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Di recente mi sono trovato coinvolto in un tamponamento, dove io viaggiavo come passeggero nell'auto che veniva tamponata da ferma.Prognosi del pronto soccorso di 15 giorni e malattia del medico curante superiore ai 30 giorni non ancora conclusa. Probabilmente saranno accertati dei postumi tramite visita specialistica prima che il medico curante mi chiuda la pratica con certificato di guarigione.Le perplessità sono tre:-la richiesta di risarcimento, da inviare alla compagnia dell'auto che mi trasportava, va fatta DOPO il certificato di guarigione o la visita medico-legale può essere chiesta PRIMA?-la visita medico-legale è a mie spese o la compagnia è tenuta a pagarmi la visita presso un loro medico-legale convenzionato?-poiché dei due conducenti non è accertata la responsabilità, poiché chi ha tamponato rinnega di aver tamponato, ma anzi di essere lui il danneggiato da una (esistente solo in fantasia) retromarcia, la compagnia che deve risarcirmi potrebbe far scendere di classi di merito il conducente dell'auto che mi trasportava?Ringrazio anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi...

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semplice RECOARO, appurare di chi e stata la colpa , dei connducenti quanto la perizia ha definito "di chi la colpa"allora rivalersi su questultimo. documentare tutte le spese anticipate . presentarle all'assicurazione e chiedere rimmborso immiedato < citanto entro 10 giorni dalla presente > dopo agirò per via legali. Stanne certo che l'assicurazione si interessera al tuo caso ,,,, DON turiddu

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passeggero...le chiedo scusa a nome di Turiddo ma purtroppo non ha ancora capito che qui dentro non giochiamo e ama prendersi gioco delle persone e fare delle burle semplici come un bicchier d'acqua...mi auguro che TURIDDO la smetta definitivamente di scrivere caxxate...segua cio' che le scrivo e stia bene attento ai tempi...Procedura di Risarcimento Diretto per ottenere l'indennizzo VALIDA dal 1 FEBBRAIO 2007Dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di proprieta', al veicolo e/o lesioni non gravi alla propria persona ovvero al conducente dell'altro veicolo (cioe' danni con invalidita' permanente non superiore al 9%), la richiesta di risarcimento dei danni deve essere fatta direttamente al proprio assicuratore (Procedura di risarcimento diretto).L'incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli (anche ciclomotori) entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia.Come detto, quindi, la nuova procedura di risarcimento diretto si applica a tutti i ciclomotori purche' immessi in circolazione (targati) dal 14 luglio 2006, mentre a quelli gia' in circolazione a questa data essa si applica soltanto se abbiano volontariamente aderito al nuovo regime.La procedura si applica anche se su uno o entrambi i veicoli erano presenti altre persone (oltre ai conducenti) che hanno subito lesioni anche gravi (cioe' danni alla persona con invalidita' permanente superiore al 9%), mentre non si applica in caso di danni fisici di qualsiasi entita' subiti da passanti.La denuncia del sinistro va' consegnata alla propria assicurazione, e, nel caso si ritenga di avere ragione, anche la richiesta di risarcimento dovra' essere consegnata sempre alla propria assicurazione, che, nel caso confermi la ragione, e' tenuta a risarcire il danno.L'assicurazione e' obbligata a formulare offerta di risarcimento al proprio assicurato entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i conducenti sottoscrivano congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).Se l'assicurato dichiara di accettare la somma offerta, l'assicuratore e' tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.Si rammenta che, se non si raggiunge un accordo con il proprio assicuratore, si potra' agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.Se in un sinistro subisce lesioni personali il terzo trasportato, questi deve fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzera' il danno negli stessi tempi sopra richiamati (60, 30 o 90 giorni a seconda dei casi) fino all'importo del massimale minimo di legge (€ 774.685,35) a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avra' diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.intanto metta al corrente l'assicurazione del suo trasportatore del danno subito...poi dovra' fare una raccomandata dove dichiara di chiudere il sinistro delle lesioni personali e loro la inviereanno da un medico legale a spese loro ovviamente ... da quel momento decorrono i giorni per essere liquidato...se il danno supera il 9% dovra' risarcirla l'assicurazione della controparte...in ogni caso DEVE aprire il sx subito...non puo' avanzare pretese dopo che so' 3 anni dall'incidente senza averlo mai aperto...in teoria loro non ne sono a conoscenza fino a sua comunicazione...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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la risposta di cinzia è completa e esaustiva ma mi permetto di aggiungere 2 cose:come è possibile che la compagnia dell'auto sulla quale viaggiavi non è al corrente del tuo danno? al'atto della denuncia devi dichiarare se ci sono feriti e trasportati, pertanto dovresti solo formalizzare la richiesta.Se vuoi fare una visita medico legale di parte, per legge hai diritto al risarcimento anche di tale spesa.

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Quando il conducente della vettura sulla quale ero passeggero ha presentato denuncia del sinistro ha chiarito anche che vi fossi io come trasportato e che avevo subito lesioni.Siccome non ho ancora ultimato la malattia perché devo ancora sottopormi ad ulteriori visite specialistiche visti i postumi che sto riportando, ritenevo che la raccomandata per la richiesta del risarcimento andasse mandata solo alla chiusura della malattia, ma un legale mi ha detto che non si deve aspettare quel termine.Chiederò visita legale a cura e spese dell'assicurazione, ma ben comprendo che avranno interesse a "sottovalutare" il danno permanente visto che è con loro convenzionato. Però neanche posso permettermi una costosa visita di medico legale da me scelto, perché ho letto in più testi che è spesa che la compagnia non risarcisce. Non so come difendermi...La compagnia assicuratrice, quando ci sono queste diatribe di attribuzione della responsabilità, è tenuta comunque a risarcire il terzo trasportato o prova a fare la furbetta?

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la richiesta di risarcimento va inviata sempre, a guarigione ultimata comunicherai di essere guarito per essere sottoposto a visita medico legale. Con l'approvazione della legge sull'indennizzo diretto la compagnia è obbligata a isarcire anche l'eventuale visita medico legale di parte. Ma non è obbligata, anzi, a tenerne conto. Serve come parametro di riferimento per valutare l'offerta che ti faranno, se non sarai daccordo e se loro non saranno disposti a una mediazione ti rimarra la strada dell'arbitrato.

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