Salve, a giorni effettuerò l'estinsione del mutuo che ho con Banca Intesa per passare ad un mutuo con l'INPDAP.La mia domanda è la seguente: in un articolo del regolamento sui mutui inpdap c'è scritto che entro 15 giorni dalla presentazione della domanda sarebbe venuto a casa un perito e entro 60 gioni io avrei stipulato il nuovo mutuo con l'istituto. La domanda la ho consegnata in data 10 maggio 2006 il perito è venuto a effettuare la perizia il 15 luglio 2006 e forse (riferito dalla sign.ra Mulè che si occupa dei mutui a roma sede in via beccaria) il 13 dicembre stipulerò, ma veniamo alla domanda. E' vero che dovrò pagare il 2% di tassa accensione mutuo essendo comunque un mutuo su prima casa? Il mio notaio dice che trattandosi di un istituto statale e non di uno bancario dovrò pagare il 2% e' possibile?. La signora Mulè quando chiamata diceva che stavano aspettando a chiamarmi per effettuare il nuovo rogito per via di una legge recente che appunto fissa a 2% questa tassa. Se questa cosa è vera posso io chiedere il risarcimento in quanto avrei dovuto stipulare entro il 10 luglio 2006 data antecedente a questo eventuale decreto???Vi ringrazio anticipatamente per una vostra futura risposta.
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24/11/2006, ore 00:55
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15/10/2007, ore 20:09
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15/10/2007, ore 22:43
salve a tutti, anche a me è stato applicato il 2% dall'Agenzia del Territorio di RM,(dopo che l'INPDAP si era trattenuta lo 0,25% come imposta sostitutiva) ho tentato e sto ancora tentando di recuperare i soldi, ho fatto un esposto, che però non ha dato ancora risultati e mi è stato già detto che non ne darà, comunque dopo aver parlato anche con un funzionario dellAgenzia del Terr. che mi ha detto di cessare di sperare, mi ha inoltre detto che è al vaglio del senato la "Bersani ter" che appunto dovrebbe sanare questa situazione ma che probabilmente non avrà effetto retroattivo. Lo stesso funzionario ha detto però che possiamo chiedere il rimborso dell'imposta trattenuta dall'INPDAP.Io invece dico di cominciare ad unirci tutti comunicando proprio con il forum e ricorrere al TAR!! ...fino ad arrivare, se cè ne fosse bisogno, al ministro Bersani. Ce lo deve dire in faccia che pagare il 2% di imposta ipotecaria sulla prima casa è "bello" come direbbe il Padoa Schioppa!saluti a tutti |
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09/11/2007, ore 19:30
l'agenzia del territorio regionale ha risposta al mio interpello sull'errata applicazione dell'aliquota del 2% anziche dell'imposta sostitutiva dello 0,25%.vi allego le conclusioni:"La circolare n. 19 del 9/05/2005 dell'Agenzia delle Entrate (reperibile sul sito www.agenziaentrate.it) ha precisato che le agevolazioni in parola sono plausibili soltanto in presenza dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva previsti dal richiamato art. 2.In particolare, per quello che qui interessa, la predetta Agenzia ha chiarito che il presupposto di natura oggettiva si realizza quando tra l'ente (istituto, fondo, cassa) previdenziale ed il proprio dipendente (o iscritto) sia stipulato un contratto di mutuo (art. 1813 cc) di durata superiore a 18 mesi (in base al richiamo dell'art. 15 del D.P.R. 601/73), finalizzato all'acquisto di un'abitazione.Le condizioni precisate (vale a dire tipologia del contratto, destinazione della somma mutuata, durata del contratto) devono ricorrere congiuntamente. .Le operazioni di finanziamento diverse dal mutuo ovvero le operazioni di mutuo con finalità diverse dall'acquisto di abitazioni, poste in essere dai soggetti previsti dal comma 1 bis in commento, non rientrano nel regime dell'imposta sostitutiva. In altri termini, l'Agenzia delle Entrate esclude l'estensione dei benefici fiscali a fattispecie diverse dai mutui direttamente finalizzati all'acquisto della c.d. prima casa.Ciò premesso, questa Direzione Regionale, considerato che lo stipulando mutuo è destinato all'estinzione di precedente mutuo e non all'acquisto della c.d. prima casa, ritiene non applicabili al caso di specie le agevolazioni previste dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73."FACCIAMO TUTTI RICORSO!!! |
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12/11/2007, ore 11:18
Quindi in caso di estinzione mutuo precedente non si applicano le due imposte sostitutive (0,25% o 2%), ma si è soggetti al trattamento ordinario consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e della tassa sulle concessioni governative ? |
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12/11/2007, ore 16:55
esattamente!secondo la direzione reg. del territorio puglia e la dir. reg. delle entrate puglia è così...... |
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