Rev.0 Segnala
25/01/2012, ore 15:53
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Rev.0 Segnala
28/01/2012, ore 21:22
Buona sera, recita l’art. 1193, comma 1, cod. civ.: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (c.c. 1194, 1195).”
Quindi:
se Lei non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, l’imputazione di pagamento può essere fatta dalla banca, altrimenti no (almeno cosi ho capito io).
Saluti
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