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Nel caso di rigetto dell'istanza di rimborso Irap è ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo se le questioni di diritto sono comuni a più contribuenti. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 21955 depositata il 27 ottobre 2010, con un'apertura alla possibilità di ricorso collettivo in questioni di diritto che vale per tutte le liti tributarie.Nel caso oggetto della pronuncia, i giudici di merito avevano accolto il ricorso di tre professioniste contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso Irap, relative agli anni di imposta 1998, 1999, 2000. Proponeva, quindi, ricorso in Cassazione l'agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità del ricorso cumulativo e la conseguente erroneità della sentenza della Ctr che aveva respinto tale motivo di appello assumendo che «i tratti di comunanza delle rispettive materie del contendere» riguardavano in tutti e tre i casi l'Irap. Tale motivo è stato ritenuto infondato anche dalla Cassazione.Va detto che, recentemente, la Corte, con la sentenza 10578/10, aveva evidenziato che nel processo tributario non è, di regola, ammissibile il ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili), essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle questioni sia in diritto, sia in fatto.Questa volta, invece, i giudici – sebbene abbiano preliminarmente specificato di non volere porre in discussione il principio affermato nella sentenza 10578/10 circa l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo – hanno di fatto rilevato come nel caso di specie «la contestazione dell'Ufficio rispetto alle istanze di rimborso proposto dalle attrici si fonda (...) su questioni di diritto, e non di fatto, comuni alle contribuenti, cosicché il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appare in concreto ultroneo». Le conclusioni cui giungono i giudici in questa nuova pronuncia sembrano quindi divergenti rispetto al precedente orientamento, espresso nella sentenza 10578/10, ancorché venga precisato preliminarmente che non sussiste alcun contrasto con detta pronuncia.La prima sentenza riguardava un ricorso cumulativo-collettivo proposto da 17 contribuenti sempre per impugnare il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso Irap. In tale circostanza veniva evidenziato che mentre nell'ipotesi del litisconsorzio facoltativo improprio le cause possono avere tra loro un rapporto di mera affinità derivante dalla comunanza anche parziale di una o più questioni, nel processo tributario è richiesto che tra le cause intercorrano questioni comuni, non solo in diritto, ma anche in fatto, e che quindi esse non siano soltanto uguali in astratto, ma consistano, altresì, in un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti. In particolare «solo allorché i provvedimenti impugnati, pur formalmente autonomi, si risolvano nel loro concreto articolarsi in un unico fatto storico nei confronti dei più contribuenti, e questi versando in un'analoga situazione muovano anche solo in parte identiche contestazioni, può ritenersi che la definizione delle questioni comuni abbia carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di tutte le cause, così da consentire l'ammissibilità, nel processo tributario, di un ricorso al tempo stesso collettivo (proposto da più contribuenti) e cumulativo (nei confronti di più atti impugnabili)».Le conclusioni cui giungono invece i giudici nella recente pronuncia appaiono divergenti prevedendo il ricorso collettivo in presenza di medesime questioni di diritto: è evidente, tuttavia, che per comprendere le eventuali differenze sarebbe interessante conoscere il fatto storico, sotteso al giudizio, che, purtroppo, dalla sentenza non emerge.Le sentenze a confronto Cassazione 21955/2010 Con la sentenza 21955 la Corte di cassazione ammette il ricorso cumulativo e respinge il ricorso dell'amministrazione che aveva dedotto «l'inammissibilità, nella specie, del ricorso cumulativo e la conseguenze erroneità della sentenza impugnata, che ha respinto il relativo motivo di appello, assumendo che "i tratti di comunanza delle rispettive materie del contendere si riducono al rilievo che si discute in tutti e tre i casi di Irap"». La Corte specifica che «la contestazione dell'Ufficio rispetto alle istanze di rimborso proposto dalle attrici si fonda su questioni di diritto, e non di fatto, comuni ai contribuenti, cosicché il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appare in concreto ultroneo»Cassazione 10578/2010 Con la sentenza 10578 del 30 aprile, invece, la Corte di cassazione aveva affermato che è inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo, proposto da più professionisti, contro il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulle istanze di rimborso Irap. Non basta infatti avere la stessa situazione di diritto: è necessario che alla base vi sia anche il medesimo fatto. La sentenza prendeva spunto dal ricorso presentato da 17 professionisti che si opponevano al silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso Irap, per quattro periodi di imposta. Secondo la Corte mancavano i presupposti richiesti per parlare di litisconsorzio facoltativo improprio e quindi per proporre un ricorso cumulativo

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