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Salve a tutti,

vorrei sottoporre il mio caso particolare; come da verbale riportato elevato dalla Polizia Provinciale di Grosseto sulla SS1 Aurelia Orbetello:

"Il giorno 18/04/2013 alle ore 15:57 il veicolo AUTOVEICOLO OPEL targa XX XXX XX percorreva la SS1 Aurelia KM155+350 direzione GROSSETO NEL COMUNE DI ORBETELLO violando l'art. 142/8 del C.d.S. in quanto provedeva alla velocità effettiva, indicata nel fotogramma, di km/h 94. La sanzione è stata applicata sulla velocità di km/h 89,00, calcolata tenuto conto della risuzinoe del 5% della velocità effettiva, con il minimo di 5 km/h, come previsto dall'art.345 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, superando pertanto di km/h 19,00 la velocità massima consentita (limite di velocità km/h 70). La rilevazione è stata effettuata in postazione mobile, preventivamente segnalata con idoneo cartello verticale, ai sensi dell'art 142/6bis C.d.S., mediante rilevatore elettronico di velocità mod. AUTOVELOX 105/SE matr. 941013/941401, conforme al campione omologato 1089/2011, approvato dal Min. Infrastrutture e Trasporti con Dec. n. 354 del 05.02.2003 e n. 1122 del 16.05.2005, come da dichiarazione di Sodi Scientifica Spa n.5354/2013 del 15.10.2012, certificato di taratura LAT 101 C198_2012_ACCR del 22.10.2012, gestito direttamente dagli Agenti accertatori, nella loro disponibilità e la cui perfetta funzionalità è stata preventivamente verificata.

La violazione non è stata immediatamente contestata causa: Non necessaria ai sensi dell'art. 201c. 1-bis let t. e CdS accertamento avvenuto con apparecchio direttamente gestito dall'organo accertatore che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento (C.M.300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/08/09)

Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: Nessuna

La violazione comporta la decurtazione di n.3 (tre) punti sulla patente di guida ai sensi art.126-bis del C.d.S.

Gli accertatori 49 Mxxxxx Fxxxxx (Matr: 18xx) 34 Mxxxxx Vxxxxx (Matr: 18xx)
Responsabile immissione dati (Art.3,comma 2,d.lgs.12/02/93 n.39): Ag. Rxxxxx Axxxxx
MODALITA' PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: E' ammesso il pagamento di E.168,00 per sanzione pecunaria pi' E. 12,00 per spese (totale E. 180,00), entro 60 gg. dalla notificazione o contestazione mediante bollettino C/C postale allegato, o Bonifico: IBAN xxxxxxxxx
ecccc........"

Ho controllato su google streetview il tratto di strada indicato nel verbale e mi risulta che al km indicato nel verbale, nel quale è stata rilevata l'infrazione (KM155+350), è presente una piazzola di sosta in cui erano presenti gli agenti che hanno eseguito l'accertamento, ma, sempre visionando quanto presente su google streetview, al KM155+250 circa è presente il segnale di inizio del nuovo limite di velocità di 70 Km/h (dal precedente limite di velocità di 90Km/h come riportato al KM153+200).
E' giusto che sia stata elevata una multa a poco più di 100mt dal segnale di inizio limite di 70 Km/h su quel tratto di strada dove il precedente limite era di 90 Km/h? Non esiste una distanza massima entro la quale bisogna adeguare la nuova velocità (ad es. 500mt) come per le postazioni fisse autovelox (1 Km) ? Conviene presentare ricorso al GdP o al Prefetto?
Grazie a tutti voi.

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No per le postazioni mobili non vale il limite minimo di 1 km dalla variazione del limite di velocità. Può provare a chiedere in prefettura se tale postazione mobile era stata preventivamente comunicata al Prefetto


ATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNO

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lascerei perdere con le notizie confuse. il regolamento di attuazione prevede che la postazione fissa o mobile sia piazzata almeno dopo 400 metri dal segnale di limite velocità, credo si faccia riferimento al decreto maroni 2008. La postazione deve essere debitamente segnalata ed il segnale di avviso come il limite di velocità ripetuti dopo ongi intersezione, sia a destra che a sinistra. gli agenti hanno però omesso un particolare importante. nelle postazioni sia fisse che mobili per applicare la notifica differita non basta usare un apparato omologato ma il tratto di strada sul quale viene piazzata la postazione deve esssere compreso in un decreto prefettizio che autorizzi la contestazione differita. sempre decreto maroni 2008. quindi controlli in prefettura se esiste il decreto, basta una telefonata. su quel tratto di strada usano piazzare le postazioni e poi non utlizzarle come prescritto.poi se la va la va. ricorso per mancata contestazione immediata, per avere piazzato la postazione a distanza inferiore a 400 metri, per mancanza di avviso sulla strada che e' autorizzata la contestazione differita per decreto prefettizio. aggiunga il reclamo per come opera la pattuglia in spregio alla legge. invii il reclamo al sig prefetto e un giorno prima invii all'ufficio che ha inviato la notifica la richiesta di annullamento in autotutela con le medesime motivazioni. nel caso il sig prefetto respinga il ricorso puo ricorrere al gdp entro 30 gg. se manca il decreto prefettizio dubito fortemente che il sig prefetto respinga il suo ricorso. saluti



Hannibal
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non potendo conoscere la qualifica della strada che ha menzionato deve controllare che non sia considerata strada extraurbana principale, e' equiparata all'autostrada e non necessita di decreto prefettizio, ma non credo proprio.

i vigili non devono informare il sig prefetto delle postazioni con contestazione differita, semplicemente possono utilizzare l'apparato omologato in contestazione differita solo su tratti di strada identificati dal sig prefetto come particolarmente pericolosi per pregressa incidentalità. il tutto e' specificato nel decreto maroni 2008 che ha anche azzerato tutti i decreti richiedendo ai prefetti di riemettere i decreti solo dove effettivamente esisteva una pregressa incidentalità. Nei centri urbani la contestazione differita e'vietata, e' possible solo su tratti di strada a scorrimento veloce. due corsie intersezioni e accessi regolamentati ,piazzole per sosta ecc

saluti



Hannibal
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Ho provveduto ad eseguire i controlli che mi ha indicato Hannibal.

Dalla visione su google streetview (con foto aggiornate al 2011), in quel tratto di strada, al KM154+100 (dunque a più di 1Km dal luogo dell'accertamento) è riportato il cartello fisso di controllo elettronico della velocità con postazione mobile; sul sito del prefetto di Grosseto è riportato il decreto con cui quel tratto di strada può essere sottoposto a controllo con l'uso di postazioni mobili e contestazione in differita: il decreto è riportato come Prot.n.453 del 5_11_2002 di cui riporto un breve estratto:

Prefettura di Grosseto

Prot. 453/Area D

CONSIDERATO che l’art. 4 della K. 168 del 01/08/2002 stabilisce che il Prefetto è l’Autorità cui è demandata l’emanazione del provvedimento con cui vengono individuate le strade provinciali di tipo “C” e D” sulle quali non è possibile procedere al fermo dei veicoli in relazione all’accertamento delle violazioni dicui agli artt. 142 e 148 C.d.S. senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

VISTO, CONSIDERATO ECC...

DECRETA

le strade della provincia di Grosseto ricadenti nella tipologia individuata dall’art. 4 della L. 168/02, sulle quali non è possibile proceder al fermo dei veicoli in relazione all’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. sono – esclusi i tratti compresi all’interno dei centri abitati insistenti sulle stesse – le seguenti:

- S.S. 1 “Aurelia” dal Km. 122+972 (confine di provincia) al Km. 177+000 (svincolo Grosseto Sud)

ECC....

Tale decreto è stato poi integrato da altro decreto del 2009 di cui un breve estratto:

Prot.N.134/N-2009 Area III Grosseto, 24/06/2009

Al Sig Presidente dell' Amministrazione

Provinciale di GROSSETO

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

Al Sig. Questore di GROSSETO

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

di GROSSETO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di

Finanza di GROSSETO

Al Sig. Comandante Sezione Polizia Stradale

di GROSSETO

Al Sig. Comandante Corpo Forestale dello Stato

di GROSSETO

OGGETTO:Decreto Prefettizio Prot. n. 453/ Area D del 05/11/2002- modificato dai successivi Decreti Prefettizi prot. n. 256/Area IV del 04/08/2003 e Prot.n. 25576 del 19/06/2009- di individuazione delle strade di cui all' articolo 4 della L. 168/2002 sulle quali non e possibile procedere al fermo dei veicoli in relazione all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 del C.d.s.- Parziale Rettifica.

A parziale rettifica del decreto prefettizio del 19/06/2009- di cui all' oggetto, si comunica, per quanto di competenza, che la progressiva chilometrica della S.R." Sarzanese Vald'Era" su11a quale

non e possibile procedere al fermo dei veicoli in relazione all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 del Codice della Strada é individuata-dal Km. 140+050 al Km. 175+000, come da modifica apportata dal Decreto Prefettizio Prot. N. 256/Area IV del 04/08/2003.

Si riportano di seguito le strade inc1use nel Decreto prefettizio del 19/06/2009:

S.S. 1 " Aurelia" dal Km 122+972 ( confine di provincia) al Km 177+000 (svincolo Grosseto Sud);

ECC...

Se ho capito bene, hanno tutte le carte in regola e non mi conviene ricorrere al prefetto di Grosseto poiché molto probabilmente l'istanza sarà rigettata ma resta comunque il fatto che il controllo di velocità è stato eseguito a 100m dal cartello che indica il passaggio da un limite di 90Km/h a quello di 70Km/h, poiché la fisica e la matematica non sono un'opinione, immagino che ad una distanza di 100m dal cartello debba intercorrere almeno uno spazio di tolleranza tant'è vero che per le "sole" postazioni fisse autovelox il legislatore ha previsto una distanza minima di 1Km per adeguare la velocità dal cartello che indica il limite massimo.

Sono dunque condannato a pagare la multa?

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credo di, rimane solo da controllare se il cartello che segnala la postazione e' stato ripetuto dopo le eventuali intersezioni. Per quanto riguarda la distanza dal cartello con il limite di velocità la rimanderei a cercare nel testo del decretoMaroni 2008 convertito nel 2009. per quanto abbia cercato ho trovato solo un articolo 126 nel regolamento di attuazione della posizione dei segnali per limite di velocità. nei tratti di strada con velocità massima 90km si prevede che bastino 100 metri per ridurre la velocità e 80metri per velocità 70 km. saluti



Hannibal
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