Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68204  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 6470

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

http://usurabancaria.com/?p=327

Mutui bancari a tassi che superano il limite dei tassi soglia usurai.

La sentenza depositata nei giorni scorsi dal Giudice di Pace di Domodossola Carlo Crapanzano rappresenta una importante svolta nel panorama delle giurisprudenza che si sta formando all’indomani della sentenza della Cassazione n.350 del gennaio 2013, seguita da sentenze ed orientamenti discordanti tra loro.

Questa sentenza traccia un percorso molto chiaro e già ampiamente supportato non solo dalla Legge 108/96, dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte di Appello di Venezia sempre del 2013.

Il tasso di mora è incluso nel calcolo del TAEG!

Il panorama diventa sempre più chiaro, ed è evidente che con queste caratteristiche, sono tantissimi i contratti stipulati in regime di usura pattuita.

In questa circostanza, si tratta di una banca milanese che è stata condannata a risarcire una coppia di coniugi che avevano contratto un mutuo ipotecario, e lamentavano che nel calcolo degli interessi pattuiti risultasse (aggiungendo il tasso di mora indicato in caso di mancato pagamento della rata) il superamento del tasso soglia fino a considerare l’interesse in superamento del tasso soglia e quindi in usura.

Per questo hanno chiesto la restituzione degli interessi del mese di maggio 2013. I due avevano stipulato il 20 aprile del 2011 un mutuo ipotecario per la somma di 270 mila euro, per la durata di 35 anni, pagabili con 420 rate mensili.

La sentenza ribadisce il principio che nel calcolo degli interessi per un mutuo ipotecario, il tasso di mora nel caso di mancato pagamento di una rata, debba essere sommato al tasso Taeg (tasso annuale effettivo globale), che comprende gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate, per le assicurazioni e le varie spese contemplate nel contratto.

Il contratto di mutuo che era stato stipulato tra le parti del processo, aveva un Taeg indicato al 2,247 percento. Secondo la banca, nel calcolo del Taeg non va considerato l’eventuale calcolo dell’interesse di mora in caso di inadempimento del pagamento della rata.

La clausola degli interessi di mora previsti dal contratto erano del 3,50%.

Sommando i due tassi si arriva al 5,747 percento il limite stabilito dalla legge dei tassi massimi consentiti oltre il quale si è in usura ( cd. Tasso soglia) è del 4,185 percento e quindi ci si trova in presenza di USURA PATTUITA.

La linea seguita dal Giudice, continua a tracciare un solco nella direzione della maggiorazione degli addendi per il calcolo del TAEG, cosi come previsto dalla Sentenza Suprema Corte di Cassazione N.350 e Corte di Appello di Venezia aprile 2013.

La tesi sostenuta in queste sentenze, evidenzia che il sistema creditizio negli ultimi anni, ha sottovalutato la reale applicazione dei tassi a discapito dei mutuatari, è di fatto, sarebbero tantissimi contratti ad avere le medesime condizioni.

Fai una verifica del tuo mutuo, finanziamento, leasing per accertare se sei in superamento del tasso soglia e in tal caso richiedere la restituzione delle somme ai sensi dell’articolo 1815“interessi non dovuti”.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 3 di 7
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6 7]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

ho letto anche la disposizione del non ritenere conto della commissione di massimo scoperto per il calcolo della soglia usuraia come se le indicazioni della banca d'Italia facessero testo. ma la trasformazione in mdf dovrà essere interpretata diversamente e' un costo fisso-



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Anche il fatto delle cms, mi ha lasciato perplesso, molto perplesso, Perchè? Perchè NON è possibile che uno si alza la mattina è dice:

La Banca d'Italia sbaglia, quando afferma che gli interessi di mora non vanno nel calcolo del taeg;

Poi si alza un altro e dice;

E' giusto quello che dice la Banca d'Italia, la cms non va nel taeg.

E nessuno dice che il confronto va fatto tra dati omogenei. Vogliamo inserire la cms nel taeg, va benissimo, insieriamola anche nel tegm, perchè non ha senso confrontare un taeg ed una soglia da contenuti diversi

E si tratta di due giudici, Tipico della ns italianità.

A propostio della "ns italianità", Mi immagigno gli o l'avvocati/to della banca straniera oggetto della sentenza di Domodossola, saranno uscita dall'aula ridendo e sicuramente avranno avvisato la banca, che è meglio fare business da un altra parte.



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Hannibal, c'è qualcuno che pur di portare acqua al proprio mulino, gioca con le parole e con la lingua italiana (purtroppo mal usuta da chi è laureato in giurisprudenza).

Dunque si tratta di un mutuo ipotecario con un T.A.N. al 4,75% ed un tasso di mora pari al TAN+il 2%. Per cui il 2% è la MAGGIORAZIONE.

Leggete cosa scrive il giudice, testuale:

--parimenti indubbio sarebbe il superamento di tale soglia ove si dovesse procedere, come ritiene l'attrice,al cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori (+2%).--

E' si anche in questo caso il giudice chiama interessi moratori, la sola maggiorazione per calcolare il tasso di mora finito, contribuento ad alimentare la confusione nei termini.

Anche in questo intervento sottolineo come:

1)Il tasso di mora è un fatto;

2)Come si forma questo tasso di mora (la maggiorazione da sommare a qualcosa) è una altra cosa.

Il giudice chiaramente si riferisce alla maggiorazione, chiamandola "tasso di mora" e su questo qualcuno interpreta a suo uso e costume.

A prescindere da questo, la sentenza che or ora ho letto riporta altre cose molto più interessanti, infatti mi pare e ripeto mi pare di avere compreso che:

La Banca D'Italia giustamente esclude dal tegm la maggiorazione per il tasso di mora (uso il termine appropriato, io), seppur ne raccoglie la stastistica, perchè lo "dicono" sia le norme italiane, sia le norme europee (ricordo che il taeg come concetto è stato recepito dalla 108/96 da norme europee, bene più vecchie del 1996), anche perchè un tegm con tale maggiorazione sarebbe "troppo penalizzante" per il consumatore (dice il Giudice).

Il Giudice scrive, ancora, che:

L'esclusione (della maggiorazione n.d.s.) evita di considerare nella media operazioni con andamento anomale (intendendo il pagamento ritardato ella rata, come andamento anomalo, n.d.s.)

Ho capito che esiste una seconda soglia, infatti scrive:

ll'enucleazionedi una specifica soglia ad hoc, evitando evitando di omogeneizzare categorie di interessi pecunari finanziariamente eterogenei , il tutto paradossalmente in danno dei clienti delle banche>

La somma tra il T.E.G.M. e la magiorazione il giudice lo chiama "Tasso creativo".

In sostanza, questa sentenza smonta completamente la 350, infatti il giudice non prende in considerazione manco la sommataria tra il t.a.n. e la maggiorazione .

Ora qualcuno ci deve dire chi deve calcolare questa "soglia ad hoc" per tutti coloro che pagano in ritardo le rate. Basta sommare il taeg alla media di rilevazione di Bankitalia che rileva ogni anno? A questo punto perchè la Bankitalia non pubblica una soglia per chi paga in ritardo, evitando inutili e dispersivi fraintendimenti? Infine pare chiaro che non si tratta asoslutamente di usura contrattualizzata, ma solo di usura che riguarda la sola clausola del tasso di mora, che viene superata, visto che praticamenti tutti i ctr contengono la soglia di salvaguardia.

Questo ho capito, qualcuno ha da dire qualcosa?

La sentenza è del Tribunale di Verona del 27 aprile 2014.

n.d.s. - nota del sottoscritto -



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

diciamo che la lingua italiana presenta a mio avviso la maggiore sfumatura possibile aggravta dal passare del tempo che ne modifica e ampia il significato. quindi una legge precisa per chi la ha voluta viene gia modificata da chi la scrive per la gazzetta e ancora differentemente interpretata da chi la leggerà. piu che sul codice ci si batte sul dizionario. per i gdp ho tutte esperienze pazzesche. i miei legali temono i gdp piu di ogni altra cosa per la media della preparazione. troppo bassa, e poi come possiamo ben vedere spesso hanno poche idee e molto confuse.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Dante, chiedevi un commento sulla sentenza di Verona.......eccolo.

http://www.sdlcentrostudi.it/2014/05/13/considerazioni-sulla-sentenza-n-3502013-a-cura-dellavv-massimo-meloni/

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 3 di 7
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6 7]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito