Poichè la surrogazione comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente ne consegue che anche se il mutuo è stato surrogato a dicembre 2008 si ha diritto ai benefici di cui al Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 in quanto si fa riferimento al mutuo originario stipulato prima del 31 ottobre 2008..E' opportuno cmq chiedere alla nuova banca in via cautelativa l'applicazione del beneficio?[L’art. 8, commi da 1 a 3-bis, del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 - convertito nella Legge 3 aprile 2007, n. 40 e successivamente integrato dall’art. 2, comma 450, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) - in tema di operazioni di portabilità, dispone quanto segue:“1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile. 2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata. 3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.”]
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06/12/2008, ore 18:02
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