indiretti, in vigore per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Inps) è stata estesa dalla legge 335/1995 a tutte le forme previdenziali esclusive o sostitutive di questo regime.La domanda di reversibilità o di pensione indiretta può essere presentata direttamente alle sedi territoriali Inps competenti o attraverso gli enti di patronato, regolarmente delegati dall'interessato.I beneficiariIl trattamento spetta:· al coniuge, anche se separato o divorziato, a patto che non abbia contratto un nuovo matrimonio. Il coniuge separato con addebito può ottenere la pensione ai superstiti solo se titolare di un assegno alimentare fissato da tribunale a carico del coniuge scomparso. Il divorziato ha diritto al trattamento se titolare di assegno divorziale. Inoltre la data di inizio del rapporto assicurativo del coniuge deceduto deve risultare anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio. Se lo scomparso aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio il diritto al trattamento di reversibilità spetta sia al coniuge superstite e sia quello divorziato.· ai figli che alla data di scomparsa del genitore siano minori, studenti o inabili o a suo carico (si intendono figli quelli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge). I figli aventi diritto al trattamento sono i minorenni, gli studenti fra i 18 e i 21 anni, a carico dello scomparso, che non prestano attività lavorativa, gli universitari per la durata del corso legale di studi (comunque non oltre i 26 anni), sempre a patto che non svolgano attività lavorativa e fossero a carico del genitore. Il diritto spetta anche ai figli inabili con grave infermità fisica o mentale tale da non consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa.· ai nipoti minorenni che erano a carico della nonna o del nonno scomparso.In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti il diritto spetta anche ai genitori e, in mancanza di questi, anche ai fratelli celibi o alle sorelle nubili.Quanto spetta L'importo della pensione si ottiene applicando le aliquote di reversibilità alla pensione diretta liquidata o a quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto. Il 60% spetta al coniuge, il 20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge. Spetta, invece, il 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli gli aventi diritto, mentre compete il 15% a ciascun genitore, fratello o sorella. Se c'è un solo figlio superstite la quota può essere elevata al 70 per cento per le pensioni con decorrenza dal 17 agosto 1995. Se hanno diritto più superstiti, comunque il totale delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore deceduto (in caso di pensione indiretta) o all'ammontare della pensione diretta liquidata (in caso di pensione di reversibilità). Dal 1° gennaio 1996 sono stati introdotti dei paletti: l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. I trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti fissati dalla tabella F allegata alla legge n. 335*. Si ricorda che l'assegno di invalidità (legge 222/1984) non è reversibile. Se il vedovo o la vedova contraggono un nuovo matrimonio scatta la revoca della pensione di reversibilità e viene liquidata una doppia annualità pari a 26 mesi della quota di pensione di reversibilità.Pensione di Reversibilita': La pensione si divide in pensione di reversibilita' vera e propria, e pensione indiretta. La pensione di reversibilita' o indiretta si trasmette indipendentemente dalla accettazione ereditaria. Il diritto alla pensione di reversibilita' e' prevista per i seguenti superstiti: - il coniuge (indipendentemente se uomo o donna),- gli orfani con meno di 18 anni o comunque con eta' compresa tra 18 e 26, nel caso in cui frequentino una scuola media professionale o un corso di laurea,- gli orfani inabili qualunque sia l'eta',- i genitori di eta' superiore a 65 anni che non siano titolari di pensioni a carico INPS, o di assegni vitalizi di natura assistenziale (ciechi civili, sordomuti etc.) viveva a carico del deceduto.La pensione di reversibilita' viene revocata:- quando il coniuge contragga matrimonio (in tal caso ha diritto ad una uscita pari a due annualita'),- quando i figli compiono il 18' anno di eta', tenendo conto dell'eventuale diritto alle elevazioni dei limiti di eta',- quando i figli studenti prestano attivita' lavorative retribuite,- se i genitori acquisiscono successivamente alla morte del dante causa, una pensione con decorrenza pari o anteriore alla pensione di reversibilita'.Inabili: Non sono previsti limiti di età per la reversibilità a favore di figli che alla data del decesso del genitore risultino inabili (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa). Il diritto alla reversibilità è riconosciuto anche ai minori accertati inabili al lavoro in data successiva al decesso del genitore dante causa, purché il decesso sia avvenuto prima del compimento del loro 18 ° anno.Per i figli inabili al lavoro non è motivo di preclusione essere titolari di altra pensione o altro reddito ma devono essere rispettati i tetti stabiliti dalla legge.MISURA DELLA REVESIBILITÀ (vedi tab. A)La pensione ai superstiti viene corrisposta agli aventi diritto nelle seguenti aliquote percentuali della pensione spettante al dante causa:- 60% al coniuge, o al figlio quando, mancando il coniuge, il figlio è l’unico ad averne diritto;- 20% a ciascun figlio, se concorre nel diritto anche il coniuge, - 40%, se hanno diritto solo i figli (la pensione di reversibilità non può essere inferiore al 60 % della pensione del dante causa). - 70% (fino al 17 agosto 1995 era 60%) quando il beneficiario è un figlio minore, oppure studente, oppure inabile, - 15 % per i genitori, i fratelli e le sorelle.Ho cercato di metterti piu' siti possibili per farti stare piu' tranquilla avrai il 70% se sei inabile al 100% al lavoro
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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Caso :

1) Si verifica l'evento morte

2) Superstiti coniuge (titolare di pensione sociale) + figlia maggiorenne inabile al 100% (con relativa pensione) + figlia maggiorenne disoccupata

3) Titolati alla domanda di reversibilità sono coniuge superstite e figlie?

4) Se la domanda di reversibilità viene presentata dal coniuge superstite (titolare di pensione sociale) a quanto ammonta la percentuale di reversibilità spettante? Come viene ripartita all'interno del nucleo familiare? Il coniuge superstite perde il diritto alla pensione sociale?

5) Il coniuge superstite (titolare di pensione sociale) può rinunciare alla reversibilità?

6) Se la risposta al punto 5 è positiva, ove la domanda di reversibilità fosse presentata (dal tutore) dalla figlia inabile al 100%, a quanto ammonterebbe la percentuale di reversibilità spettante a ciascuno dei membri del nucleo e, questa, andrebbe ad incidere sulla pensione sociale del coniuge superstite che pure ha rinunciato, in favore della figlia inabile, alla domanda di reversibilità?

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Caso : 1) Si verifica l'evento morte 2) Superstiti coniuge (titolare di pensione sociale) + figlia maggiorenne inabile al 100% (con relativa pensione) + figlia maggiorenne disoccupata 3) Titolati alla domanda di reversibilità sono coniuge superstite e figlie? 4) Se la domanda di reversibilità viene presentata dal coniuge superstite (titolare di pensione sociale) a quanto ammonta la percentuale di reversibilità spettante? Come viene ripartita all'interno del nucleo familiare? Il coniuge superstite perde il diritto alla pensione sociale? 5) Il coniuge superstite (titolare di pensione sociale) può rinunciare alla reversibilità? 6) Se la risposta al punto 5 è positiva, ove la domanda di reversibilità fosse presentata (dal tutore) dalla figlia inabile al 100%, a quanto ammonterebbe la percentuale di reversibilità spettante a ciascuno dei membri del nucleo e, questa, andrebbe ad incidere sulla pensione sociale del coniuge superstite che pure ha rinunciato, in favore della figlia inabile, alla domanda di reversibilità?

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Salve a tutti...

mio Zio è in coma irreversibile con in atto setticemia e ahimè manca poco davvero... mio cugino di cui mi occupo (in itinere domanda Amministratore di Sostegno ma tempi lunghi) è invalido 46% in attesa visita di aggravamento in febbraio p.v. - Da quel che vedo alla morte del Padre pensionato ex INPDAP non percepirebbe alcunchè della pensione. Avete qualsiasi suggerimento su quale strada intraprendere in merito? Magari mi è sfuggito o non so qualcosa, sono momentacci...

ringrazio anticipatamente

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