Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68202  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 14993

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ciao a tutti,

sono un nuovo iscritto, e ho letto tantissime cose prima di aprire una nuova discussione, ma non ne ho trovato precisa risposta quindi chiedo gentilmente a voi un consiglio.

Ho un mutuo a tasso variabile sottoscritto con banca intesa a giugno 2012 ventennale di 200.000€ che prevede un ammortamento alla francese, in relazione alle ultime due sentenze dei tribunali Adusbef ha intrapreso qualche iniziativa specifica tipo class action e/o altro?

Nel caso icome primo passaggio prima di recarsi in una sede Adusbef del proprio territorio , quale controllo documentale sarebbe opportuno fare?

Grazie a tutti, se nel caso esiste già la risposta ai miei quesiti abbiate pazienza ma non l'ho trovata.

Grazie

saluti

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 2 di 3
Vai alla pagina [1 2 3]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Grazie Dante della risposta.

Ho fatto una rapida ricerca in internet cercando di documentarmi a tal proposito e non avendo trovato nulla da aggiungere sulla sentenza di Bari , ho invece letto alcuni passaggi importanti riguardanti la sentenza di Milano che oltretutto riguarda un mutuo acceso negli anni 2000 con pda alla francese di cui questo comunicato di Adusbef dove si menziona inoltre anche la possibilità di utilizzare un fac simile di messa in mora messo a disposizione sul sito da Adusbef.

Io nella mia ignoranza continuo a non comprendere quale distinzione viene effettuata...ovvero se si sta parlando di tutti i mutui con pda alla francese o meno.

Una notizia fresca fresca è questa

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutui-bancari-e-legittimo-il-piano-di-ammortamento-alla-francese.html

che in realtà dice il contrario di quanto stabilito dal tribunale di Milano....confusione regna sovrana...

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

concordo in parte con Dante. il fatto e' che tutta la problematica scaturisce da un ricalcolo dove bene o male fanno la parte piu importante se non unica il modo e la valuta di addebito degli interessi. comunque allego il link alla sentenza di Milano dove potrà esaminare con comodo.

http://www.tesiindiritto.com/new/wp-content/uploads/2014/01/nrg_13980_2011.pdf



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ringrazio Hannibal per il link dell sentenza di Milano. Sono nove pagine, molto più complicate da leggere nei confronti della sentenza di Rutigliano, ma perchè si tratta di richieste completamente diverse da parte della s.r.l. (parte attrice), anche se il giudice chiede al CTU :

"se, comunque, tali pattuizioni comportano effetti anatocistici" (la sola parte comune, forse, delle 2 sentenze) E' la cosa che a noi interessa.

In Giudice fa tre domande al CTU, quella di sopra è la seconda (a pagina 4).

Dalla relazione del CTU, tralascio le considerazione sulla prima e sulla terza domanda del Giudice (A1 e A3) che non ci interessano, riporto la considerazione testuale, indicata come A2:

"le semestralità saranno calcolate col sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti basato sulla formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come 'sistema francese'".

Già questa affermazione del CTU dovrebbe far intendere che il discorso potrebbe finire qui, ma voglio riportare ancora un altro passaggio della sentenza a pagina 8:

"al preteso (dall'attrice) effetto anatocistico, effetto, va qui ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per se dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versare - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate."

Ripeto ancora, ma allora di cosa si parla?

Per la cronaca la richiesta della srl riguarda essenzialmente la complessità del calcolo per la formazione dell'interesse da applicare al piano di ammortamento e per questo fatto ha avuto ragione, giacchè il terzo comma dell'art. 1284 cc "Gli interessi superiori alla misura legale devono essere deteminati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale" ed il CTU nella sua perizia ha evidenziato come gli interessi pattuiti siano assolutamente indeterminati, questo è il vero nocciolo del giudizio, cosa c'entra l'anatocismo, mi dispiace ma non lo capisco (leggere la prima parte, viene escluso anche dal CTU, come viene escluso da tutte le sentenze dell'Arbitro Bancario Finanziario.


Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

provo a dare due risposte.per prima l'articolo di legge che proibisce l'anatocismo mi pare esista solo ne lcodice italiano. per la seconda provo a semplificare spiego dove c'e' l'anatocismo, che non e' la causa di annullamento del contratto ma che influisce decisamente sulla motivazione. Perche' il tasso di interesse e' indeterminato? perche' nel contratto si stabilisce il 6%. poi alla prima rata di 100 euro mi addebitano 94 euro di interessi e 6 di quota capitale. i 94 euro li addebitano con valuta 31 gennaio invece che 31 dicembre.ne consegue che la seconda rata ha un capitale residuo diminuito di 6 euro invece dei 100 che ho versato. Se ti prepari uno scalare con i numeri vedi la differenza a fine anno. quindi il tasso effettivo applicato, relazionato ad anno e' superiore al 6%.In matematica sulla teoria ero una frana ma con gli anni e la malfidenza riesco a trovare l'inghippo nascosto.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Arbitro Bancario finanziario- www.arbitrofinanziariobancario.it- Sezione "Mutuo" sottosezione "Anatocismo" n. 19 decisioni:

Decisione n. 6031 del 25/11/2013 (l'ultima);

4949 del 30 settembre 2013;

3208, 3161, 595 429, 424, 422, anno 2013;

3758, 3797, 3611, 3610, 3609 (data la conseguenzialità deve presumere che sono state poste in atto tutte da uno stesso legale), 3454, 3451, 3081, 2756 anno 2012;

2533 e 2226 (la prima del 10 otobre 2011) anno 2011

Tutte avverse per i ricorenti.

Molto interessante la n. 3208 che fa riferimento a diverse sentenze di Tribunali tra cui quella di Rutigliano del 2008 (quindi di 6 anni fa), ancora più interessante come termina, perchè dice che con l'indicazione dell'ISC (o Taeg è lostesso), "assolva a tale esigenza informativa, compendiando anche gli eventuali effetti di capitalizzaizone indotti dalla metodologia di ammortamento (in sostanza fa riferimento a quello già da me scritto in precedenza, nel ctr è scritto il tan ed il tef?-per effetto del frazionamento del pagamento- Si, allora è tutto a posto.


Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 2 di 3
Vai alla pagina [1 2 3]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito