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Buongiorno vorrei avere un parere sul seguente caso particolare :CC affidato 5.000 s.d. 7.800 ; emesso assegno di € 500 che non viene pagato in check truncation . Durante la fase di spedizione del titolo prima ancora che lo stesso pervenga alla banca trattaria ha il cliente la possibilità di effettuare un deposito cauzionale per valore facciale,penale ed altri oneri accessori per il futuro imminente pagamento del titolo ? Il tutto senza interessare il c.c ? La banca pagherebbe l'assegno soltanto se il traente abbia effettuato un versamento adeguato alla eccedenza dal fido e considerando l'importo del titolo . Nel caso specifico mi interessa sapere se la banca trattaria , la quale ancora non ha eseguito alcuna revoca di autorizzazione alla traenza , può opporsi al deposito cauzionale con la scusante che non è possibile pagare un assegno fuori dal c.c ?

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Sfido chiunque a trovare una norma di legge che regolamenti una casistica così specifica.Per conto mio la banca, che già lo fa comunemente può a maggior ragione rifutarsi in questo caso.

C'è bancario e bancario. Anche in banca, val più la pratica che la grammatica.
Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo (Goethe)

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dunque, se non è partita la revoca del fido con conseguente ingiunzione di pagamento, la banca non può rifiutare il pagamento dell'assegno respinto in prima presentazione purchè venga fatto un versamento con causale:"pagamento a/b n. xxxxxx per importo facciale e oneri accessori".Infatti il versamento va a costituire una provvista specifica al pagamento dell'assegno, mentre per l'esposizione del conto la banca deve provvedere in altro modo: RR di revoca fido e ingiunzione di pagamento entro 15 gg (di prassi).

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la dizione :"pagamento a/b n. xxxxxx per importo facciale e oneri accessori" mi sembra inventata all'uopo, in quanto i due componenti indicati sono comunque sempre presenti, fatto salvo che gli oneri accessori sono di norma pari a zero per chi incassa.e quel finale "per prassi" è quanto meno dubbio o lascia molto arbitrio all'operato della banca.non mi pronuncio ulteriormente, ma se questi fossero messaggi "tarocchi" cifrati....???

C'è bancario e bancario. Anche in banca, val più la pratica che la grammatica.
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la dizione :"pagamento a/b n. xxxxxx per importo facciale e oneri accessori" mi sembra inventata all'uopo, in quanto i due componenti indicati sono comunque sempre presenti, fatto salvo che gli oneri accessori sono di norma pari a zero per chi incassa.e quel finale "per prassi" è quanto meno dubbio o lascia molto arbitrio all'operato della banca.non mi pronuncio ulteriormente, ma se questi fossero messaggi "tarocchi" cifrati....???cifrati??? boh, non so di che parli.per oneri accessori intendo penale del 10% e interessi legali: sono dovuti in quanto l'assegno è stato emesso in mancanza di fondi e non pagato in prima presentazione. Pertanto se si vuole che la banca lo paghi in seconda presentazione, nonostante la mancanza di fondi nel conto, bisogna fare un versamento apposito, appunto per l'importo facciale e gli oneri, indicandolo espressamente nella distinta di versamento.I 15 gg sono un termine normale nella prassi bancaria: l'art. 1219 cc non fissa un termine preciso per costituire in mora il debitore tramite l'intimazione di pagamento.

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