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Nel fu milleprororoghe ora maxiemendamento è stata inserita una ennesima norma SALVA BANCA . Infatti nonostante la Corte aveva stabilito che i risparmiatori avrebbero potuto richiedere la restituzione del maltolto, con prescrizione a decorrere dalla chiusura del rapporto,l’emendamento in discussione alla Camera, invece, farebbe decorrere tale prescrizione dalla data di avvio del rapporto, riducendo in modo significativo le possibilità di rimborso in favore dei correntisti. In un rapporto bancario di 20/30 anni vengono praticamente "abbuonati" tutti gli interessi anatocistici degli anni 90 quando gli stessi interessi erano altissimi ( mediamente 20/24 % )

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i miei studi di giurisprudenza risalgono a molti anni fa ma mi pareva di ricordare che un dl anche se convertito in legge non puo produrre effetti retroattivi. solo una sentenza di cassazione o costituzionale che infici la validita' della legge puo modificare ad anteriori gli effetti prodotti dalla legge prima della sua modifica e li credo che ci siano ancora dei distinguo su cause ancora aperte e sentenze passate in giudicato.Ecco perche' mi rimettevo agli esperti, cioe' ai legali di professione.da una lettura della lettera dell'avv Tanza, mi pare di capire che si parla della non possibile retroattivita' del dl.forse ricordavo bene.sbaglio qualche cosa?

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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ma la retroattività non va a cambiare una legge, perchè non c'è nessuna legge che parli di prescrizione a partire dal momento di chiusura del conto corrente. e, a pensarci bene, non è nemmeno logico rispetto a ciò che avviene in tutti gli altri settori.

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non c'e' una legge ad occ ma esistono leggi che regolamentano le prescrizioni dei crediti.quindi si distingue in lana caprina se ed eventualmente da quando parte il termine di prescrizione.e' stato creato un emendamento contenente un giro di parole per fare confusione.ma occorre un sapiente che svisceri la questione legale. ho letto la lettera dell'avv Tanzi. L'emendamento e' passato per la fiducia posta, c'e' una riserva a dare una interpretazione che dovra' seguire.Vedo la cosa molto confusa ed attaccabile ma ci vorrà sempre tempo.saluti

Hannibal
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Finalmente!! Risparmio, attendevo con ansia un qualche intervento che confermasse la logicità delle cose da me scritte. Infatti, anche in questa discussione, ho scrittoEppure si continua a far finta di non capire. Ho qui davanti le 21 pg della ultima sentenza di cassazione (24418 del 02/12/2010) relativamente alla prescrizione. A pg 7 è scritto testuale “A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso (sulla prescrizione, nota dello scrivente), la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione” Allora, nella sentenza si parla di ORIENTAMENTO e non di norme di leggi e dice anche che quello che dice la banca E' DEGNO DI ATTENZIONE, e da questo orecchio gli interessati (gli ex-clienti) non vogliono sentire. Altro esempio, a pag 19 testuale “L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalla parti in epoca anteriore al 22 aprile del 2000............etc.etc.” Quindi si PARLA DI INTERPRETAZIONE e fatto ancor più importante dice che dal 22 aprile 2000 la capitalizzazione trimestrale è VALIDA e vediamo un po' se ci sentono. In sostanza la Cassazione decide in favore del ricorrente, per la parte della prescrizione, senza mai fare RIFERIMENTO ALL'ART 1422 ( ad esempio e tanto sbandierato dall'Avv. Tanzi), ne tanto meno fa riferimento ad articoli di legge che prevedono tale fatto. Viene citato l'articolo 2033 (relativo al diritto della ripetizione), gli articoli 1842 e 1843 (per la apertura di credito), l'articolo 1283 (anatocismo), alcune altre sentenze loro. Insomma si sostanzia un vuoto legislativo su questo benedetto termine di prescrizione, deciso dall'ORIENTAMENTO dei giudici e che ora il Governo ha deciso di normare, togliendo ai giudici la possibilità di disquisire e di ORIENTARSI, avendo così la certezza di quello che sentenziano, non mi pare una cosa tanto cattiva, certo va a favore delle banche, ma signori!!!!!!! non vi sembra una esagerazione la pretesa di avere termini di prescrizioni infiniti ancora più lunghi di tantissimi reati ben più abietti?

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Mi sono scordato di dirvi che l'alrt. 1422 del c.c. parla della prescrizione degli atti che possono essere dichiarati nulli, cosa diversa dagli atti annullabili.

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