salve mi sono accorto di avere compilato il 730/2008 relativo ai redditi del 2007 in modo errato.Ho chiesto ad un commercialista di potere esercitare il -ravvedimento operoso - ma mi ha inibito l'azione poichè , sostiene , che sono trascorsi i termini.Ho letto le direttive sull'argomento e temo che abbia ragione!!Mi potete aiutare prima che scatti , aimè, l'accertamento dellìAg. delle Entrate ?grazie in anticipo.
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04/05/2009, ore 19:12
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05/05/2009, ore 21:58
Il concetto a supporto del consiglio è che, dato che il software di compilazione ha permesso la dichiarazione l'errore risulterà rilevabile soltanto previo controllo delle scartoffie.E non è detto che tale controllo venga richiesto, le probabilità sono a favore del contribuente.Se tale controllo avverrà, a parte gli interessi maturati, la sanzione non sarà superiore a quella conseguente l'autodenincia.Ripeto il consiglio .... MEGLIO ASPETTARE CON FIDUCIA. |
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06/05/2009, ore 00:16
[Il concetto a supporto del consiglio è che, dato che il software di compilazione ha permesso la dichiarazione l'errore risulterà rilevabile soltanto previo controllo delle scartoffie]Le disposizioni di bonifico bancario relative a pagamenti per opere di ristrutturazione edilizia, effettuate ai sensi della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449, devono essere trasmesse in via telematica dalle Banche all’Agenzia delle Entrate come previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze del 18 Febbraio 1998 n. 41, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. 9 Maggio 2002 n. 153.La discordanza degli importi dei bonifici trasmessi con gli importi indicati nei righi da E33 a E36 risulterà dal controllo formale della dichiarazione dei redditi in questione o delle successive ex art. 36-ter del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600. |
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06/05/2009, ore 00:41
[Se tale controllo avverrà, a parte gli interessi maturati, la sanzione non sarà superiore a quella conseguente l'autodenuncia]VERO.Tuttavia, sono scese al 2,5 e al 3% (prima erano il 3,75 e il 6%) le sanzioni dovute per regolarizzare i versamenti, rispettivamente entro 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Per sanare errori e omissioni rilevabili non in fase di accertamento (ossia non rilevabili d'ufficio, come il caso in questione), la sanzione è scesa dal 20 al 10 per cento. |
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