Non so s'è già stato postato, potrebbe essere utile. Per quello che so, le finanziarie più importanti quali Compass, Fiditalia ed altri lo rispettano, vale a dire, mandano la lettera con l'avviso dell'iscrizione SIC 15 giorni prima.L'aggiornamento dei dati avviene mensilmente, e l'iscrizione in CRIF avviene entro 60 giorni dopo tale aggiornamento, cioè in pratica alla scadenza della terza rata. Ma attenzione quando si tratta delle ultime due rate, in questo caso l'iscrizione ha delle tempistche più brevi.[url]http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1556693 [/url]***Art. 4. Modalità di raccolta e registrazione dei dati1. Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie.2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità nel sistema, la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore.3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti.4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato.5. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o del Garante.6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:1. qualora l'interessato sia un consumatore, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata.7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.***
The piano keys are black and white
But they sound like a million colours in your mind
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03/03/2010, ore 02:09
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03/03/2010, ore 20:23
Prendo atto che chi lotta può avere successo, ma non è questo il punto.QUANTO E' PREVISTO COME RISARCIMENTO DELLE VITTIME da parte di chi NON RISPETTA IL CODICE DEONTOLOGICO?Non cercate di prendermi per i posteriori! citate la normativa di tale codice e ditemi Q U A N T O E C O M E!!"!!!!Non mi interessa il fatto che citando in giudizio i colpevoli si ottenga un risarcimento, questo nulla ha a che vedere con il CODICE DEONTOLOGICO. |
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03/03/2010, ore 22:15
abbi pazienza, ma quanto e come non te lo dirà nessuno.sarebbe come dire quanto sta in galera un assassino?omicidio colposo, preterintezionale, volontario, plurimo, aggravato, con le attenuanti o con le aggravanti?da niente all'ergastolo, giusto perchè in Italia la pena di morte non c'è. |
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04/03/2010, ore 12:56
PETROSINOseppur |
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04/03/2010, ore 14:52
il codice deontologico è appunto un codice "etico" non è una legge |
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04/03/2010, ore 15:32
vero è che i codici deontologici (più di uno, perchè ormai molte categorie professionali se ne sono dotate) sono codici etici e non leggi, ma non è peraltro vero che non esistano totalmente sanzioni.una società di recupero iscritta ad unirec, una finanziaria iscritta ad assofin, una società di leasing iscritta ad assilea, sono soggette ad ammonizioni della società di categoria e, in casi gravi, all'esclusione alla associazione di categoria.come è vero che le banche sono soggette a visite ispettive di Banca d'Italia e a pagare multe in proporzione alle irregolarità riscontrate (non osservanza delle regole di vigilanza).come è vero che a un concessionario fiat in caso di irregolarità può essere revocata la concessione e spesso (dipende dalle irregolarità) può comunque esercitare la sua professione come salonista.ecco spiegata la mia affermazione precedente, che evidentemente non avete raccolto per intero. forse perchè non mi sono spiegato, ma non mi pare proprio che questo sia il caso che ricorre.... |
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