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http://usurabancaria.com/?p=327

Mutui bancari a tassi che superano il limite dei tassi soglia usurai.

La sentenza depositata nei giorni scorsi dal Giudice di Pace di Domodossola Carlo Crapanzano rappresenta una importante svolta nel panorama delle giurisprudenza che si sta formando all’indomani della sentenza della Cassazione n.350 del gennaio 2013, seguita da sentenze ed orientamenti discordanti tra loro.

Questa sentenza traccia un percorso molto chiaro e già ampiamente supportato non solo dalla Legge 108/96, dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte di Appello di Venezia sempre del 2013.

Il tasso di mora è incluso nel calcolo del TAEG!

Il panorama diventa sempre più chiaro, ed è evidente che con queste caratteristiche, sono tantissimi i contratti stipulati in regime di usura pattuita.

In questa circostanza, si tratta di una banca milanese che è stata condannata a risarcire una coppia di coniugi che avevano contratto un mutuo ipotecario, e lamentavano che nel calcolo degli interessi pattuiti risultasse (aggiungendo il tasso di mora indicato in caso di mancato pagamento della rata) il superamento del tasso soglia fino a considerare l’interesse in superamento del tasso soglia e quindi in usura.

Per questo hanno chiesto la restituzione degli interessi del mese di maggio 2013. I due avevano stipulato il 20 aprile del 2011 un mutuo ipotecario per la somma di 270 mila euro, per la durata di 35 anni, pagabili con 420 rate mensili.

La sentenza ribadisce il principio che nel calcolo degli interessi per un mutuo ipotecario, il tasso di mora nel caso di mancato pagamento di una rata, debba essere sommato al tasso Taeg (tasso annuale effettivo globale), che comprende gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate, per le assicurazioni e le varie spese contemplate nel contratto.

Il contratto di mutuo che era stato stipulato tra le parti del processo, aveva un Taeg indicato al 2,247 percento. Secondo la banca, nel calcolo del Taeg non va considerato l’eventuale calcolo dell’interesse di mora in caso di inadempimento del pagamento della rata.

La clausola degli interessi di mora previsti dal contratto erano del 3,50%.

Sommando i due tassi si arriva al 5,747 percento il limite stabilito dalla legge dei tassi massimi consentiti oltre il quale si è in usura ( cd. Tasso soglia) è del 4,185 percento e quindi ci si trova in presenza di USURA PATTUITA.

La linea seguita dal Giudice, continua a tracciare un solco nella direzione della maggiorazione degli addendi per il calcolo del TAEG, cosi come previsto dalla Sentenza Suprema Corte di Cassazione N.350 e Corte di Appello di Venezia aprile 2013.

La tesi sostenuta in queste sentenze, evidenzia che il sistema creditizio negli ultimi anni, ha sottovalutato la reale applicazione dei tassi a discapito dei mutuatari, è di fatto, sarebbero tantissimi contratti ad avere le medesime condizioni.

Fai una verifica del tuo mutuo, finanziamento, leasing per accertare se sei in superamento del tasso soglia e in tal caso richiedere la restituzione delle somme ai sensi dell’articolo 1815“interessi non dovuti”.

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Informativa sulla vera applicazione della sentenza 350/2013

http://www.sdlcentrostudi.it/2014/05/13/considerazioni-sulla-sentenza-n-3502013-a-cura-dellavv-biagio-riccio/

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dopo tanto tempo riscrivo un post.

ho letto velocemente il link, non so se ho interpretato bene, ma avendo appena redatto una relazione peritale in merito, da esperto di matematica finanziaria, avendo letto la sentenza di cassazione, le sentenze dei tribunali più recenti nonché le decisioni dell'ABF non posso che concludere che sommare i due tassi è una cosa che non sta né in cielo né in terra.

la sentenza di cassazione fa una somma solo ed esclusivamente poiché nel caso di cui si è occupata, il SOLO tasso di mora era definito come una somma, ovvero tasso corrispettivo+maggiorazione. infatti il dato che evidenzia oltre usura è tasso corrispettivo + 3% che non è altri che il solo tasso di mora.

se avesse previsto che si dovevano sommare i due tassi, il numero risultante dalla somma corrispettivo+mora, stante come è definito il tasso di mora, sarebbe corrispettivo+corrispettivo+maggiorazione.

semplice aritmetica delle elementari, non capisco tanto alambiccarsi. Gl interventi di Dante87 sono illuminanti per quanto chiari.

in merito poi al problema sollevato nel commento alla sentenza del Tribunale di Verona, dove si ipotizza sommatoria se si intende che l'usura interviene al momento del pagamento (non sono giurista, scusate il lessico non adatto), pure questa è una bufala. i due tassi non si sommano mai.

nel caso accade che per un periodo, il mese cui era riferita la rata, si calcolano al tasso corrispettivo e per un altro periodo, il periodo della mora, si calcolano al tasso di mora. come si può pensare ad una somma?

come se aveste un conto che vi rende un anno il 2%, l'anno dopo il 3% e dite che ha reso il 5% annuo invece che, magari, una semplice media del 2,5%!!

ancora semplice aritmetica delle elementari ..... qualcuno mi spiega perché gli esperti di legge a volte sembra si dimentichino come si fanno le addizioni?

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ancora semplice aritmetica delle elementari ..... qualcuno mi spiega perché gli esperti di legge a volte sembra si dimentichino come si fanno le addizioni?

Per il vil denaro ?

Anche in un senteza recente si hanno problemi di addizioni. Infatti nella sentenza del GdP di Domodossola (cosa che pochissimi hanno rilevato), dove il Giudice afferma che la soglia usurai NON è quella indicata dalle due parti, ma quella che lui calcola ai sensi della nuova normativa del 2011, che recita che la soglia va trovata aumentanto il tegm del suo 25% ed aggiungendo al risultato 4 punti percentuali, alla fine del suo calcolo di "scorda" di sommare al tegm aumentato del 25% i 4 p.p., prendendo una decisione su di un "numero" errato. E' possibile ne NESSUNO se ne sia accorto (salvo un signor da una altra parte)?

Per CRA, ho letto tutte e due i commenti e mi dispiace, ma non concordo assolutamente con il loro contenuto. Questa mia convinzione è rafforzata dalla ultima sentenza del Collegio di Coordinamento dell'ABF 2666 del 30 aprile 2014. Dove, dopo una attentissima esanima della giurisprudenza sia nazionale, sia europea (ancora più approfondita di quella del tribunale di Verona), è ben scritto che la 350 ha voluto seginficare solo che anche il "tasso di mora" deve essere sottoposto al limite della soglia e null'altro e tutto il resto è solo "fantasia giuridica", (questo lo dico io).

1) Non è ammessa nessuna sommatoria di nessun tipo

2) E' giusto che nel taeg non vengano conteggiati gli interessi di mora (maggiorazione).

Ricordo che il Tribunale di Verona ha definito "CREATIVO" il tasso che esce fuori dalla somma tra il taeg e la maggiorazione (attenzione maggiorazione sola e non tutto il tasso di mora, per cui figuriamoci!!).

Ricordo che il Tribunale di Veorna ha scritto che il paragone di fa tra dati omogeneii (Taeg senza mora si confronta con soglia senza mora- taeg con mora si confronta con soglia con mora- una cosa che da mo' che io umile nessuno vado dicendo).

Ricordo che il Tribunale di Verona ha scritto che è necessario avere due soglie, una quella di "oggi" e la'ltra comprensiva della rilevazione media annuo che fa la Bankitalia della maggiorazione applicata dal sistema creditizio.

Il problema vero è che in Italia si chiama TASSO DI MORA a livello europeo si chiama "PENALE" e chiarito che sono la stessa cosa, si chiarisce tutto il resto.

Io sono arrivato alla conclusione che oramai la giurisprudenza si avvia a leggere la sentenza 350 in una maniera diversa da come letta sino ad ora, per cui per il futuro, penso che questa storia di sommatorie varie finirà (e con la sua fine, anche molto lavoro)



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
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Evidentemente non avete percepito il senso logico di due avv. rinomati ed esperti in materia.

La differenza sostanziale sta tra la pattuizione e la corresponsione dei tassi di mora.

Sinceramente mi sembra palese, come fate a non capire.

Dante, invece di fare l'impiegato in una ditta che commercializza pezzi di ricambio perché non fai l'avvocato visto che pretendi di saperne più di loro, potresti avere un ottimo futuro.

AFFIDATEVI A PROFESSIONISTI ACCLAMATI CON ESPERIENZA DOCUMENTABILE, NON A CHI FA CHIACCHIERE DA FORUM E NON HA LE COMPETENZE NECESSARIE

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Perchè NON sono laureato in giurisprudenza.

Facciamo un "giochetto". Finiamola qua (tra lei e me) e ne riparliamo tra qualche mese, va bene?

Un accenno a al "disguido" della sentenza di Domodossola, proprio no, GF? (non mi risponda me riparliamo dopo)



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
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