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sempre per allacciarmi al tema buoni postali fruttiferi:Abbiamo la casa da denunciare in successione ed il commercialista ci manda la risoluzione del Ministero delle Finanze 115/E del 13/07/2009 e ci dice che i BPF non vanno dichiarati in successione ma che serve la dichiarazione di esonero come previsto dal comma 7 dell'art. 28 T.U. 346/90.Fate luce? vorremmo evitarla, tutto può nuocere a questo mondo. Mando il testo in pdf al v/s sito.

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dichiarazione di esonero??????????ma è scemo?...il commercialista intendo.

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A norma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 346/1990, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:• i chiamati all'eredità ed i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali; • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; • gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; • gli esecutori testamentari. Ove gli eredi siano in numero superiore ad uno, possono presentare una sola dichiarazione di successione, anche se l'ammontare dell'imposta è determinato con riferimento alle singole quote ereditarie.In base alla dichiarazione così presentata dagli eredi, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta di successione. L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della stessa resta solidalmente a carico degli eredi, che sono tenuti al pagamento nell'ammontare complessivamente dovuto da loro stessi e dai legatari.

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ART. 28 DEL TESTO UNICOArt.28. DICHIARAZIONE DELLA SUCCESSIONE (Art.35, 36, 37, D.P.R.637/72; art.4, L.880/86)1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art.31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art.528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art.13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.8. La dichiarazione nulla si considera omessa.non mi sembra che il comma 7 preveda dichiarazioni di esonero........

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Il professionista mi ha mandato la risoluzione. Min Fin. Risoluzione n. 115 del 13/07/1999 che fornisce un chiarimento alle poste (diretto a alla Dir. Reg. Entrate del Lazio e epc a Poste italiane). in sintesi dice: si forniscono chiarimenti in merito all'assogettamento all'imposta di successione dei BP ribadendo che i suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'erede è comunque obbligato alla presentazione della dich. di esonero così come previsto dal comma 7 art 28 T.U. n. 346/90. Ti prego leggila l'ho mandata via e-mail a [email protected]. La cosa mi ha creato confusione e ribadisco che vorrei fare la denuncia di successione per la casa, ma vorremmo evitare dichiarazioni per i BFP di qualsiasi tipo (dichiarazione di esonero o dichiarazione di insussistenza dell'obbligo di presentazione della dich. di successione). Ti chiedo inoltre se L. 50.000.000 pari a € 25.822,84 è ancora valido o per beni mobili si passa a € 1.000.000 - studio 168-2006/T consiglio nazionale del notariato che dice:"Ci si chiede se, alla luce della franchigia "riservata" a favore di coniuge e parenti in linea retta, alla luce del non modificato comma 7 dell'articolo 28 che esenta tali soggetti dalla presentazione di una dichiarazione di successione che contenga mobili per importo inferiore a 50.000.000 di lire (ora 25.822,84 Euro) non si possa ipotizzare che tale esenzione ora valga sino ad euro unmilione e ciò al fine di evitareinutili aggravi amministrativi.".La casa rientra nell'attivo ereditario ma la risoluzione dice che i buoni non ne sono espressamente compresi.

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Infatti i buoni non sono ricompresi nell'asse ereditario e pertanto non vanno denunciati. Io non li dichiarero' mai e se le poste mi chiedessero la denuncia di successione direi che non l'ho presentata perchè non avevo immobili da ereditare. E' la prima volta che sento parlare di esoneri e dichiarazioni in merito all'esonero...

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