Salve,qualcuno puo' dirmi come si calcola il sequestro del quinto,debito di 13.000 euro sequestro beni infruttuoso perche null'a tenente stipendio 1200 euro con un po di straordinari piu' assegni famigliari a tempo determinato fino a novembre 2010con 6 persone a carico compresi 2 figli maggiorenni ma disoccupati affitto 330 euro .Credo ke piu' avanti subiro altri pignoramenti per prestito non piu' onorato causa perdita' di impiego l'anno scorso ,stipendio ke mi consentiva di far fronte agli impegni finanziari.Grazie.
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28/02/2010, ore 21:10
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28/02/2010, ore 21:17
Se sei un dipendente pùbblico puoi farti un'idea da questa circolare INPDAP relativa al pignoramento del quinto delle PENSIONI ma che comunqu dovrebbe èssere uguale,come concetto,anche agli stipendi.L’INPDAP, con la Nota Operativa in data 30 gennaio 2006, n. 8, ha fornito chiarimenti alle proprie Sedi sulla determinazione della quota di pensione che può essere ceduta o pignorata tenendo conto delle disposizioni dell’art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per l’anno 2006), secondo cui in caso di cessione o pignoramento della pensione “è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo”. L’INPDAP, richiamando la precedente Nota Operativa n. 5/2006 con la quale le stesse Sedi erano state informate delle novità introdotte dal citato art. 1, comma 346, della legge n. 266/2005, ha ritenuto di precisare che per individuare la quota di pensione cedibile o pignorabile occorre sottrarre dall’importo della pensione l’IRPEF. Sulla differenza ottenuta si calcola la ritenuta di un quinto. Nel caso in cui l’importo della pensione al netto della ritenuta del quinto e di altre ritenute già in corso di recupero risulti superiore al trattamento minimo, la ritenuta del quinto potrà gravare per intero sulla pensione. Invece, se l’importo della pensione, al netto del quinto e delle altre eventuali ritenute già in corso, dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, la ritenuta da effettuare per la cessione o il pignoramento dovrà essere determinata in misura ridotta in modo da far salvo l’importo del trattamento minimo. Se, prima di effettuare il calcolo del quinto, l’importo della pensione risulti già inferiore al trattamento minimo, nessuna trattenuta potrà essere operata per cessione o pignoramento. Peraltro, in caso di accertamento di indebiti pensionistici, il diritto al trattamento minimo non potrà essere fatto salvo e la ritenuta del quinto, come sopra calcolata, andrà applicata integralmente. |
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28/02/2010, ore 23:33
Ma se il contratto è a tempo determinato, non pignoreranno assolutamente nulla dallo stipendio. |
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01/03/2010, ore 17:48
Elementare Watson............. |
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01/03/2010, ore 21:11
Salve a tutti ne siete proprio sicuri che il pignoramento del quinto non sia possibile con un contratto a tempo determinato ?Grazie per la Vostra eventuale risposta. |
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02/03/2010, ore 21:10
Ragazzoil pignoramento del quinto prevede una remunerazione certa e continuativa onde poter prelevare la cifra che per sua natura, è costante e comprensiva di spese e interessi.Se manca il requisìto fondamentale della continuità,a che servirebbe una sentenza di assegnazione in tal senso se dopo 6 mesi non c'è più traccia di busta paga e di lavoro ? |
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