La nuova legge di fatto elimina la possibilità per gli enti emittenti di inserire nel contratto il rinnovo automatico se non è rispettato il preavviso stabilito. Non c’è più preavviso che tenga: i titolari di carte di pagamento possono recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, oltre ad avere diritto al rimborso del rateo del canone già pagato relativo al periodo successivo al recesso. Mentre la banca/emittente può recedere solo con un preavviso di almeno due mesi
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani."
"Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani."
"Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."
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24/03/2010, ore 00:05
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24/03/2010, ore 10:26
Dal primo marzo scorso la direttiva europea sui servizi di pagamento |
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24/03/2010, ore 10:28
il 27 gennaio 2010 il Governo, con Decreto Legislativo n. 11/2010, ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva Europea sui servizi di pagamento, volta a creare un unico mercato dei servizi bancari e finanziari nell’Unione Europea e a facilitare la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 1 marzo 2010 e si applicherà a tutti i servizi di pagamento prestati in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che le banche del pagatore e del beneficiario siano insediate nella Comunità Europea ovvero l’unica banca coinvolta nell’operazione abbia sede all’interno della UE |
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