Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68201  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 15099

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ho sottoscritto una polizza infortuni decennale con INA ASSITALIA il 20 /12/2007 il 29 ottobre 2010 ho inviato la disdetta con raccomandata con ricevuta di ritorno, seguendo cio' che era scritto sul contratto ovvero:"Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente." qualche giorno fa, dopo un anno dalla disdetta, mi arriva raccomandata con sollecito di pagamento per la rata del 2011,in quanto secondo l'assicurazione la disdetta e' stata inviata non nei tempi previsti (60 giorni come da decreto Bersani) Ad una mia telefonata di chiarimento mi sento rispondere che il termine previsto per la disdetta e' 60 giorni, il termine 30 giorni e' riferito alla scadenza finale del 2017 ora mi chiedo: - sul mio contratto non c'e' riferimento al decreto Bersani e quindi al termine previsto dei 60 giorni- se secondo Bersani una polizza decennale si puo' disdire anche dopo 3 anni come ho fatto io, quella voce "30 giorni prima della scadenza" , si riferisce non piu' al termine finale decennale ma al termine "annuale" di scadenza- Se la mia assicurazione parla di 30 giorni non potrei avvalermi della legge 1370 che prevede clausole piu' favorevoli per il contraente?L'INAassitalia minaccia ricorso legale ma come posso tutelarmi? sono sicura di aver interpretato correttamente le clausole contrattuali...

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 6
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

In merito alla disdetta o rescindibilità del contratto scordati quello che sta scritto nel contratto, la Legge deroga a quanto eventualmente precedentemente pattuito, se dice raccomandata 60 gg prima, deve essere per l'appunto raccomandata 60 gg prima.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

pero' esiste l'art. 1341 che dice: la condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute, in ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità. facoltà di recedere dal contratto o sospenderne l'esecuzione ecc ecc...

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

polizze infortuni vanno disdette 60 gg. prima della scadenza annuale

Giancarlo

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Buona sera,Domanda: cosa dice il contratto a proposito del tacito rinnovo? Nel senso questo viene applicato in qualità annuale o poliennale?Saluti

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Nel senso, se nel contratto è indicato che la polizza è sottoposta al tacito rinnovo annuale, secondo me la disdetta è operabile secondo quando dettato dalle condizioni nel contratto ovvero 30 giorni.Altrimenti sembra che si prevede per i contratti pluriennali stipulati fra la data del 3 aprile 2007 e il giorno 14 agosto 2009 (legge 40/2007) la disdetta alla scadenza annuale con preavviso dei 60 giorni. Saluti

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 6
Vai alla pagina [1 2 3 4 5 6]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito