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Per un debito con istituto bancario, suddetta banca può iscrivere ipoteca di secondo grado su immobile già gravato da ipoteca di primo grado per mutuo di altra banca, e fin qui ci siamo, ma possono farlo per importi anche bassi o c'è un limite? Mi ricordo che Blues parlò di un 5% del valore catastale, ma non trovo rifermimenti normativi, anzi, li ho trovati ma riguardano le ipoteche fatte da Equitalia, non da privati. Mi chiarite?

Per pagare e per morire c'è sempre tempo....
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E' il giudice..che decide.(stima periziale -quella catastale- etc.)il riferimento parla del 5%..per debiti con privati....e c'è nel c.p.c.Mentre per Equitalia..il minimo è di 8000 euro..per l'iscrizione di tasse, more e tributi...e quant'altro.Praticamente il contrario di quanto detto sù!



Leo

Leo

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Rileggo e forse capisco meglio..comunque:incollo sintesi trovata.Aggiungo che il 5%..potrebbe essere un giudizio derivante da Sentenze di Cassazione a Sezioni Riunite..?!Ma me ne occupai anni addietro..e sono sicuro che questo 5%..come criterio l'ho letto da qualche parte..e quindi nel c.p.c. ergo non ci puo' essere. E un criterio.Ma se c'è gia' un'ipoteca di I° grado...il valore si restringe..e pertanto diventa legale..in attesa di soddisfazione del I° creditore privilegiato...e questo 5%..svanisce...(secondo mè)Segue:Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari (art. 2808, 2° comma). È una forma di pubblicità analoga, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine. Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852 ss.). Il creditore che ha una ipoteca di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con l’effetto di surrogarsi nei suoi diritti (surrogazione ipotecaria di pagamento, art. 1203, n. 1) L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che ad istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847). Il creditore può anche rinnovare l'ipoteca successivamente alla scadenza, ma in tal caso non viene conservato il grado: la nuova iscrizione ha grado successivo a quello delle altre ipoteche eventualmente iscritte sullo stesso bene.



Leo

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In sostanza, possono fare ipoteca di 2° grado anche per piccoli importi purchè ci sia capienza? E come si capisce sta capienza? scusatemi ma sono incasinato...

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Io non sono afferrata in materia, ma non credo proprio che un Giudice emetta una sentenza tale per pignorare un'appartamento, se si tratta di una piccola cifra.Se l'appartamento vale € 150.000 vuoi che lo pignori o emetta un'ipoteca di secondo grado per € 7.500?Non ci credo, a patto che qualcuno non mi dica il contrario.

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Inca sono le stesse domande che mi pongo...ma mi paventano tale prospettiva per un debito che si aggira sui 6300 euro...ora, non sono il primo sprovveduto che si spaventa davanti alle minaccette degli avvocati, ma siamo arrivati alla busta verde, ora che sarebbe tempo di contrattazione, negano ogni spiraglio e vanno sparati sull'ipoteca....

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