Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68201  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 6246

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Salve,qualcuno puo' dirmi come si calcola il sequestro del quinto,debito di 13.000 euro sequestro beni infruttuoso perche null'a tenente stipendio 1200 euro con un po di straordinari piu' assegni famigliari a tempo determinato fino a novembre 2010con 6 persone a carico compresi 2 figli maggiorenni ma disoccupati affitto 330 euro .Credo ke piu' avanti subiro altri pignoramenti per prestito non piu' onorato causa perdita' di impiego l'anno scorso ,stipendio ke mi consentiva di far fronte agli impegni finanziari.Grazie.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 2
Vai alla pagina [1 2]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Se sei un dipendente pùbblico puoi farti un'idea da questa circolare INPDAP relativa al pignoramento del quinto delle PENSIONI ma che comunqu dovrebbe èssere uguale,come concetto,anche agli stipendi.L’INPDAP, con la Nota Operativa in data 30 gennaio 2006, n. 8, ha fornito chiarimenti alle proprie Sedi sulla determinazione della quota di pensione che può essere ceduta o pignorata tenendo conto delle disposizioni dell’art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per l’anno 2006), secondo cui in caso di cessione o pignoramento della pensione “è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo”. L’INPDAP, richiamando la precedente Nota Operativa n. 5/2006 con la quale le stesse Sedi erano state informate delle novità introdotte dal citato art. 1, comma 346, della legge n. 266/2005, ha ritenuto di precisare che per individuare la quota di pensione cedibile o pignorabile occorre sottrarre dall’importo della pensione l’IRPEF. Sulla differenza ottenuta si calcola la ritenuta di un quinto. Nel caso in cui l’importo della pensione al netto della ritenuta del quinto e di altre ritenute già in corso di recupero risulti superiore al trattamento minimo, la ritenuta del quinto potrà gravare per intero sulla pensione. Invece, se l’importo della pensione, al netto del quinto e delle altre eventuali ritenute già in corso, dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, la ritenuta da effettuare per la cessione o il pignoramento dovrà essere determinata in misura ridotta in modo da far salvo l’importo del trattamento minimo. Se, prima di effettuare il calcolo del quinto, l’importo della pensione risulti già inferiore al trattamento minimo, nessuna trattenuta potrà essere operata per cessione o pignoramento. Peraltro, in caso di accertamento di indebiti pensionistici, il diritto al trattamento minimo non potrà essere fatto salvo e la ritenuta del quinto, come sopra calcolata, andrà applicata integralmente.

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ma se il contratto è a tempo determinato, non pignoreranno assolutamente nulla dallo stipendio.

--------------------------------------------------------------------------------
Link vari vademecum settore recupero crediti.
http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057



Claudio




Ciao!

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Elementare Watson.............

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Salve a tutti ne siete proprio sicuri che il pignoramento del quinto non sia possibile con un contratto a tempo determinato ?Grazie per la Vostra eventuale risposta.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ragazzoil pignoramento del quinto prevede una remunerazione certa e continuativa onde poter prelevare la cifra che per sua natura, è costante e comprensiva di spese e interessi.Se manca il requisìto fondamentale della continuità,a che servirebbe una sentenza di assegnazione in tal senso se dopo 6 mesi non c'è più traccia di busta paga e di lavoro ?

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 2
Vai alla pagina [1 2]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito