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Ciao a tutti. Vi racconto la mia vicenda, ancora in corso, relativa ad una richiesta di mutuo INPDAP per estingure altro mutuo contratto con altro istituto bancario per acquisto prima casa.1. Presentata domanda il 13.07.2006.2.Dopo varie vicissitudini il 06.03.2007, faccio rogido, e mi vieve applicata l'imposta sostitutiva dello 0,25%, (dopo circa 60 gg. ricevo l'atto da parte del notaio regolarmente registrato).3. il 5.01.2008, al rientro delle vacanze, mi è stato notificato da parte dell'Agenzia del territorio di padova, un AVVISO DI LIQUIDAZIONE, dove sostanzialmente dicono che erroneamente per una loro non corretta interpretazione della legge mi avenano applicato l'imposta sostitutiva del 0,25% (questi signori hanno 2 anni di tempo per rivedere gli atti già rogitati).4.Da una mia personale ricerca, ho potuto appurare che in Italia sono 2-3 le Agenzie del Territorio si stanno regolando così, per esempio Venezia che è sempre nel Veneto si regola diversamente applicando l'aliquota dello 0,25% anche per mutui richiesti per estinguere altro mutuo prima Casa.5.Chiaramente sto valutando anch'io di fare ricorso, anche se questi "Signori" giocano sul fatto che uno che richiede un prestito del genere sicuramente è un "poveraccio" e non si sobbarcherà l'onere di intraprendere un contenzioso.6. Concludo dicendo Viva l'Italia delle "Mille Repubbliche".Se qualcuno ha notizie positive in merito è pregato gentilmente di rispondermi.

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Questro è quanto io ho trovato in merito e che mi servirà per effettuare la rinegoziazione del mio mutuo con INPDAP:"Recentemente il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 47-2006/T titolato L'imposta sostitutiva sui mutui erogati dell'Inpdap (approvato dalla Commissione Studi Tributari il 14/07/2006).Da una attenta lettura del documento, anche se non da esperto in materia, si rileva che secondo lo stesso Consiglio Nazionale contesta l'interpretazione attualmente data dall'Agenzia delle Entrate di ..... in quanto in caso di mutuo per estinzione di un mutuo ipotecario già contratto con una banca si configura sicuramente un'operazione di mutuo comunque strettamente inerente, connesso e relativo all'acquisto di una casa di abitazioneDeve inoltre osservarsi che come riportato nella nota n. 30 allegata allo stesso documento in altri termini, l'imposta sostitutiva deve essere applicata anche alle singole operazioni successivamente eseguite, purché inerenti, secondo il dettato normativo, al finanziamento stesso (originario). È al regime applicato al primo atto della complessiva operazione di finanziamento che occorre far riferimento per individuare, altresì, il regime fiscale delle successive operazioni di modifica o estinzione inerenti al finanziamento stesso. (Petrelli, Trasformazione di società finanziaria in banca e imposta sostitutiva, Studio 626 bis del 1997 del CNN).Continua il documento:Appare infatti ragionevole una ricostruzione che tenda a valorizzare la strumentalità delle singole vicende negoziali all'operazione economica complessivamente intesa, in quanto tali vicende sono tutte finalizzate ad un'unica causa e volte al perseguimento del medesimo interesse e, pertanto, da assoggettare ad un regime fiscale omogeneo..Il Consiglio Nazionale del Notariato sembrerebbe, quindi, non avere dubbi circa la corretta interpretazione della legislazione vigente ed a conferma di tale convinzione all'ultimo paragrafo (pagg. 17 e 18), che si riporta integralmente, ribadisce che:6. Considerazioni conclusiveDall'analisi svolta nel presente lavoro è emerso che il regime impositivo ordinario per le operazioni di mutuo erogato dagli enti previdenziali ai propri dipendenti o iscritti rimane quello applicato prima della novella del 2004, per cui tali operazioni sono, di norma, esenti in modo assoluto da imposta di bollo e da imposta sul valore aggiunto, soggetti ad imposta di registro in misura fissa, nonché soggetti ad imposta ipotecaria in misura proporzionale con aliquota al 2 %.È stato chiarito che l'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73, laddove sia applicabile, configura sempre una disciplina agevolativa, in quanto comporta la sola applicazione di un'imposizione in ragione dello 0,25 per cento o del 2 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento erogato in ciascun esercizio, a seconda che ricorrano o meno i presupposti per l'agevolazione c.d. prima casa.Focalizzando l'attenzione su quanto disposto nella normativa propria dell'INPDAP inoltre sono emerse, quali fattispecie ricomprese nell'ambito dell'imposta sostitutiva, oltre alle ipotesi di mutuo destinato all'acquisto di immobile, anche ipotesi di mutuo destinato all'acquisto di posto auto pertinenziale rispetto all'immobile di abitazione, poiché sia i generali principi civilistici, sia la normativa fiscale di riferimento che a tali principi si ispira, sembrano suggerirne l'applicabilità, mentre nessuna disposizione sembra ostacolare una siffatta ricostruzione interpretativa.()Successivamente, è stata esaminata l'ipotesi di mutuo avente ad oggetto l'estinzione di un mutuo già contratto per l'acquisto prima casa con un istituto bancario: la fattispecie è stata definita come operazione economica unitaria, in quanto il secondo mutuo è stato considerato comunque strettamente inerente, connesso e relativo all'acquisto di una casa di abitazione. Conclusivamente, si ritiene che l'estensione dell'imposta sostitutiva ai mutui erogati dagli enti previdenziali abbia carattere agevolativo; pertanto devono rientrare in tale regime impositivo tutte quelle fattispecie in cui sia possibile ravvisare l'inerenza e il collegamento del mutuo con l'acquisto di abitazione inteso nel senso sopra specificato e che presentino le finalità di soddisfare il fabbisogno abitativo e sostenere il settore degli acquisti di immobili ad uso abitativo, finalità che sembrano essere alla base della riforma del 2004.Inoltre questa è stata la risposta dell'Agenzia dell'Entrate di Parma nel caso di surroga (non rinegoziazione):L'art. 8 del Dl n 7 del 31/01/2007 , convertito il legge n 40 del 02/04/2007, rubricato disposizioni tributarie generali, ha previsto al primo comma che in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui articolo 1202 del codice civile.Il secondo comma della norma , prevede poi che nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di tale surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stpulato per atto pubblico o scrittura privata.L'art 13 comma 8 quaterdecies del DL 7/2007, ha previsto che le disposizioni di cui ai commi da 8 sexies a 8 terdecies del medesimo articolo e di cui agli art 7 e 8 trovano applicazione nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.Il comma 4 bis dell'art 8 del Dl n 7 del 31/07/2007, prevede che nelle ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art 17 del Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n 601 né le imposte indicate nell'art. 15 del medesimo decreto ( imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali e tasse e concessioni governative)Peraltro, la Agenzia del Territorio, con circ . 9 del 21/06/2007 al punto 4 , relativamente ai tributi di sua competenza ha osservato che il comma 4 bis prevede.. che per l'annotazione di surrogazione di cui al comma 2 non si applicano né l'imposta sostitutiva di cui all'art.17 del Dpr 601/1973 né le imposte indicate nell'art 15 dello stesso decreto.Ora tenuto conto che nella elencazione dei tributi operata dall'art 15 del Dpr 601/1973 non sono ricomprese le tasse ipotecarie di cui art 19 del D.lgs 347/1990, si ritiene che per effetto di quanto espressamente disposto dal comma 4 bis in commento, alla formalità di annotazione in parola torni applicabile il seguente trattamento tributario:a)esenzione dell'imposta ipotecaria e dell'imposta di bollob)pagamento della tassa ipotecaria di cui al punti 1.1. della tabella delle tasse ipotecarie allegata al D.lgs 31/10/1990 n 347Spero di esserti stata utile, saluti ed in bocca al lupo.

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Cara alessandrite ti ringrazio per quello che hai scritto, ma quando ho fatto il rogito (6.3.2007) già allora avevo consegnato al notaio copia dello Studio n. 47-2006/T, che a sua volta aveva fatto visionare ai "Signori" dell'Agenzia del Territorio di Padova, qua questi in un primo momento hanno applicato l'aliquota dello 0,25% dell'imposta sostitutiva e, dopo 9 mesi (5.1.2008) si sono rimangiato il tutto notificandomi un AVVISO DI LIQUIDAZIONE di euro 2.700,00, applicandomi il 2% di imposta ipotecaria.Rimango sempre in attesa di notizie utili alla nostra causa.

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Salve volevo comunicarvi che dopo aver presentato domanda di passaggio di mutuo da banca a Inpdap entro il 30/03/2007 ed aver ottenuto la copertura ero in attesa di effettuare il passaggio. Oggi 28/01/2008 l'Inpdap di Udine mi ha comunicato che con la legge finanziaria e le modifiche al decreto bersani loro non possono più applicare le spese di gestione pratica, perizia ecc. pertanto come ente pubblico non possono accollarsi tali spese e pertanto non essendo obbligatorio per loro la surroga del decreto Bersani danno facoltà all'associato di ritirare la domanda o effettuare il passaggio a loro con procedura ordinaria quindi facendo la cancellazione dell'ipoteca e sottoscrivendo un nuovo mutuo..... naturalmente con imposta al 2%.... ma vi rendete conto?????????????

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Sandro973 , essendo nella tua condizione, anch'io ho ricevuto le stesse tue risposte dall'Inpdap di udine, non più di una decina di giorni fa. Mi è sembrato di interloquire con un ente che brancola nel buio, privo di disposizioni e direttive in proposito. Il tenore delle risposte è stato addirittura più feroce e difensivo di quello generalmente adottato dalle banche, volto a interporre problemi irrisolvibili piuttosto che agire per dare risposte plausibili ai loro iscritti, dimenticandosi di essere un ente previdenziale pubblico che eroga prestazioni ai lavoratori iscritti, e come tale dovrebbe essere il primo ad applicare seriamente e tempestivamente una legge dello stato come la Bersani. Invece no, 2% di imposta sostitutiva, 0,5 di commissioni come da regolamento , spese notarili tutte a carico dell'iscritto, come se la Bersani e la recente finanziaria non esistessero.C'è un' altra persona ( Lilly di udine ) sul forum di MIGLIOMUTUO che si è rivolta ad Adiconsum per capire cosa fare e non esclude vertenza legale qualora non gli rispondessero a sua raccomandata. Sarà il caso di pensare ad una vertenza legale comune.

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Salve, siamo tutti nella stessa barca! la mia storia è sempre su questo forum quindi non starò a ripeterla. voglio solo dire a questo punto di unirci tutti visto e considerato che ora forse si può (class action!!) , contro un'Agenzia del Territorio sorda e cieca e un'INPDAP che all'atto del rogito si è pure trattenuta l'imposta sostitutiva (0'25%), così attualmente il sottoscritto e parecchi altri hanno versato il 2,25%!!!..oltre il danno la beffa.Io propongo di cominciare a metterci in contatto tra di noi e formare un bel gruppetto, trovarci un buon legale dividere le spese e fare ricorso alla commissione tributaria, unica condizio se non erro è avere prima il rigetto da parte dell'Ag. del Terr. ad una richiesta di rimborso, dopo di chè si può ricorrere appunto alla Comm. Trib. questo dovrebbe essere l'iter da seguire stando alle indicazioni ricevute da più persone. Unico problema è che io sono di Roma e qui da quanto ho capito siamo divisi in più città, però è anche vero che basta che uno solo arrivi ad ottenere la ragione dalla Commissione Tributaria per creare un precedente giuridico e quindi Legge! a questo punto (chissà fra quanto tempo) dovremmo ottenere indietro i nostri soldi, però da quello che mi è stato detto il ricorso è individuale e il rimborso è solo per l'importo "erroneamente richiesto" e sopra i vecchi 5 milioni di lire va fatto tramite un legale il che significa che le spese legali sono a ns. carico e questo forse spiega il perchè finora non si ha notizia di qualcuno che sia riuscito, c'è il rischio che alla fine le spese legali siano addirittura superiori alla cifra versata.Ora bisogna capire se nel ns. caso ci si può associare (grazie alla nuova legge) e quindi poter affrontare tutti insieme il ricorso, se qualcuno ne sapesse qualcosa e la comunicasse farebbe cosa graditissima.ciao a tuttiRob.

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